Ordinanza n. 28 del 1991

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ORDINANZA N.28

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                      Presidente

Prof. Ettore GALLO                           Giudice

Dott. Aldo CORASANITI                     “

Prof. Giuseppe BORZELLINO              “

Dott. Francesco GRECO                         “

Prof. Gabriele PESCATORE                  “

Avv. Ugo SPAGNOLI                            “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA       “

Prof. Antonio BALDASSARRE            “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO               “

Avv. Mauro FERRI                                 “

Prof. Luigi MENGONI                           “

Prof. Enzo CHELI                                   “

Dott. Renato GRANATA                       “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Rossi Dino e I.N.P.S., iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Rossi Dino, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Rossi Dino e I.N.P.S., il Pretore di Bologna, con ordinanza del 13 aprile 1990 (r.o. n. 489/1990), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma primo e 38, comma secondo, Cost., una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma secondo, della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella parte in cui agli ex-combattenti titolari di pensione, anteriore al 7 marzo 1968, attribuisce la maggiorazione pensionistica con decorrenza dal 1° gennaio 1989, anziché dal 1° gennaio 1985, come invece previsto per gli ex-combattenti titolari di pensione posteriore al 7 marzo 1968; ciò che si tradurrebbe in una ingiustificata disparità di trattamento tra pensionati;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Rossi Dino ed ha chiesto che la norma denunciata sia dichiarata costituzionalmente illegittima, osservando, in particolare, che la diversa decorrenza temporale della maggiorazione, introdotta dalla legge impugnata, non potrebbe giustificarsi con il ricorso al principio della gradualità della perequazione tra ex-combattenti di cui alla sentenza n. 101 del 1990 di questa Corte, poiché tale legge sarebbe intesa non già all'attribuzione progressiva del beneficio a nuove categorie, ma alla estensione retroattiva di esso a vecchie categorie di pensionati che ne erano state illegittimamente escluse dalla precedente legge n. 140 del 1985;

che nello stesso giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata a seguito della pronunzia di infondatezza resa da questa Corte con la sentenza n. 101 del 1990;

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 101 del 1990 ha in effetti ritenuto non fondata una questione del tutto analoga alla presente, giudicando non irragionevole né arbitraria la scelta del legislatore del 1988 di fissare la decorrenza del beneficio a favore della nuova categoria di pensionati a partire dal 1° gennaio 1989, senza estenderla retroattivamente;

che analoghe questioni sono state successivamente giudicate manifestamente infondate (ordinanza n. 414 del 1990);

che anche la censura attuale deve ritenersi manifestamente infondata, poiché gli argomenti ora prospettati non persuadono questa Corte a mutare avviso sul fatto che la legge impugnata si configuri come una fase autonoma del graduale processo di perequazione - nel godimento di forme, sia pur diverse, di benefici premiali – di tutti gli ex-combattenti e delle categorie a questi equiparate o equiparabili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.