SENTENZA N. 105
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Ettore GALLO Presidente
Dott. Aldo CORASANITI Giudice
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 51 del disegno di legge n. 760, approvato il 28 luglio
1990, recante "Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei
tributi e di altre entrate", promosso con ricorso del Commissario dello
Stato per
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente,
e l'avv. Silvio De Fina per
Ritenuto
in fatto
1. - Con ricorso notificato il 3 agosto 1990, il Commissario
dello Stato presso
Secondo la norma impugnata tale indennità è calcolata nella differenza
tra la somma "delle entrate a qualunque titolo spettanti ai sensi
dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1989, n.
19, nonché degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1989
con rate a scadere nel 1990" e l'eventuale maggior somma del costo del
personale in servizio, comprensivo delle retribuzioni e delle contribuzioni
previdenziali, nonché delle spese generali, calcolate forfettariamente nella
misura del venti per cento del costo del personale.
Nel ricorso si espone che nella materia de qua il legislatore
siciliano, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto,
esercita una potestà legislativa di natura concorrente, i cui limiti sarebbero
stati travalicati, dalla norma impugnata, in relazione a quanto stabilito dagli
artt. 25 e 132 del d.P.R. 29 gennaio 1988, n. 43, con
violazione anche dell'art. 97, primo comma, della Costituzione.
In proposito si osserva nel ricorso che l'art. 25 del d.P.R. n. 43 del
Si espone altresì che l'art. 3 della
legge siciliana n. 19 del 1989 - nel prevedere il conferimento del servizio di
riscossione dei tributi ad un commissario governativo, sino all'entrata in
vigore della normativa regionale da emanarsi ai sensi dell'art. 132 del d.P.R. n. 43 del 1988, e, comunque, per un periodo non
superiore a sei mesi - ha stabilito la misura delle commissioni, dei compensi e
dei rimborsi di cui al su detto art. 25, includendovi anche gli oneri relativi
a locali ed arredi.
Sulla base di tali premesse, il
Commissario dello Stato per
In particolare, nel ricorso si sottolinea
che la legittimità della norma impugnata non può essere dedotta dalla
previsione - per le gestioni esattoriali in perdita - di un'indennità, simile a
quella ivi stabilita, da parte dell'art. 3 del d.P.R.
23 dicembre 1977, n. 954, essendo detta indennità esclusa riguardo alle
esattorie gestite da aziende di credito.
2. - Davanti a questa Corte si è costituita
La regione ha posto in evidenza che tale art. 51 ricalca alla lettera il disposto dell'art. 3, del d.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954, mai espressamente
abrogato, il quale, ove l'esattore percepisca un aggio complessivo
"inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi",
concede un'integrazione d'aggio o, in alternativa, la corresponsione di
un'indennità annuale calcolata secondo il criterio recepito dall'art. 51
impugnato.
Inoltre,
Quanto alla dedotta incompatibilità - in
relazione all'art. 36 dello Statuto siciliano - fra la norma impugnata e
l'art. 25 del d.P.R. n. 43 del 1988, si osserva che
l'art. 25 è invocato fuori luogo, poiché esso non riguarda la remunerazione
dell'esattore (regolata dall'art. 61), bensì le "commissioni, i compensi
ed i rimborsi di spese".
3. - Successivamente il Commissario
dello Stato ha depositato due memorie nelle quali ha riaffermato
l'incompatibilità dell'art. 51 impugnato con quanto stabilito nella sentenza n. 428 del
1989 di questa Corte, per il suo contrasto con l'art. 97 Cost. - non
essendo rispettoso dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica
amministrazione - e con l'art. 36 dello Statuto siciliano. Sotto tale aspetto,
nella memoria si sostiene che l'"elargizione" prevista dall'art. 51 stravolge l'intero sistema dei compensi agli esattori
stabilita dalla normativa statale, introducendo il principio, ad essa estraneo,
della "non responsabilità" dell'esattore rispetto alla economicità
della propria gestione e del ripianamento, con interventi ad hoc, dei disavanzi
di gestione. Si osserva inoltre che il disposto dell'art. 3
del d.P.R. n. 954 del 1977 era destinato ad operare
in via transitoria, in attesa della riforma del sistema esattoriale. L'art. 61 del d.P.R. n. 43 del 1988 non
garantisce, infatti, agli esattori né un utile né il ripianamento delle
perdite, ma prevede compensi determinati in modo tale da consentire un utile,
addossando agli esattori il rischio d'impresa.
Inoltre, l'art. 2, comma secondo,
del decreto-legge 27 dicembre 1990, n.
Considerato
in diritto
1. - Il Commissario dello Stato presso
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha già più volte
affermato il carattere concorrente della legislazione siciliana in materia di
esazione dei tributi (cfr. da ultimo le sentenze n. 428 del
1989 e n.
959 del 1988), cosicché esattamente il Commissario dello Stato deduce che
la legislazione regionale siciliana nella detta materia deve conformarsi ai
principi della legislazione statale. La norma impugnata, tuttavia, non viola
alcuno di tali principi.
3. - Va premesso che con l. 4 ottobre 1986, n. 657, il
Governo è stato delegato ad emanare una nuova
normativa in materia di riscossione dei tributi, prevedendosi la costituzione,
presso il Ministero delle finanze, di un apposito servizio. La riscossione
delle imposte - secondo i criteri direttivi fissati - si esplica
attraverso l'"affidamento in concessione" della relativa gestione a
soggetti muniti di determinati requisiti; ai concessionari sono attribuiti, in
corrispettivo, compensi e commissioni, da quantificarsi secondo modalità
predeterminate, oltre a rimborsi di spese.
Sulla base della legge di delegazione è stato emanato il d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il quale all'art.
L'art. 25 del d.P.R.
n. 43 cit. attribuisce al commissario governativo, al quale è affidata
provvisoriamente la riscossione in caso di revoca, decadenza o vacanza della
concessione, una remunerazione da stabilirsi col decreto ministeriale di
nomina, di regola entro i limiti determinati per il precedente concessionario.
Anche questa remunerazione si articola in commissioni, compensi e rimborsi
spese, ai quali si aggiunge - secondo modalità da
stabilirsi di volta in volta - la partecipazione dell'amministrazione
finanziaria e delle amministrazioni comunali alle spese per i locali e per gli
arredi necessari all'adempimento del servizio di riscossione.
Il successivo art. 132 prevede che i principi della nuova
normativa si applicano anche alla Regione siciliana la quale, nell'esercizio
della sua competenza legislativa, provvede alla istituzione
e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi per il proprio
territorio.
4. - La legge impugnata (promulgata nel corso di questo
giudizio e diventata legge regionale 25 settembre 1990, n. 35), s'inserisce in
tale quadro normativo. L'art.
5. - Della descritta evoluzione legislativa è opportuno porre
in luce l'art. 132 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43:
esso dispone che i principi risultanti dalla l. 4 ottobre 1986, n. 657 (Delega
al Governo per la istituzione e la disciplina dei
servizi di riscossione dei tributi) e dallo stesso decreto n. 43 "si
applicano anche alla Regione siciliana, che provvede con legge all'istituzione
e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi nell'esercizio della
competenza legislativa ad essa spettante in materia". La disposizione
(collocata tra le norme transitorie e finali del d.P.R.
n. 43 del 1988, testo base relativo alla materia della riscossione dei tributi
e delle entrate) si qualifica per il suo contenuto (istituzione del servizio
nella Regione) e per la determinazione della fonte con la quale vi si provvede
(potestà legislativa spettante alla regione nella materia).
La legge regionale, approvata il 26 luglio 1990, istitutiva
del servizio di riscossione dei tributi nell'ambito della Regione siciliana, è
- come si è detto - espressione di potestà legislativa concorrente, sottoposta
al limite dei "principi ed interessi generali cui
si informa la legislazione dello Stato". Pertanto la questione deferita
alla Corte consiste nello stabilire se i limiti della potestà normativa
regionale siano stati rispettati dall'impugnato art. 51
della legge siciliana, che prevede la erogazione di un'indennità straordinaria
alla società Sogesi, nella qualità di commissario
governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione delle imposte nei nove
ambiti territoriali della regione.
Con la nomina di detto commissario straordinario si realizza
una delle figure soggettive (prevista dagli artt. 24 e
segg. del d.P.R. n. 43 del 1988 e dall'art. 3 della
l. reg. sic. n. 19 del 1989), legittimate all'esazione nella vece del
concessionario, in caso di revoca o decadenza della concessione ed in ogni
altro caso di vacanza di questa (art. 24, n. 1, d.P.R.
n. 43, cit.). La singolarità della fattispecie in esame è data dalla coattività
della investitura (realizzata indipendentemente dalla
volontà del soggetto designato), in base a decreto del Presidente della
regione, su proposta dell'Assessore regionale competente, "per la durata
di tre mesi, prorogabile per un ulteriore periodo non superiore a tre
mesi" (art. 3, n.
La "indennità" attribuita al commissario dall'art. 51 non era inquadrabile nelle "commissioni", nei
"compensi" e nei "rimborsi delle spese", di cui all'art. 25
del d.P.R. n. 43 e all'art. 3, n. 3, della l. reg. n.
19. Al contrario di quanto è prescritto per le ora
dette erogazioni, l'indennità prevista dalla legge regionale non fa riferimento
ai "limiti" già stabiliti "per il precedente
concessionario" e non ha carattere compensativo o corrispettivo o di
rimborso: essa è priva delle qualificazioni inerenti alle erogazioni devolute
al commissario dalla normativa statale e dalla legge regionale n. 19 del 1989.
Quest'ultima "indennità" ha proprie caratteristiche, che consistono
nella straordinarietà, nella precisa delimitazione cronologica e nel
riferimento - per quanto concerne la struttura e l'entità - alla differenza tra
entrate e "aggi" (connessi alla gestione) e costo del personale in
servizio, in aggiunta all'ammontare delle spese generali "calcolate
forfettariamente nella misura del venti per cento del costo del
personale" (cfr. n. 1 dell'art. 51 cit.).
Tale specificità dell'erogazione è giustificata nella
relazione della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana del 9 luglio 1990 (Atti parlamentari, anno 1990, 760/A, pag. 3, n.
V), ove si richiama da un lato la norma (art. 41, n. 1) che proroga fino al 31
dicembre 1990 la nomina del commissario governativo e se ne indicano le
finalità come intese "ad evitare soluzioni di
continuità nel servizio di riscossione ed a consentire, sia pure in tempi che
già si avvertono ristretti, la predisposizione di tutti quegli atti preliminari
previsti per il collocamento dei nove ambiti territoriali a decorrere dal 1°
gennaio 1991.. .. ..".
"Per il caso di deficit finale di gestione, risultante
da apposito rendiconto (è prevista) una norma di
salvaguardia che garantisca, comunque, al commissario governativo il ristoro
della differenza tra le entrate a qualunque titolo spettanti e le eventuali
maggiori spese per il personale, al netto delle spese per straordinario,
missioni ed indennità di trasferta, fino ad un massimo di 60.000 milioni".
L'indennità viene, dunque, configurata come un contributo avente lo scopo di assicurare alla gestione commissariale l'equilibrio
economico, reso particolarmente precario dall'avvio del nuovo sistema di
riscossione, aggravato da una consistenza dilatata del personale e poco
elastico in relazione alle esigenze peculiari insorte.
Significativi riscontri di tale
situazione si rilevano nella discussione della legge impugnata (cfr. Resoconto
sommario della seduta pubblica n. 297 del 24 luglio 1990 dell'Assemblea
regionale siciliana, pagg. 10, 11, 13, 14); da tale discussione emerge chiara
la tendenza diretta a "salvaguardare" da esiti passivi la gestione
coattivamente imposta. E vi è esplicito riferimento al principio che
un'attività amministrativa, di dubbi esiti economici, se può giustificarsi in
regime di concessione dell'esazione (da ascrivere all'iniziativa e alla valutazione
del concessionario interessato), appare di dubbia legittimità se è connessa ad una designazione vincolante del soggetto prescelto.
Non può sfuggire in proposito che, sempre in sede di
discussione della legge regionale, la specifica gestione del servizio di
riscossione fu definita, "più che commissariale", "per
conto": il termine "ristoro" si sarebbe potuto sostituire con la
frase "rimborso spese a rendiconto" "concesso limitatamente al
1990" (dichiarazione dell'Assessore regionale, Resoconto cit., seduta del
25 luglio 1990, pag. 5). Una siffatta qualificazione appare confortata dalla
circostanza che la corresponsione dell'indennità viene
condizionata ai risultati della gestione (differenza tra introiti e costi):
sono questi gli elementi che l'art. 51 impugnato identifica e specifica nella
composizione dell'indennità. La relativa erogazione può effettuarsi,
e toccare, eventualmente, il limite massimo previsto soltanto se ricorrano
quegli elementi, se essi siano (rigorosamente) documentati e (responsabilmente)
controllati (cfr. n. 4 della norma cit.). Al riguardo appare sprovvista di
qualsiasi fondamento l'affermazione del Commissario dello Stato, secondo la
quale la detta somma massima attribuibile (sessanta miliardi) concernerebbe le
sole spese di arredamento e dei locali per un solo anno. In realtà, tale voce
non è nemmeno menzionata tra le componenti del
"conguaglio" previsto dall'art. 51.
6. - Il nuovo sistema instaurato dalla l. 4 ottobre 1986, n.
567 e dal d. l. 28 gennaio 1988, n.
Si delinea, dunque, un quadro
transitorio eccezionale e diffuso di integrazione, che rende più omogenee la
situazione regionale, di cui è causa, e quella nazionale. Circostanza descritta
negli atti parlamentari relativi al disegno di legge governativo n. 2585, che è
stata la base del d.l. n. 411 del 1990 ora ricordato
(cfr. Senato della Repubblica, X legislatura, Atto 2585), e che vi è riassunta
nelle seguenti emergenze: onere per il mantenimento e l'assunzione del
personale; difficoltà di acquisire all'area della riscossione quella coattiva
delle tasse ed imposte indirette; facoltà riconosciuta ad enti diversi dallo
Stato di avvalersi, per le riscossioni patrimoniali, di propri tesorieri.
Questi elementi - si afferma nella relazione - hanno prodotto in capo alle
gestioni un "deficit di natura strutturale e talmente generalizzato da
richiedere alcuni interventi correttivi". Così si giustifica
l'integrazione attraverso il contributo, diretto a "non compromettere il
regolare svolgimento del servizio".
7. - La non difformità dello scopo perseguito dalla recente
normativa statale e da quella regionale per provvedere a
specifiche emergenze finanziarie, proprie dell'avvio del nuovo regime di
riscossione, giustificano, anche per la conseguente eccezionalità, il
contributo straordinario. Si che non può ritenersi che l'art. 51 della legge regionale impugnata abbia violato l'art. 97,
primo comma, della Costituzione, non essendo l'esercizio della potestà
legislativa presupposta viziato da arbitrarietà e da manifesta
irragionevolezza.
per
questi motivi
Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 51 della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1990 (Istituzione e disciplina
del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate), questione promossa
dal Commissario dello Stato per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.