SENTENZA N.428
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 aprile 1989, avente per
oggetto: <Interventi nel settore della riscossione delle imposte
dirette>, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
uditi l'Avvocato dello Stato
Stefano Onufrio per il ricorrente, e l'avv. Silvio De Fina per
Considerato in diritto
1. - L'impugnazione del Commissario dello Stato per
Nella narrazione del fatto sono stati posti in luce gli eventi che condussero alla costituzione della società SO.G.E.SI. e le vicende del relativo esercizio, che fino al 1989 (anno in cui si assume nel ricorso essersi raggiunto l'equilibrio del bilancio) fu contrassegnato da rilevanti perdite.
Secondo il Commissario del Governo il conseguito pareggio nell'anno 1989 darebbe al contributo straordinario, di cui si discute, il carattere di <una mera e immotivata elargizione di denaro pubblico>.
Osserva
2. -In questo quadro é da valutare il profilo della censura, svolta nel
ricorso del Commissario dello Stato per
In proposito si osserva che il ricorso muove dall'esatta premessa dell’esigenza dell'uniformità dell'aggio per tutto il territorio dello Stato, allo scopo di garantire l'essenziale identità di trattamento di tutti i contribuenti in seno alla collettività nazionale (cfr. sentt. n. 959 del 1988 cit. e n. 14 del 1975).
Invero, il contributo straordinario concesso alla società SO.G.E.SI. non altera la parità di trattamento fiscale dei soggetti tenuti. Esso non si riflette sull'aggio (e non tocca, quindi, l'entità dell'obbligazione tributaria); ma é diretto all’integrazione delle entrate di gestione (deficitarie per eccesso di spesa od insufficienza di ricavi), al fine di assicurare le condizioni per un regolare ed ordinato andamento della gestione stessa (come enuncia testualmente la prima parte dell'art. 2 della legge impugnata).
Inteso come sovvenzione al servizio esattoriale, il contributo non si configura, infatti, né come corrispettivo di gestione né come remunerazione, dato che non persegue lo scopo di attribuire profitto al gestore, ma di garantire la continuità e l'efficienza del servizio nell'interesse generale e, in modo specifico, dell'ente destinatario dei tributi da riscuotere.
E' da porre, poi, in rilievo, la <straordinarietà> del contributo di cui é causa, straordinarietà che si desume non soltanto dall'espressa qualificazione in tal senso data dall'art. 2 cit., ma anche dalle peculiari, complesse vicende che avevano contrassegnato lo svolgimento del servizio esattoriale e si erano riflesse sulla gestione che si intendeva equilibrare.
Il carattere straordinario del contributo implica necessariamente la non
riproducibilità di esso, considerato anche-secondo quanto e stato affermato dal
ricorso del Commissario dello Stato sulla base dei resoconti parlamentari - che
Si é, dunque, in presenza di una motivata valutazione delle esigenze del servizio
e ciò rende indenne la normativa impugnata dalla censura di deroga alla legge
nazionale (d.l. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito nella l. 10 febbraio 1989,
n.
3. - La rilevata non incidenza del provvedimento impugnato nella materia dell'aggio e la sua diversa finalità di incentivazione del servizio, non proiettano il provvedimento stesso al di 1a dei limiti segnati dall'art. 36 dello Statuto regionale: ciò é reso chiaro dalla pertinenza della legge impugnata alla materia tributaria (alla quale la norma-parametro si riferisce), dato che essa provvede in materia di riscossione delle imposte, ma non tocca in alcun modo il regime della titolarità dei tributi, come statutariamente determinata.
Ed é opportuno, inoltre, rilevare che in materia tributaria spetta alla Regione potestà legislativa concorrente; questa ha come limite connaturale l'osservanza dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (cfr. artt. 17 Statuto regionale e 8, ultimo comma, delle norme di attuazione in materia finanziaria nonché le sentenze di questa Corte n. 959 del 1988 cit. e n. 9 del 1957): principi e interessi, che, per quanto si é osservato, sono stati rispettati.
4. - Non fondata é, poi, la censura che reca a parametro l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto non sembra che le finalità della norma impugnata siano in contrasto con il buon andamento dell'Amministrazione, essendo esse dirette ad assicurare la regolarità e l'efficienza del servizio di riscossione, facendo uso di criteri e di modalità non irrazionali, ne ultronei.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana in data 5 aprile 1989, recante
<Interventi nel settore della riscossione delle imposte dirette>, in
riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana e all'art. 97,
primo comma, della Costituzione, questioni sollevate dal Commissario della
Stato per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 25/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE