SENTENZA N.959
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2, primo, terzo e quarto comma, del d.l. 4 agosto 1987, n. 326
(Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli
spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la
continuità della riscossione delle imposte dirette e delle attività di alcuni
uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il
differimento di termini in materia tributaria), convertito in legge 3 ottobre
1987, n. 403 e nel conflitto di attribuzione sorto a seguito del telegramma del
Ministro per la finanze 21 gennaio 1987, con cui e stata considerata
applicabile anche all'ambito della Regione siciliana la misura dell'aggio prevista
dalla legge 7 marzo 1986, n. 60 per le somme riscosse mediante versamenti
diretti, promossi con ricorsi della Regione siciliana, notificati
rispettivamente il 2 novembre e il 30 maggio 1987, depositati in cancelleria il
10 novembre e l'11 giugno 1987 ed iscritti al n. 22 del registro ricorsi 1987 e
al n. 13 del registro conflitti 1987.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il
Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
uditi l'avvocato Giuseppe Fazio per
Considerato in diritto
1. - I ricorsi in epigrafe, pur differenti nell'attuazione processuale
che si propongono, concernono questioni sostanzialmente connesse: i giudizi
vanno riuniti, pertanto, per formare oggetto di un'unica pronuncia.
2.1. - La legge della Regione siciliana 21 agosto 1984, n. 55 <nelle
more della generale riforma nazionale del servizio di riscossione> prevede-
art. 1 -la costituzione di una società per la gestione
in Sicilia delle esattorie delle imposte dirette.
Con il successivo art.
Senonché, in attesa
dell'approvazione da parte del Parlamento di un disegno di legge recante delega
al Governo per la generale disciplina di riscossione dei tributi (attuata poi,
in concreto, con il d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43)
furono dettate nel tempo e per l'intero territorio nazionale disposizioni di
continuità aventi ad oggetto le gestioni esattoriali:
da ultimo con decreto legge 4 agosto 1987 n. 326, convertito con modificazioni
nella legge 3 ottobre 1987 n. 403.
La percentuale d'aggio per i versamenti diretti veniva
ivi fissata nel 48 per cento del dovuto per la riscossione mediante ruoli,
esplicitandosi (art. 1 legge n. 403 sub art. 3, primo comma d.l. n. 326)
l'applicabilità della norma anche nei confronti delle esattorie siciliane.
Tanto é contestato dalla ricorrente che ravvisa violate- come diffusamente in narrativa-le proprie competenze a norma di Statuto.
2.2. - La questione non é fondata.
Spetta alla Regione il potere di emanare le disposizioni di capillare
dettaglio (sentenze
n. 14 del 1957 e n. 150 del 1969,
ricordate dalla ricorrente).
Per contro, nella determinazione dell'aggio si e
ritenuta la necessita obiettiva in apice di previsioni generali ed uniformi,
per la essenziale identità di trattamento nei confronti di tutti i contribuenti
in seno alla collettività nazionale (sent. n. 14 del
1957): con la conseguenza di doversi realizzare univoci equilibri nei costi
del servizio di esazione e dei conseguenti oneri, secondo standard, i quali
esigono, perciò, determinazioni unitarie.
Né possono trovare, così, favorevole diverso apprezzamento meri criteri,
circoscritti alla organizzazione dei servizi, come si
sostiene dalla difesa della Regione anche sulla scorta dei contenuti di recente
giurisprudenza della Corte dei conti.
Va ricordato, all'uopo, che la costante giurisprudenza costituzionale,
nei coerenti sensi di ripartizione indicati, ha trovato conferma anche assai di
recente, la dove questa Corte ha affermato che la riscossione dei tributi in
Sicilia comporta <soluzioni aperte> (sent. n. 61 del
1987); queste vanno razionalmente identificate, volta a
volta, secondo i principi, appunto, della normazione
concorrente, in armonia con la diversa angolazione prospettica dei valori ed
interessi in gioco.
3. - La declaratoria di non fondatezza travolge, in tal modo, anche la
censura opposta dalla ricorrente al termine (fissato con l'art. 2, quarto comma del d.l. n. 326), limitante ogni altro
effetto della legge regionale n. 55/1984 al 31 dicembre 1988.
Trattasi di norma, quest'ultima, emanata (supra,
n. 2.1) nelle more della generale riforma nazionale: a questa risulta poi tendenzialmente rivolta proprio la disciplina
dettata dal legislatore statale.
4.1. - L'esigenza di continuità nelle riscossioni in vista del successivo
globale riordino aveva portato, già in precedenza, a determinare l'aggio di
riscossione uniforme, nella percentuale del 52,5 per cento (art.
Il relativo ricorso per conflitto di attribuzione assume che sono state
incise le competenze della Regione.
4.2. - L'impugnazione non ha pregio: la risoluzione del conflitto resta
collegata a quanto qui deciso, identiche rivelandosi le considerazioni che si
prospettano nell'applicazione in concreto della misura d'aggio determinata a far tempo dal 1986 (art. 2, comma primo, del d.l. n. 326
del 1987).
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
quarto, nonché dell'art. 3, comma primo, (nel testo sostituito con legge 3
ottobre 1987 n. 403) del d.l. 4 agosto 1987, n. 326 (Disposizioni urgenti per
assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette) sollevata
dalla Regione siciliana con il ricorso in epigrafe, in relazione agli artt. 14,
lett. q (recte p), 17 (lett. i), 19 e 36 dello
Statuto della Regione siciliana;
rigetta il ricorso per conflitto di
attribuzione, di cui pure in epigrafe, sollevato dalla Regione siciliana e
dichiara che spetta allo Stato assicurare anche in tale regione l'applicazione
dell'aggio per i versamenti diretti, nella misura prevista dalla legge 7 marzo
1986, n. 60 (Disposizioni urgenti per assicurare la riscossione delle imposte
dirette).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/88.
Francesco SAJA - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 06/10/88.