SENTENZA N. 251
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale, in
relazione al combinato disposto degli artt. 2, comma primo, prima parte e n.
45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e 6, primo
comma, della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1990 dal Giudice
per le indagini preliminari presso
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Giuseppe
Fagotti e Cosimo Andreocci, imputati del reato di
costruzione abusiva, il giudice per le indagini preliminari presso
In premessa il giudice remittente richiama una recente
pronuncia della Corte di cassazione (Sez. I, 19
febbraio 1990, ric. Migliardi) secondo cui la
sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale non
comporterebbe un accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al
reato addebitatogli e non sarebbe, pertanto, da ricomprendere tra le sentenze
di condanna. Dissentendo da tale orientamento, il giudice a quo ritiene che la
sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale sia, invece, da
qualificare come sentenza di condanna, in quanto
l'applicazione di una sanzione penale non potrebbe scaturire altro che da un
accertamento di responsabilità compiuto dal giudice: e ciò sia alla luce dei
principi sanciti dagli artt. 27, primo comma, 25 e 101 della Costituzione, sia
in base all'art. 6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 848, concernente
la ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, dove si attribuisce
soltanto al giudice la valutazione della responsabilità penale e della
fondatezza delle accuse. Nell'ordinanza di rinvio si aggiunge
anche che la natura di sentenza di condanna della pronunzia emessa ai
sensi dell'art. 444 del codice di rito sarebbe stata da parte di questa Corte
già adombrata nella sentenza n. 66 del
1990 e successivamente chiarita in termini definitivi nella sentenza n. 313 del
1990.
Tanto premesso, il giudice remittente ravvisa un contrasto
tra gli artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale - che prevedono il
rito in camera di consiglio per l'adozione, nel corso delle indagini
preliminari, della sentenza di cui all'art. 444 dello stesso codice - e la
regola dettata dall'art. 6 della citata Convenzione,
dove si prevede che la sentenza deve essere resa pubblicamente, mentre le
eccezioni alla regola della pubblicità devono essere valutate in concreto dal
giudice solo in relazione a singole fattispecie, richiamate dalla norma in
vista della tutela di interessi specifici. La pubblicità dell'udienza - ad
avviso del giudice a quo - dovrebbe, pertanto, valere per ogni tipo di giudizio
nel corso del quale debba emettersi una sentenza che dichiari la colpevolezza
dell'imputato, dal momento che la pubblicità realizza
il fine precipuo della garanzia di trasparenza del processo nei confronti sia
dell'imputato che della collettività.
Di conseguenza, il legislatore delegato, nell'emanare le
disposizioni impugnate, non si sarebbe attenuto alla "direttiva
primaria" espressa dall'art. 2, primo comma,
prima parte, della legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, secondo cui
"il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione
e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia
e relative ai diritti della persona e al processo penale". Le norme
denunciate non sarebbero altresì conformi alla
direttiva di cui all'art. 2, n. 45, della stessa legge di delegazione che, nel
dettare le caratteristiche del procedimento preordinato all'applicazione della
pena su richiesta delle parti, individuerebbe nella pubblicità - pur senza
prevederla esplicitamente - un requisito necessario della procedura. Da qui il
sospetto di violazione dell'art. 76 della
Costituzione.
Infine, le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto
- sempre secondo il giudice remittente - anche con l'art. 3
della Costituzione, poiché in base ad esse "la medesima pena per un
identico reato può essere inflitta ad un imputato senza la garanzia della
pubblicità dell'udienza rispetto ad un altro imputato giudicato con rito
ordinario".
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione sia
dichiarata infondata.
Nel suo atto di intervento
l'Avvocatura richiama, in particolare, la tesi della derogabilità del principio
della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, quando ricorrano obbiettive e
razionali giustificazioni nell'interesse del funzionamento della giustizia.
Considerato
in diritto
1. - La questione in esame investe la legittimità
costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale, in
tema di applicazione della pena su richiesta delle
parti nel corso delle indagini preliminari. Ad avviso del giudice remittente,
tali articoli - nella parte in cui non prevedono l'emanazione in pubblica
udienza della sentenza che dispone, in tale fase, l'applicazione della pena su
richiesta delle parti - verrebbero a violare:
a) l'art. 76 della Costituzione, in
relazione al combinato disposto dell'art. 2, comma primo, prima parte e n. 45,
della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e dell'art. 6, comma primo, della legge 4
agosto 1955, n. 848, dal momento che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, dovendosi qualificare come vera e propria
sentenza di condanna, fondata sull'accertamento della responsabilità
dell'imputato, dovrebbe "essere resa pubblicamente", secondo quanto
previsto sia dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (recepito nel diritto interno a seguito
della legge n. 848 del 1955 e operante come direttiva di portata generale per
la riforma del codice di procedura penale) sia dalla direttiva n. 45 della legge
di delegazione n. 81 del 1987;
b) l'art. 3 della Costituzione, per
il fatto di determinare una disparità di trattamento tra persone sottoposte a
giudizio, conseguente al fatto che una stessa pena per un identico reato
potrebbe essere inflitta ad un imputato senza la garanzia della pubblicità e ad
un altro, giudicato con il rito ordinario, con il rispetto di tale garanzia.
2. - La questione non è fondata.
L'ordinanza di rinvio individua il profilo preminente
dell'eccezione sollevata nella natura di sentenza di condanna che andrebbe
riferita alla pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti, nonché nell'"eccesso di delega" che, in relazione
a tale natura, verrebbe a inficiare le norme impugnate, specialmente in
relazione all'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dove, in materia
giurisdizionale, viene stabilito il diritto di ogni persona "ad un'equa e
pubblica udienza", quando si tratti di determinare la "fondatezza di
un'accusa penale", con la conseguenza che la sentenza penale "deve
essere resa pubblicamente", salvo eccezioni particolari disposte, di volta
in volta, dall'organo giudicante ai fini della tutela di interessi
specificamente indicati dalla stessa norma.
In proposito, va rilevato che - come ricorda l'ordinanza in
esame - questa Corte ha già avuto modo di soffermarsi sui caratteri della
sentenza che, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, dispone
l'applicazione della pena richiesta dalle parti: ora sottolineando
le analogie e le diversità tra il rito previsto per il giudizio abbreviato e
quello relativo al "patteggiamento", entrambi fondati
"sull'accordo tra accusa e difesa", ma differenziati nel contenuto
dell'accordo, che, nel primo caso, attiene soltanto alle norme processuali da
adottare, mentre, nel secondo, investe anche il merito del processo e la misura
della pena (v. sent.
n. 66 del 1990); ora ponendo in luce la natura giurisdizionale e non
meramente "notarile" della funzione esercitata dal giudice
nell'applicazione della pena richiesta dalle parti, dal momento che, ai sensi
dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, spetta all'organo
giudicante valutare motivatamente, oltre che la necessità di addivenire ad un
proscioglimento a norma dell'art. 129 dello stesso codice, la correttezza della
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle
circostanze, nonché la congruità della pena indicata dalle parti (v. sent. n. 313 del
1990).
La giurisprudenza costituzionale richiamata non ha inteso,
peraltro, riferire alla sentenza adottata a seguito di
"patteggiamento" la natura propria della sentenza di condanna
disposta sulla base di un accertamento pieno della
fondatezza dell'accusa e della responsabilità dell'imputato. Al contrario, nei
precedenti ricordati, questa Corte ha ripetutamente sottolineato
come l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, anziché comportare
un accertamento pieno di responsabilità, basato sul contraddittorio tra le
parti, trovi il suo fondamento primario nell'"accordo tra pubblico
ministero ed imputato sul merito dell'imputazione (responsabilità dell'imputato
e pena conseguente)" (sent. n. 66 del
1990), dal momento che chi chiede la pena pattuita "rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l'accusa" (sent. n. 313 del
1991).
Nella costruzione del rito speciale regolato dagli artt. 444
e 448 del codice di procedura penale, viene, dunque, a emergere - pur in presenza di autonomi e consistenti poteri di controllo
dell'organo giudicante - un profilo di "negozialità"
che spiega il fatto che, in questo rito, proprio in conseguenza dell'accordo
raggiunto tra le parti sulla specie e la misura della pena, l'indagine del
giudice in ordine alla responsabilità dell'imputato possa essere limitata a
profili determinati, senza investire quell'accertamento pieno e incondizionato
sui fatti e sulle prove che rappresenta, nel rito ordinario, la premessa
necessaria per l'applicazione della sanzione penale. D'altro canto, è pur sempre
il rilievo dato alla volontà delle parti - ed in
particolare, a quella dell'imputato - che conduce anche ad attenuare, nel
procedimento speciale di cui è causa, quell'esigenza di garanzia a favore della
persona perseguita da un'accusa penale cui risulta collegato, nell'art. 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il requisito della
pubblicità dei processi: attenuazione che, se non porta certo a qualificare la
pubblicità del processo come diritto disponibile da parte dell'imputato (stante
anche la presenza di un interesse oggettivo connesso al controllo sociale sul
processo), consente, peraltro, di giustificare la deroga apportata nell'ambito
di un rito quale quello in esame, dove la scelta dell'imputato, anche ai fini
degli effetti del giudizio, assume un rilievo particolare e dove l'assenza di
pubblicità può talvolta rappresentare uno degli elementi incentivanti o
"premiali" atti a favorire tale scelta.
Del resto, l'impossibilità di riferire alla sentenza di cui
all'art. 444 del codice di procedura penale la natura di vera e propria
sentenza di condanna trova una conferma diretta anche nella disciplina espressa
nell'art. 445 dello stesso codice, dove la sentenza che dispone l'applicazione
della pena richiesta dalle parti viene "equiparata" a determinati
fini, ma non identificata con la sentenza di condanna: con la conseguenza che a
tale pronuncia non vengono collegati alcuni degli
effetti tipici della condanna, quali il pagamento delle spese processuali
(salvo la limitata eccezione in tema di spese processuali a favore della parte
civile, di cui alla sentenza di questa
Corte n. 443 del 1990) o l'applicazione delle pene accessorie e delle
misure di sicurezza.
Escluso, dunque, che la sentenza adottata ai sensi dell'art.
444 del codice di rito possa assumere le caratteristiche proprie di una
sentenza di condanna basata sull'accertamento pieno della "fondatezza
dell'accusa penale", viene anche a perdere valore il riferimento, operato nell'ordinanza di rinvio, all'art. 6, primo comma,
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (resa esecutiva
dalla legge n. 848 del 1955) come norma interposta ai fini della configurazione
dell'"eccesso di delega" che è stato denunciato.
Né maggior valore può assumere, a questo fine, il richiamo -
sempre espresso nell'ordinanza - alla direttiva n. 45 della legge di
delegazione n. 81 del 1987 dove sono stati formulati i principi ed i criteri direttivi in tema di
"patteggiamento". Tale direttiva, infatti, enuncia il principio che
"il giudice, in udienza, applichi la sanzione
nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile", ma non
offre alcuna indicazione per la soluzione del problema in esame, dal momento
che non esprime né una scelta esclusiva a favore dell'udienza pubblica né una
preclusione per il rito camerale. Al contrario, la stessa direttiva, nel
prevedere che il "patteggiamento" possa essere richiesto al giudice
fino all'apertura del dibattimento, viene a convalidare la soluzione adottata
dall'art. 447 del codice di procedura penale con riferimento all'ipotesi di
richiesta avanzata nel corso delle indagini preliminari, nonché
quella delineata nell'art. 448, primo comma, dello stesso codice, dove la
pronuncia della sentenza di applicazione della pena "patteggiata"
viene riferita a diverse fasi di sviluppo del processo, implicando, di
conseguenza, una diversificazione delle forme attraverso cui la stessa sentenza
dev'essere adottata.
3. - Del tutto infondato risulta, infine, il profilo
enunciato in relazione all'asserita lesione dell'art.
3 della Costituzione. Il fatto che una stessa pena per uno stesso reato possa
scaturire da processi dove l'elemento della pubblicità risulti
diversamente regolato rappresenta, infatti, una mera eventualità connessa alla
diversificazione dei riti, ma in nessun caso può configurare una disparità di
trattamento imputabile agli enunciati della legge e suscettibile di riflettersi
significativamente all'interno di una stessa categoria di giudicabili.
per
questi motivi
Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal Giudice per
le indagini preliminari presso
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
Costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO -
Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
- Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi
MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.