SENTENZA N. 156
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Ettore GALLO Presidente
Dott. Aldo CORASANITI Giudice
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da INAIL contro Tempesti Remo iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1990 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione di Tempesti Remo e dell'INAIL, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Giorgio Bellotti per Tempesti Remo, Saverio Muccio per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto
in fatto
1. - Nel giudizio sul ricorso per Cassazione proposto
dall'INAIL contro la sentenza del Tribunale di Firenze 8 ottobre 1988 che,
confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato l'istituto a
corrispondere al signor Renzo Tempesti la rendita per malattia professionale
con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali
sulla somma rivalutata,
Il giudice remittente rileva che l'orientamento consolidato delle Sezioni unità della Corte di cassazione nega l'estensibilità ai crediti previdenziali della norma di diritto sostanziale contenuta nell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto il rinvio operato dall'art. 442 alle disposizioni relative alle controversie di lavoro deve intendersi limitato alle norme di natura processuale. Ne consegue che per i crediti previdenziali il danno da svalutazione monetaria, imputabile al ritardo del pagamento, è regolato dall'art. 1224 cod. civ., a stregua del quale - diversamente dal trattamento privilegiato dell'art. 429 cod. proc. civ. - non è ammissibile il cumulo della rivalutazione con gli interessi legali di mora.
Così interpretata, la norma denunciata contrasterebbe col principio di eguaglianza perché esclude dalla tutela speciale, prevista dall'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro, situazioni soggettive non dissimili, quali i crediti previdenziali aventi per oggetto prestazioni destinate alle comuni esigenze di vita.
Sarebbe violato anche l'art. 38, secondo comma, Cost. perché "il mancato riconoscimento della suddetta forma di tutela incide sulla garanzia del trattamento previdenziale fissato dal legislatore al livello ritenuto idoneo ad assicurare all'interessato mezzi adeguati di vita".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il resistente ribadendo le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione e concludendo per una pronuncia di fondatezza.
Si è costituito anche l'INAIL con atto successivamente integrato da ampia memoria, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata. Inammissibile, perché nel giudizio di merito non sono state fatte indagini in ordine al credito previdenziale di cui è causa, le quali consentano di stabilire se il titolare abbia o no la qualità di "modesto consumatore", e comunque perché il titolare di una rendita INAIL non potrebbe in alcun modo essere annoverato in tale categoria, attesa la natura indennitaria e non alimentare della prestazione. Infondata, perché le differenze strutturali che separano i crediti previdenziali dai crediti di lavoro, e in particolare mancanza di un nesso di corrispettività tra prestazioni e contributi, escludono che la limitazione ai crediti di lavoro della tutela dell'art. 429 possa ritenersi contraria al principio di eguaglianza.
Del resto, anche sotto il profilo funzionale è venuta meno la
regione di fondo per la quale nella sentenza di questa
Corte n. 408 del 1988 si è adombrata la possibilità che la differenza di
trattamento delle due categorie di crediti possa apparire ingiustificata. La
ragione era ravvisata nella diversa portata della tutela automatica attribuita ai
crediti previdenziali dalla norma generale dell'art. 1224, primo comma, cod. civ. rispetto alla tutela prevista dall'art. 429 cod.
proc. civ. per i crediti di lavoro, la prima limitata agli interessi legali, la
seconda comprendente anche la rivalutazione monetaria. Questa ragione è venuta
meno in seguito alla legge 26 novembre 1990, n. 353, il cui art.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Inammissibile, sia perché posta in termini astratti con riguardo alla categoria dei soggetti definibili come modesti consumatori, senza precisare se tale categoria sia applicabile al titolare della prestazione previdenziale di cui è causa, sia perché tende ad una pronunzia manipolativa del sistema legislativo previdenziale prospettando l'introduzione di una regola valoristica attualmente estranea, ai crediti vantati verso l'ente pubblico erogatore, per di più - con ulteriore scelta di merito - limitata a una sola categoria di fruitori da individuare attraverso il riferimento alla labile nozione di "modesto consumatore", finora utilizzata dalla giurisprudenza a soli fini probatori nei giudizi relativi al risarcimento del maggior danno.
Infondata, perché la rivalutazione monetaria a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. - praticamente automatica, grazie alla presunzione del giudice collegata alla qualità di modesto consumatore - rappresenta l'intero ammontare del danno patito dal creditore, onde non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 38 Cost. Tanto meno risulta violato l'art. 3, quando si consideri che pretendere il pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata significa "supporre ad un tempo, del tutto contraddittoriamente, che la somma oggetto del credito originario, ove ricevuta tempestivamente, da un lato sarebbe stata spesa in beni di consumo, così da giustificare il riconoscimento di un credito accessorio ed aggiuntivo pari alla differenza dei valori monetari riscontrabile sino al momento della relativa liquidazione, dall'altro sarebbe stata risparmiata così da fruire degli interessi".
Considerato
in diritto
1. -
2. - Vanno respinte preliminarmente le eccezioni di inammissibilità opposte dall'INAIL e dall'avvocatura dello Stato. Si obietta anzitutto che la questione è stata sollevata in termini astratti con riguardo ai soggetti definibili come "modesti consumatori", senza precisare se tale categoria sia applicabile in concreto al creditore della prestazione previdenziale di cui è causa (rendita per infortunio), e anzi, aggiunge l'INAIL, senza tenere conto che l'applicabilità è esclusa a ragione della "natura indennitaria e non alimentare delle prestazioni INAIL". In secondo luogo si obietta che il giudice remittente "tende a una pronunzia palesemente manipolativa del sistema legislativo in materia" prospettando la trasformazione di una categoria meramente probatoria in presupposto sostanziale di una regola di rivalutazione automatica, la cui applicazione ai crediti previdenziali sarebbe cosi rimessa a un apprezzamento discrezionale del giudice guidato da un criterio impreciso quale la labile nozione di "modesto consumatore".
3. - La questione è fondata.
Le sezioni unite della Corte di cassazione
interpretano l'art. 442 cod. proc. civ. nel senso che il rinvio alle
disposizioni di cui al capo precedente del medesimo titolo, essendo previsto in
funzione della disciplina dei "procedimenti", riguarda le sole
disposizioni di natura processuale, restano esclusa l'applicabilità nelle
controversie relative a prestazioni previdenziali della norma sostanziale
contenuta nell'art. 429, terzo comma. La disparità di disciplina che l'art. 442
così interpretato comporta tra crediti previdenziali e crediti di lavoro in ordine al risarcimento del danno da svalutazione
monetaria - regolato per i primi dalla norma generale dell'art. 1224 cod. civ.,
per i secondi dalla norma speciale dell'art. 429 cod. proc. civ. - è ritenuta
lesiva del principio di eguaglianza non tanto sotto il profilo dell'onere della
prova (fortemente attenuato, e anzi praticamente rimosso per i crediti
previdenziali di modesta entità, dalle presunzioni del giudice elaborate in
tema di art. 1224, secondo comma, cod. civ.), quanto sotto il profilo del
diritto agli interessi legali. Mentre l'art. 429 ammette il cumulo della
rivalutazione (automatica) del credito con gli interessi legali, da calcolarsi,
secondo l'opinione prevalsa, sulla somma rivalutata, invece il risarcimento
nella forma della rivalutazione del credito è previsto dall'art. 1224, secondo
comma, in alternativa al risarcimento forfettario nella forma degli interessi
legali di cui al primo comma (cfr. Cass., Sez. un. n.
5299 del 1989). La differenza di trattamento si è ulteriormente accentuata in
seguito alla recente legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha elevato al dieci
per cento annuo il saggio degli interessi legali, né
La valutazione comparativa del giudice a quo procede dal punto di vista funzionale, dal quale i crediti previdenziali sono assimilabili ai crediti di retribuzione in ragione della comune finalità di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, prospettandosi cosi anche per i secondi la ratio sottesa al più volte citato art. 429, cioè l'esigenza di difendere il potere di acquisto destinato a tale finalità commisurando ai nuovi valori della moneta le somme spettanti al lavoratore e inoltre compensandolo, nella misura degli interessi legali, del pregiudizio sofferto per la mancata tempestiva disponibilità.
Più esattamente - tenendo conto del caso di specie, in cui si tratta di una prestazione previdenziale alla quale una parte della giurisprudenza attribuisce natura indennitaria e non alimentare - ciò che avvicina, sotto l'aspetto funzionale, le prestazioni previdenziali ai crediti di retribuzione non è tanto la finalità alimentare o di sostentamento del lavoratore del lavoratore e della sua famiglia (che in certi casi, o oltre una certa misura, può mancare), quanto la funzione di surrogare o integrare un reddito di lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli aventi considerati dall'art. 38, secondo comma, Cost. Per il tramite e nella misura di questa norma si rende applicabile anche alla prestazioni previdenziali l'art. 36, primo comma, quale parametro della "esigenze di vita" del lavoratore (cfr. sent. n. 119 del 1991); e poiché l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. è un modo di attuazione dell'art. 36 (sent. n. 204 del 1989), appare fondata la valutazione del giudice remittente che nella mancata previsione di una regola analoga per i crediti previdenziali ravvisa una violazione non solo dell'art. 3 Cost., ma altresì dell'art. 38.
4. - L'avvocatura dello Stato obietta, alla stregua della sentenza n. 46 del
1983, che "ai fini dell'art. 3 Cost. è determinante,
per impedire una valutazione comparativa, la diversità strutturale delle
prestazioni raffrontate" più volte riconosciute da questa Corte (sentenze nn. 350 del 1990 e 55 del 1991) e
non superabile con l'argomento della coincidenza di finalità. Ma il criterio enunciato dalla sentenza n. 46 del
1983 non può essere assolutizzato. In quel contesto
era in discussione la disparità dei presupposti di fatto di due attribuzioni
aventi finalità analoghe: poiché la fattispecie appartiene alla struttura di un
determinato istituto, ben s'intende come
5. - La regola della rivalutazione automatica non può essere estesa ai crediti previdenziali in termini ricalcati integralmente sul testo dell'art. 429.
Posto che tra questa norma e l'art. 1224 cod. civ. "intercorre un rapporto di specialità" (Cass., ord. n. 74 del 1990, alla quale è largamente improntata l'ordinanza introduttiva del presente giudizio incidentale), essa trae dal sistema della responsabilità contrattuale del codice civile, in cui si inserisce come norma speciale, il criterio di determinazione del dies a quo della rivalutazione e degli interessi legali. Tale criterio è dato dall'art. 1219, secondo comma, n. 3, applicabile ai crediti di lavoro, per cui il debitore è automaticamente in mora, ossia risponde del ritardo dell'adempimento, fin dal giorno della maturazione del diritto;
Questa regola è incompatibile con le esigenze organizzative e
di gestione degli enti pubblici previdenziali, nei confronti dei quali i crediti
alle rispettive prestazioni non possono diventare esigibili se non in
conseguenza di un provvedimento amministrativo (da tenersi distinto dai
procedimenti contabili afferenti all'emissione del
mandato di pagamento). Su questi crediti gli interessi legali e la
rivalutazione delle somme dovute decorrono dalla data del provvedimento di
reiezione della domanda oppure dopo centoventi giorni dalla presentazione della
medesima senza l'istituto si sia pronunciato (arg. ex artt. 47, quarto comma,
del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e 7 della legge 11
agosto 1973 n.
per
questi motivi
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1991.
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.