SENTENZA N. 111
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 43 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto) in relazione all'art. 10, n. 11, della legge
9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la
riforma tributaria) promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1979 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Trento sul ricorso proposto da Ugolini Italo iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1980
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 dell'anno 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il
Giudice relatore Ettore Gallo;
udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanze 22 ottobre 1979
Riferiva
Accogliendo la proposta pregiudiziale del ricorrente, l'ordinanza
rilevava che l'ampiezza della delega legislativa, di cui all'art. 10, secondo comma, n.11 impugnata,
non sembrava ossequiente ai principi posti dall'art. 76 Cost. in quanto non
sarebbero ravvisabili né la "determinazione di principi e criteri
direttivi" né gli "oggetti definiti" di cui parla il parametro
costituzionale: in guisa che le statuizioni contenute nell'art. 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 risulterebbero frutto di
libera scelta del Governo anziché espressione di delega del Parlamento.
Secondo il Giudice tributario, infatti, la legge delega non precisa quali
atti costituiscano violazioni da assoggettare a sanzioni, né individua quali,
per la maggiore gravità, debbano essere puniti con
pena detentiva. D'altra parte, la delega nemmeno fissa alcun criterio direttivo
per la graduazione delle pene in rapporto alla entità
delle violazioni, né detta principi distintivi per la scelta in ordine alla
specie delle sanzioni, né infine, indica elementi idonei a configurare il
rapporto fra imposta evasa e sanzione. Ad avviso del
rimettente, tali carenze sarebbero tanto più gravi in quanto il sistema sanzionatorio delegato prevede perfino restrizioni della
libertà personale. L'ordinanza é stata regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Innanzi alla Corte Costituzionale é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto declaratoria d'infondatezza della questione.
Nell'atto di intervento, infatti, l'Avvocatura,
contestando punto per punto i rilievi del Giudice tributario, faceva notare che
i criteri direttivi e la determinazione dei principi non dovevano essere
ricercati esclusivamente nel n. 11 del secondo comma dell'art. 10 della legge
delega, ma nell'intero complesso normativo e nelle stesse leggi vigenti al momento
della riforma, che l'Esecutivo doveva adeguare a quest'ultima. Peraltro, risultava evidente che gli atti sanzionabili non potevano
essere se non quelle violazioni delle norme I.V.A. da cui può derivare evasione
dell'imposta, perfettamente individuate e sanzionate proprio nel sistema
delineato dagli artt. da
Considerato in diritto
La sollevata questione non é fondata. Come ha rilevato l'Avvocatura
Generale dello Stato, é esatto che principi e criteri direttivi (si tratti o
non di concetti distinti) non sono comunque contenuti
esclusivamente nel punto 11 del secondo comma dell'art. 10 della legge delega,
ma si rinvengono anche nel punto 7 dello stesso comma e nel primo comma.
In realtà, poi, é a tutto il complesso del sistema che
occorre avere riguardo per giudicare della conformità della delega ai rigorosi
principi fissati dalla Costituzione, tenendo conto che al legislatore delegato
era stato assegnato un compito ben preciso: e, cioé,
quello di adeguare la disciplina delle sanzioni tributarie già esistenti, e
predeterminate dalla legge, alle riforme che la stessa legge delega prevedeva.
Tale compito doveva essere svolto perfezionando il sistema delle sanzioni
attraverso una migliore commisurazione delle sanzioni stesse alla
effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni.
Sono, dunque, le nuove norme tributarie a disporre innanzitutto
i vari obblighi sostanziali e formali dei contribuenti: obblighi che già
configurano quei precetti che non restano, perciò, affidati all'inventiva del
legislatore delegato. Per altro verso, poi, é il sistema tributario vigente, e
quindi ancora una volta la legge non delegata, a prevedere le sanzioni
amministrative dirette, che il legislatore delegato può comminare
per la inosservanza di quei precetti. Né la discrezionalità del legislatore
delegato nella scelta dei precetti da sanzionare e
delle sanzioni da adottare é senza limiti, posto che il delegante l'ha
espressamente subordinata alla necessità di commisurare e graduare queste
ultime alla entità delle violazioni.
Si tratta, perciò, di una discrezionalità minima, tale
da rendere possibile al potere delegato di adeguare la disciplina della
situazione preesistente alla riforma, perfezionando il sistema delle sanzioni,
così come la delega prescrive.
Ed é appena il caso di osservare che
Così come, peraltro, appare evidente che l'impugnazione dell'art. 43 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, meramente conseguenziale a quella relativa all'art.
10 n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825, deve essere parimenti respinta.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10 n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825 e 43 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sollevata, dalla Commissione
Tributaria di primo grado - sezione seconda - di Trento con ordinanza 22 ottobre
1979 (34/80), in riferimento all'art. 76 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1986.
Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1986.