SENTENZA N.101
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei
livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), in relazione
all'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e
perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale),
promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1989 dal Pretore di Torino nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Bianchi Vincenzo ed altro e l'INPS., iscritta
al n. 458 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 gennaio
1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto in fatto
1.- Nei procedimenti civili riuniti vertenti tra v. Bianchi e L. Savio e
I.N.P.S., il Pretore di Torino, con ordinanza del 14 luglio 1989, solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
comma primo, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, per contrasto all'art. 3
Cost., in relazione all'art. 6, comma secondo, della legge 15 aprile 1985, n.
140.
Precedentemente, nel corso di due separati
procedimenti civili vertenti tra le medesime parti e l'I.N.P.S., lo stesso
Pretore aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
comma secondo, della precedente legge n. 140 del 1985, nella parte in cui non
attribuiva il diritto alla maggiorazione pensionistica prevista per gli
ex-combattenti già dipendenti privati, ai titolari di pensione, come nei casi
di specie i ricorrenti, con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968.
Sopravvenuta la legge 29 dicembre 1988, n. 544, che all'art. 6 espressamente estende il beneficio anche ai tali ultimi
soggetti, questa Corte con ordinanza n. 286
del 1989 restituiva gli atti al giudice a quo perchè
riesaminasse la rilevanza della questione.
Lo stesso Pretore di Torino, riuniti i procedimenti, solleva ora, su istanza delle parti, una questione di legittimità
costituzionale avente ad oggetto lo ius superveniens nella parte in cui, nel riconoscere la
maggiorazione anche a favore dei pensionati da data anteriore al 7 marzo 1968,
fa tuttavia decorrere il riconoscimento dal Ì gennaio 1989 anzichè
dalla data della domanda, così ingiustificatamente discriminando tali
pensionati rispetto ai titolari di pensione con decorrenza posteriore al 7
marzo 1968.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ribadisce
innanzitutto la legittimità della originaria riserva dei beneficio ai titolari
di pensioni successive al 7 marzo 1968 (di cui alla legge n. 140 del 1985) perchè corrispondente a quanto disposto per gli
ex-combattenti già dipendenti pubblici. Di conseguenza, contesta l'assunto che,
a suo parere, é posto a base della nuova ordinanza di rimessione, essere cioé la legge del 1988 intervenuta per correggere la illegittimità costituzionale della precedente.
L'estensione della maggiorazione ai titolari di pensioni anteriori a quella
data sarebbe invece una nuova ed autonoma attribuzione
di benefici per la quale, proprio per la sua autonomia, il legislatore non
avrebbe ritenuto di prevedere alcuna retroattività.
Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita che l'art. 6, primo
comma, legge 29 dicembre 1988, n. 544, nell'estendere il diritto alla
maggiorazione pensionistica di cui all'art. 6 della legge n. 140 del
La questione non è fondata.
Il riconoscimento agli ex combattenti (ed
assimilati) di particolari benefici economici e di carriera è stato disposto
dalla legge n. 336 del
In un secondo tempo è intervenuta la legge 15
aprile 1985, n. 140, che ha introdotto un trattamento premiale, nella diversa e
peculiare forma della maggiorazione pensionistica, anche a vantaggio degli ex
combattenti esclusi dalla precedente legge e cioè, in sostanza, dei pensionati
del settore privato. Disponendo che tale beneficio dovesse essere corrisposto
anche ai titolari di pensioni già in corso, purchè
con decorrenza posteriore al 7 marzo 1968, non irragionevolmente il legislatore
faceva decorrere, retroattivamente, gli effetti del trattamento dalla stessa
data di decorrenza dei corrispondenti benefici
attribuiti agli ex combattenti già dipendenti pubblici.
Successivamente la disposizione impugnata ha
attribuito la suddetta maggiorazione pensionistica anche ai titolari di
pensione anteriore alla ripetuta data del 7 marzo 1968. Si tratta di un
intervento autonomo rispetto a quello della legge n. 140 del 1985, con il quale
il legislatore ha deciso di ampliare ulteriormente la categoria dei destinatari
della suddetta maggiorazione, nell'ambito di un processo che, con la inevitabile gradualità e con le particolari modalità di
volta in volta richieste dalle diverse situazioni, è inteso a raggiungere una
tendenziale perequazione, nel godimento di forme di benefici <premiali>,
delle posizioni di tutti gli ex combattenti e di tutte le categorie a questi
equiparate in ragione del loro coinvolgimento nelle vicende belliche.
Proprio perchè la disposizione impugnata
costituisce una fase di tale processo, non può apparire irragionevole nè arbitraria-secondo quanto
questa Corte ha avuto più volte occasione di osservare in casi analoghi (v. per
es. sentenza n.
173 del 1986 e ordinanza n. 120
del 1989) - la scelta del legislatore di fissare la decorrenza del
beneficio a favore della nuova categoria di pensionati a
partire dal 1o gennaio 1989, senza estenderla retroattivamente.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544
(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle
pensioni), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore
di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02/03/90.