SENTENZA N. 181
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale degli artt. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971,
n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria) e 75, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promossi con tre
ordinanze emesse il 7 luglio 1988 dal Tribunale di Grosseto, iscritte ai nn. 741, 742 e 743 del registro ordinanze 1990 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto la dichiarazione tardiva di un credito per pena
pecuniaria vantato dall'ufficio IVA di Grosseto, il Tribunale di quella città
ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo
comma, n. 11 della legge n. 825 del 1971 e dell'art. 75 del d.P.R.
n. 633 del 1972.
Il giudice a quo dubita innanzitutto, in
riferimento all'art. 76 Cost., della sufficienza dei criteri direttivi in
materia di sanzioni, contenuti nell'art. 10 della legge delega per la riforma
tributaria. In particolare il giudice remittente assume che il riferimento in
quella disposizione alla commisurazione delle sanzioni con riguardo all'entità
soggettiva delle violazioni pone "in risalto il fondamento personale della
responsabilità per illecito tributario", mentre l'espressione
"perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative" definisce
il carattere amministrativo del nuovo sistema di sanzioni pecuniarie per
violazione di leggi finanziarie. Ma la mancanza di
precise direttive ha fatto sì che detti principi non trovassero attuazione
nella legislazione delegata.
La prospettata carenza di direttive
è posta alla base anche della seconda censura prospettata.
Il giudice a quo impugna l'art. 75
del d.P.R. n. 633 del 1972 che rinvia, "per
quanto non è diversamente disposto dal presente decreto", in materia di
accertamento delle violazioni e di sanzioni, tra le altre norme, a quelle
contenute nella legge del 1929 n. 4.
Tale disposizione violerebbe gli artt. 24
e 76 Cost., nella parte in cui, regolando il coordinamento delle nuove norme
del sistema delle sanzioni amministrative con la legislazione fallimentare,
impedisce al curatore di difendere il patrimonio di cui è amministratore e
consente agli uffici dell'IVA di irrogare una sanzione di natura diversa da
quella prevista dalla legge di delega.
Il Tribunale afferma che la legge di delega della riforma
tributaria, optando per la natura amministrativa della
pena pecuniaria, implicitamente abilita gli organi dell'amministrazione
finanziaria ad irrogare sanzioni di carattere amministrativo. Il richiamo alla
legge n. 4 del 1929, contenuto nell'art. 75, d.P.R.
n. 633 del 1972, consentirebbe per contro, secondo l'interpretazione
giurisprudenziale che identifica il momento genetico dell'obbligazione civile
per pena pecuniaria con la violazione della norma, l'applicazione, da parte
degli organi dell'amministrazione finanziaria, di una sanzione che non trova
fondamento nella legge di delega e che inoltre attiene alla responsabilità
patrimoniale, mentre il legislatore delegante ha inteso riferirsi alla
responsabilità personale. Inoltre il curatore fallimentare è soltanto
amministratore del patrimonio del fallito ed in tale
veste egli è legittimato a stare in giudizio, in sostituzione del fallito, ma
senza rappresentarlo, per le controversie relative a rapporti di diritto
patrimoniale, mentre la legittimazione alla difesa nei rapporti di natura
sanzionatoria presuppone la rappresentanza processuale del fallito che il
curatore per legge non possiede.
2. - Il Tribunale di Grosseto ha sollevato la medesima
questione anche con altre due ordinanze, di identico
contenuto, emesse il 7 luglio 1988 (R.O. nn. 742 e 743 del 1990).
3. - È intervenuto, per il tramite dell'Avvocatura generale
dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri.
Quanto alla censura concernente l'art. 10,
secondo comma, n. 11 della legge delega n. 825 del
In ordine alla questione relativa
all'art. 75 del d.P.R. n. 633 del
Considerato
in diritto
1. - Con tre ordinanze di identico
contenuto il Tribunale di Grosseto solleva le medesime questioni di legittimità
costituzionale. I relativi giudizi vanno quindi riuniti per la comune
trattazione.
2. - La prima questione concerne l'art. 10,
secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, che violerebbe l'art.
76 della Costituzione perché, nel conferire delega legislativa al Governo per
il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative in materia
tributaria, ometterebbe di definire i relativi principi e criteri direttivi.
La questione è già stata esaminata da questa Corte e più
volte dichiarata infondata e manifestamente infondata (ord. n. 416 del 1989; sent. n. 83 del
1989; ord. n. 45 del 1988; sentt.
n. 111 e 128
del 1986). Non si ravvisano motivi per discostarsi da tali decisioni.
Il legislatore ha infatti conferito
al Governo una delega che trova, quanto al suo contenuto, adeguata definizione
in base a due diversi nuclei di ragioni. Anzitutto, le norme delegate previste
dalla disposizione impugnata devono essere dirette ad adeguare il sistema
sanzionatorio alla riforma tributaria prefigurata dalla legge stessa (art. 10,
primo comma). I principi e i criteri direttivi, prescritti per la riforma nel
suo complesso, costituiscono quindi un preciso quadro di riferimento
all'interno del quale deve coerentemente collocarsi la nuova disciplina delle
sanzioni.
In secondo luogo, le scelte affidate al Governo non sono
certo rimesse alla piena discrezionalità dello stesso, restando vincolate - come
espressamente dispone l'art. 10, secondo comma, n. 11
- per un verso all'obiettivo del "perfezionamento" del sistema
punitivo, per l'altro al criterio che impone di commisurare le sanzioni alla
"effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni". Né
mancano nello stesso articolo ulteriori indicazioni,
in ordine a specifici aspetti oggettivi e soggettivi della disciplina delegata.
In conformità a quanto più volte già
statuito, va dunque dichiarata la manifesta infondatezza della
prospettata questione.
3. - Il Tribunale di Grosseto ha impugnato altresì l'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, emanato dal Governo nell'esercizio della delega conferitagli con la
menzionata legge n. 825 del 1971.
La norma violerebbe gli artt. 24 e
76 della Costituzione laddove, regolando il coordinamento delle nuove norme con
la legislazione fallimentare, impedirebbe al curatore di difendere il
patrimonio di cui è amministratore e consentirebbe agli uffici dell'I.V.A. di
irrogare una sanzione di natura diversa da quella prevista dalla legge di
delega.
Dette conseguenze deriverebbero dal rinvio, contenuto
nell'art. 75 impugnato, alla legge 7 gennaio 1929, n.
4, "per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto", e
dalla relativa giurisprudenza, consolidatasi nell'affermare la natura
civilistica dell'obbligazione che nasce dalla irrogazione di una pena
pecuniaria e, quindi, l'ammissibilità al passivo fallimentare del credito
derivante dall'illecito tributario anteriore al fallimento, anche nel caso di
irrogazione successiva della sanzione.
Le censure mosse con riguardo alla ritenuta violazione del
diritto di difesa sono chiaramente infondate. In termini generali, non è
controverso che il compito principale del curatore sta nell'amministrazione del
patrimonio fallimentare e che tale amministrazione ha per oggetto anzitutto la
conservazione dei beni e dei diritti facenti parte del complesso patrimoniale.
Proprio per questo l'art. 43 della legge fallimentare
prescrive che nelle controversie relative a rapporti patrimoniali, compresi nel
fallimento, sta in giudizio il curatore. E non va certo sottovalutato che
mentre normalmente il curatore, per poter stare in
giudizio, deve ottenere l'autorizzazione scritta del giudice, espressa
eccezione viene fatta dall'art. 31 della legge fallimentare con riguardo al
caso, ricorrente nella specie, della tardiva denunzia di crediti.
La legislazione tributaria, d'altra parte, non introduce sul
punto regole diverse. Né si vede come se ne possano desumere dal carattere
"personale" che la legge delegante - secondo il giudice a quo -
avrebbe inteso dare alla responsabilità tributaria, ma che comunque il
legislatore delegato - sempre secondo il giudice a quo - non avrebbe poi
conferito, tant'è che l'art. 75 viene impugnato anche
per ritenuta non conformità alla delega.
In altri termini, ben avrebbe potuto il curatore fallimentare
proporre ricorso davanti al giudice tributario avverso gli avvisi di irrogazione delle penalità, ove avesse ritenuto di poter
utilmente coltivare le impugnazioni, così come nulla poteva impedirgli - né di
fatto gli ha impedito - di opporsi all'ammissione del credito tributario al
passivo del fallimento, anche se poi non ha inteso costituirsi in giudizio ed è
stato conseguentemente dichiarato contumace.
A ben vedere, il Tribunale di Grosseto valorizza al di là del dovuto due elementi presenti nell'art. 10,
secondo comma, n. 11 della legge di delega: il richiamo al perfezionamento
delle sanzioni amministrative e quello relativo alla commisurazione delle
stesse alla entità anche soggettiva delle violazioni. Si tratta di due elementi
importanti, centrali nella definizione della delega, i quali
però non sono tali da imporre nella specie la previsione di una responsabilità
di carattere strettamente personale e neppure la costruzione di un sistema
punitivo conforme a quello disciplinato per le sanzioni amministrative dalla
successiva legge 24 novembre 1981, n. 689.
La norma di chiusura con cui l'art. 75
del d.P.R. n. 633 del 1972 rinvia, per quanto non
diversamente disposto, alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, non merita dunque
censure.
Le questioni sollevate in
riferimento agli artt. 24 e 76 della Costituzione vanno pertanto dichiarate
infondate.
per
questi motivi
Riuniti i giudizi, dichiara:
a) manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11 della legge 9 ottobre 1971,
n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria);
b) non fondate, in riferimento agli
artt. 24 e 76 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), questioni
sollevate dal Tribunale di Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO -
Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
- Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI -
Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.