SENTENZA N.1045
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 101, co. 2o, del
r.d. l6.3.42, n. 267 (<Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa>),
in relazione all'art. 98 , co. 3o,
stesso r.d. promosso con ordinanza emessa il 21.10.87 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Cinti Mario e S.p.a.
Aerolinea Itavia iscritta al n. 98 del
registro ordinanze l988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13/la ss dell'anno l988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 ottobre
1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Roma ravvisa un contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nell'art. 101, secondo comma, della legge
fallimentare, interpretato nel senso che l'inosservanza, da parte del creditore
istante, dell'onere di costituzione in giudizio almeno cinque giorni prima
dell'udienza, ai sensi dell'art. 98, terzo comma, ivi richiamato, comporta
l'estinzione dell'azione, e quindi la non riproponibilità
della domanda di ammissione tardiva del credito entro il limite di tempo
indicato nel primo comma dell'art. 101.
L'eccezione di inammissibilità della questione,
opposta dall'Avvocatura dello Stato, non può essere accolta, atteso che
l'interpretazione adeguatrice ai dettami
costituzionali, che si rimprovera al Tribunale di non avere seguito coerentemente
con le sue convinzioni, cioè l'interpretazione restrittiva del rinvio all'art.
98, terzo comma, e disattesa dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione.
2. - La questione non é fondata.
E’ vero che la dichiarazione tardiva di crediti, prevista dal l'art.
L'analogia funzionale spiega l'adeguamento della disciplina processuale
della dichiarazione tardiva al modello dell'opposizione allo stato passivo, e
richiama anche per il giudizio incidentale previsto dall'art.
3. - Nemmeno può dirsi violato l'art. 24 Cost.
Nel formulare questa ulteriore censura, secondo cui la
norma denunciata renderebbe <estremamente difficoltoso l'esercizio del
diritto, se si considera che la mancata costituzione può verificarsi anche
senza colpa del creditore>, il giudice a quo non ha tenuto conto dei
riflessi, sul terzo comma dell'art.
Non é più ipotizzabile che il creditore non venga, senza sua colpa,
tempestivamente a conoscenza del decreto indicato nel secondo comma dell'art. 98 o dell'art. 101, con cui il giudice delegato fissa
l'udienza di comparizione delle parti. Dovendo il provvedimento essergli
comunicato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza, dal
momento della comunicazione il creditore dispone necessariamente di almeno
dieci giorni utili per costituirsi in giudizio, ed evita re così la decadenza
prevista nel terzo comma.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo
comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (<Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa>), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.
Francesco SAJA - Luigi MENGONI
Depositata in cancelleria il 30/11/88.