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ORDINANZA N.28
ANNO
1991
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6,
secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione
di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), e dell'art. 6
della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti
sociali e miglioramenti delle pensioni), promosso con ordinanza emessa il 13
aprile 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Rossi
Dino e I.N.P.S., iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Rossi
Dino, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28
novembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso di un
procedimento civile vertente tra Rossi Dino e I.N.P.S., il Pretore di Bologna,
con ordinanza del 13 aprile 1990 (r.o.
n. 489/1990), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma primo e 38,
comma secondo, Cost., una questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto dell'art. 6, comma secondo, della legge 15 aprile 1985, n. 140, e
dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella parte in cui agli
ex-combattenti titolari di pensione, anteriore al 7 marzo 1968, attribuisce la
maggiorazione pensionistica con decorrenza dal 1° gennaio 1989, anziché dal 1°
gennaio 1985, come invece previsto per gli ex-combattenti titolari di pensione
posteriore al 7 marzo 1968; ciò che si tradurrebbe in una ingiustificata
disparità di trattamento tra pensionati;
che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito
Rossi Dino ed ha chiesto che la norma denunciata sia dichiarata
costituzionalmente illegittima, osservando, in particolare, che la diversa
decorrenza temporale della maggiorazione, introdotta dalla legge impugnata, non
potrebbe giustificarsi con il ricorso al principio della gradualità della
perequazione tra ex-combattenti di cui alla sentenza n. 101 del
1990 di questa Corte, poiché tale legge sarebbe intesa non già
all'attribuzione progressiva del beneficio a nuove categorie, ma alla
estensione retroattiva di esso a vecchie categorie di pensionati che ne erano
state illegittimamente escluse dalla precedente legge n. 140 del 1985;
che nello stesso giudizio è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata a
seguito della pronunzia di infondatezza resa da questa Corte con la sentenza n. 101 del
1990;
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 101 del
1990 ha in effetti ritenuto non fondata una questione del tutto analoga
alla presente, giudicando non irragionevole né arbitraria la scelta del
legislatore del 1988 di fissare la decorrenza del beneficio a favore della
nuova categoria di pensionati a partire dal 1° gennaio 1989, senza estenderla
retroattivamente;
che analoghe questioni sono state successivamente
giudicate manifestamente infondate (ordinanza n. 414
del 1990);
che anche la censura attuale deve ritenersi
manifestamente infondata, poiché gli argomenti ora prospettati non persuadono
questa Corte a mutare avviso sul fatto che la legge impugnata si configuri come
una fase autonoma del graduale processo di perequazione - nel godimento di
forme, sia pur diverse, di benefici premiali – di tutti gli ex-combattenti e
delle categorie a questi equiparate o equiparabili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
Dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140
(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della
pensione sociale), e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle
pensioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 38, secondo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio
1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo
CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo
SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
- Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 24 gennaio
1991.