ORDINANZA N.414
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimitā costituzionale
dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e
perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), e
dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei
trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Pretore di Macerata nel
procedimento civile vertente tra Tabarretti Torindo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 249 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa l'8 febbraio 1990 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Peschieri Bruno e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie
speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione di Peschieri Bruno nonchč gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno
1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che nel corso di due analoghi procedimenti civili vertenti tra
titolari di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 e I.N.P.S., il Pretore
di Macerata, con ordinanza del 31 gennaio 1990 (r.o. n. 249/90), e il Pretore di Bologna, con
ordinanza dell'8 febbraio 1990 (r.o. n. 257/90),
hanno sollevato una questione di legittimitā costituzionale in riferimento agli
artt. 3 e 38 Cost., della norma (art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre
1988, n. 544) che estende anche ai titolari di pensione con decorrenza
anteriore al 7 marzo 1968 la maggiorazione a favore degli ex-combattenti-prima
riconosciuta (art. 6, secondo comma, legge n. 140 del 1985) solo ai titolari di
pensione con decorrenza posteriore a quella data - con effetto dal 1o gennaio
1989 e non giā dal 1o gennaio 1985, come previsto per questi ultimi pensionati:
di qui un'ingiustificata disparitā di trattamento dei primi, esclusi dal godimento
della maggiorazione nel periodo dal 1o gennaio 1985 al 31 dicembre 1988, ed
ammessi, per il tempo successivo, alla fruizione di una maggiorazione diversa a
causa della differente data di riferimento per la perequazione automatica. Il
Pretore di Macerata impugna il solo art. 6, primo
comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544; il Pretore di Bologna invece
impugna il combinato disposto dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile
1985, n. 140 e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
che il Presidente del Consiglio dei ministri,
intervenuto in entrambi i giudizi per il tramite dell'Avvocatura generale dello
Stato, chiede che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. A tal
fine, sottolinea come la questione, per quanto attiene
alla diversa decorrenza del beneficio per le due categorie poste a raffronto,
debba considerarsi risolta dalla sentenza di rigetto di questa Corte n. 101 del 1990,
ed osserva, quanto alla pretesa differenza dell'importo della maggiorazione
fruibile rispettivamente dalle categorie suddette, che tale maggiorazione č
riconosciuta per entrambe nella identica misura fissa di lire trentamila
mensili e che, comunque, nelle leggi impugnate non risulta alcuna diversitā di
trattamento che non sia quella riconnessa alla data di decorrenza della
maggiorazione stessa;
che nel giudizio instaurato dall'ordinanza del
Pretore di Bologna si č costituito Bruno Peschieri,
chiedendo che sia pronunziata l'illegittimitā costituzionale della normativa
denunziata.
Considerato che, attesa la sostanziale identitā
delle questioni, i giudizi debbono essere riuniti;
che questa Corte con la sentenza n. 101 del
1990 ha in effetti ritenuto non fondata una questione del tutto analoga
alle presenti, giudicando non irragionevole nč
arbitraria la scelta del legislatore del 1988 di fissare la decorrenza del
beneficio a favore della nuova categoria di pensionati a partire dal 1o gennaio
1989, senza estenderla retroattivamente;
che le censure attuali debbono ritenersi
manifestamente infondate, perchč gli argomenti ora
prospettati sono sostanzialmente identici a quelli giā disattesi dalla suddetta
sentenza, mentre il problema della differente misura del beneficio non si pone,
essendo esso riconosciuto in identico importo fisso mensile ad entrambe le
categorie di pensionati poste a raffronto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimitā costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge
29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e
miglioramenti delle pensioni), e del combinato disposto di tale disposizione e
dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e
perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale),
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, rispettivamente
dal Pretore di Macerata e dal Pretore di Bologna con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Cosė deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/09/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 27/09/90.