SENTENZA
N.22
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof.
Giovanni CONSO Presidente
Prof.
Ettore GALLO Giudice
Dott.
Aldo CORASANITI “
Prof.
Giuseppe BORZELLINO “
Dott.
Francesco GRECO “
Prof.
Gabriele PESCATORE “
Avv.
Ugo SPAGNOLI “
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof.
Antonio BALDASSARRE “
Avv.
Mauro FERRI “
Prof.
Luigi MENGONI “
Prof.
Enzo CHELI “
Dott.
Renato GRANATA “
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 199 del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 giugno 1990 dal
Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Lazzaron Ivone ed altro, iscritta
al n. 593 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa l'11 luglio 1990 dal
Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Formisano Pasquale ed altro,
iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12
dicembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto
in fatto
1. - A seguito di
un diverbio, originato da futili motivi, verificatosi all'interno della caserma
della brigata meccanizzata Vittorio Veneto in Trieste tra un caporale ed un
soldato, si procedeva nei confronti del primo per il reato di ingiuria ad un
inferiore (art. 196, comma secondo, cod. pen. mil. di pace) e nei confronti del secondo per i reati di
insubordinazione con violenza, con minaccia e con ingiuria (artt. 186, primo
comma e 189, primo e secondo comma, del cod. pen. mil. di pace).
In esito all'istruttoria dibattimentale, il
Tribunale militare di Padova, premesso che i fatti traggono origine da un
sopruso del superiore nei confronti dell'inferiore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo comma, Cost., una
questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del cod. pen. mil. di pace, nel testo
sostituito con l'art. 9 della legge 26 novembre 1985, n.
Nel caso di specie, osserva il Tribunale,
sono applicabili le norme incriminatrici speciali concernenti l'insubordinazione e l'abuso di autorità,
anziché quelle comuni di cui agli artt. da
Il Tribunale ricorda poi che questa Corte,
nella sentenza n.
278 del 1990, ha bensì escluso che l'inapplicabilità della causa di non
punibilità della provocazione ai reati di insubordinazione
con ingiuria e di ingiuria ad un inferiore ledesse il principio di uguaglianza;
ma ha anche ipotizzato che la questione potesse "essere utilmente
riproposta" "argomentando ex art. 199" cod. pen.
mil. di pace.
Ciò premesso, il giudice a quo osserva che il requisito
dell'estraneità della causa si realizza solo quando, in
presenza di una pluralità di cause, non ve ne sia alcuna "intranea", espressione, cioè di una specifica
relazione tra superiore ed inferiore che sia tipica del servizio o della
disciplina militare. Con tale requisito, l'estensione delle norme incriminatrici speciali risulta
coerente con l'oggetto della tutela. Sarebbero invece insignificanti, rispetto a detto oggetto (servizio e disciplina militare), gli
ulteriori requisiti che la norma impugnata pone sullo stesso piano del primo.
La presenza di militari riuniti in servizio, o la commissione del fatto ad opera di militare in servizio, o a bordo di navi o
aeromobili, o in altri luoghi militari non sarebbero infatti circostanze idonee
a controbilanciare l'assenza della specifica lesività
derivante dall'estraneità della causa al servizio ed alla disciplina militare. Ed il considerare ciascuna di esse di per sé sufficiente a
rendere applicabile la normativa speciale costituirebbe una forma di tutela
anticipata, basata su presunzioni astratte, che violerebbe il principio di
uguaglianza perché comporta una pari regolamentazione dei fatti commessi in
tali condizioni con quelli dovuti a cause "intranee",
mentre essi dovrebbero essere fatti rientrare nella disciplina comune di cui
agli artt. 222-229 cod. pen. mil.
di pace.
Secondo il Tribunale rimettente, sarebbe
violato anche l'art. 52, ultimo comma, Cost., dato che
"il legittimare la condanna della vittima che solo con l'ingiuria ha
reagito nei confronti del superiore o inferiore violento" contrasterebbe
con l'esigenza di rispettare i diritti della persona.
1.1. - Una questione identica è stata
sollevata dallo stesso Tribunale militare di Padova con altra ordinanza dell'11
luglio 1990, emessa in un procedimento per fatti analoghi.
2. - Il Presidente del Consiglio dei
ministri, intervenuto in entrambi i giudizi tramite l'Avvocatura dello Stato,
ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Secondo la discrezionale valutazione del
legislatore, infatti, "l'essere stata l'offesa consumata alla presenza di
militari riuniti in servizio o in un sito militare infrange
di per sé la disciplina militare, non foss'altro che
per il cattivo esempio di cui dà mostra, indipendentemente dalle cause, sia
pure estranee al servizio e alla disciplina militare, che hanno motivato
quell'offesa".
Considerato
in diritto
1. - Nell'ambito del titolo III, dedicato
ai "reati contro la disciplina militare", il codice penale militare
di pace prevede: al capo III, i reati di "insubordinazione",
specificati come insubordinazione con violenza (art.
186) e con minaccia o ingiuria (art. 189); al capo IV, i reati di "abuso
di autorità", specificati come violenza (art. 195) ovvero minaccia o
ingiuria (art. 196) contro un inferiore.
Sotto la rubrica "Cause estranee al
servizio o alla disciplina militare", il successivo art. 199 (Capo V), nel
testo introdotto con l'art. 9 della legge 26 novembre
1985, n. 689 (Modifiche al codice penale militare di pace), prevede che
"le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno
dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio ed alla
disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da
militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un
aeromobile militare o in luoghi militari".
Il Tribunale militare di Padova impugna tale
disposizione in quanto rende applicabili le
disposizioni penali sull'insubordinazione e sull'abuso di autorità ai fatti
commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, sol perché
perpetrati da militari in servizio o in presenza di militari riuniti per
servizio, o a bordo di navi o aeromobili militari, ovvero in altri luoghi
militari.
In tal modo sarebbero violati, a suo
avviso, gli artt. 3 e 52, ultimo comma, Cost., dato
che tali elementi sarebbero privi di rilievo rispetto alla disciplina militare,
oggetto della tutela, e comporterebbero un'arbitraria parificazione ai fatti
commessi per cause attinenti al servizio e alla disciplina militare - anziché
ai corrispondenti reati comuni di cui agli artt. 222, 229 cod. pen. mil. di pace - determinando
altresì la violazione delle esigenze di rispetto della persona.
In entrambi i casi oggetto dei due giudizi
a quibus, i reati di abuso di autorità ed insubordinazione - contestati, rispettivamente, ad un
caporale ed un soldato - avvennero, secondo la ricostruzione del Tribunale, per
cause estranee al servizio ed alla disciplina militare ed al di fuori
dell'attività di servizio. Solo il primo di tali episodi si
verificò alla presenza di altri militari, peraltro non riuniti per
servizio.
Pertanto, l'unico elemento che, nonostante
l'estraneità delle cause al servizio od alla
disciplina, determina l'applicabilità dei reati speciali in luogo dei
corrispondenti reati comuni (percosse, lesioni, ingiuria e minaccia tra
militari: artt. 222, 223, 226 e 229 cod.pen. mil. di pace) è costituito dalla commissione dei fatti in
luogo militare (caserma).
Benché il Tribunale rimettente tenti di
coinvolgere nell'impugnativa anche gli altri fattori che impediscano
l'operatività della circostanza delle "cause estranee", la questione
è perciò rilevante solo in riferimento a quello dei
"luoghi militari", ed in questi soli limiti va esaminata. Si tratta,
cioè, di decidere se la commissione di fatti coinvolgenti superiori ed inferiori in un luogo militare diverso dalle navi o
aeromobili cioè in "caserme" "stabilimenti militari" o
altri luoghi "dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per
ragioni di servizio": art. 230, ultimo comma, cod. pen.
mil. di pace - possa ritenersi ragione sufficiente,
pur in assenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma impugnata, a
giustificare l'applicabilità della normativa speciale contro la disciplina
militare in luogo di quella comune concernente i reati contro la persona tra
militari.
2. - Nei suddetti limiti, la questione è
fondata.
Nella disciplina dei reati di insubordinazione e abuso di autorità anteriore alla
riforma del 1985, le "cause estranee al servizio ed alla disciplina
militare" erano considerate come circostanze attenuanti. Più precisamente,
per i reati di insubordinazione con violenza, minaccia
o ingiuria la diminuzione di pena operava se il fatto risultava "commesso
per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza
di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a
bordo di una nave militare o di un aeromobile militare" (artt. 188 e 192,
abrogati dall'art. 7 della legge n. 689 del 1985); per i reati di violenza,
minaccia o ingiuria contro un inferiore, invece, bastava ad integrare l'attenuante
la loro commissione "per cause estranee al servizio e alla disciplina
militare" (art. 197, abrogato dal medesimo art. 7).
La riforma ha dunque inciso in un duplice
senso: da un lato, trasformando le attenuanti in cause di esclusione
dell'applicabilità della normativa speciale, ed
allineando in quella delimitazione i reati di abuso di autorità e quelli di
insubordinazione; dall'altro, introducendo ex novo, come elemento sufficiente
all'integrazione di tali fattispecie - anziché di quelle comuni - la commissione
del fatto "in luoghi militari" diversi dalle navi o aeromobili.
Questa considerazione della perpetrazione
in luogo militare come autonoma ragione di aggravamento della repressione dei reati militari contro la persona determina un'evidente
disarmonia nel sistema del codice penale militare di pace. L'art. 47 cod. pen mil.
di pace prevede infatti, ai nn. 3) e 4), come
circostanze aggravanti comuni dei reati militari, la commissione del fatto
"durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un
aeromobile militare" ovvero "alla presenza di tre o più militari o
comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico
scandalo". Sono quindi considerate aggravanti, nella sostanza, tutte
quelle circostanze che, per il novellato art. 199, rendono operativa la
disciplina speciale pur se i reati contro la persona traggano origine da cause
estranee al servizio ed alla disciplina militare,
tranne, appunto, quella concernente la commissione del fatto in luogo militare
(che nulla ha a che vedere, evidentemente, con le "circostanze di luogo,
per le quali possa verificarsi pubblico scandalo").
Ciò significa che al vincolo gerarchico nei
luoghi militari comuni (diversi, cioè, da quelli - particolarissimi sotto
questo profilo - costituiti da navi e aeromobili), il legislatore del
3. - Per misurare la portata di questa
scelta legislativa, è opportuno ricordare quali siano le principali conseguenze
che l'inquadramento dei reati contro la persona in tale normativa comporta,
rispetto ai corrispondenti reati tra militari (artt. 222-229 cod.
pen. mil. di pace) ed a
quelli di diritto penale comune.
Innanzitutto, vengono ad
essere parificati - in quanto ricompresi nella nozione unitaria di
"violenza" di cui all'art. 43 cod. pen. mil. di pace - i fatti di percosse, lesioni lievissime e
lesioni lievi, che il diritto penale comune (ed anche quello speciale di cui al
capo III del titolo IV del cod. pen. mil. di pace) considera in modo assai diverso sia sotto il
profilo sanzionatorio che sotto quello della procedibilità. A tali fatti,
inoltre, vengono equiparati anche i
"maltrattamenti", nei quali la giurisprudenza tende a ricomprendere
ogni offesa fisica alla persona che non giunga all'intensità della percossa,
quali spinte, strattonamenti e simili: sicché anche
per questi, se commessi in luogo militare in danno del superiore o
dell'inferiore, risulta applicabile la sanzione della reclusione militare da
uno a tre anni (articoli 186 e 195).
In secondo luogo, per i fatti di ingiuria e diffamazione viene esclusa l'applicabilità
delle cause di non punibilità della ritorsione e della provocazione prevista
dal diritto penale sia comune (art. 599 cod. pen.)
che militare (art. 228 cod. pen. mil.
di pace): sicché la ritorsione non rileva, e la provocazione opera solo come
attenuante (art. 198 cod. pen. mil.
di pace).
Percosse, lesioni lievissime e ingiurie
sono, infine, soggette ad un regime di perseguibilità
differenziato per il diritto penale sia comune (querela) che militare
(richiesta del comandante: art. 260 cod. pen. mil. di pace) mentre gli stessi fatti, se qualificati come
insubordinazione o abuso di autorità, sono in ogni caso perseguibili d'ufficio.
4. - Con l'innovazione in discorso, quindi,
il legislatore del
Mentre la prima innovazione è coerente alle
esigenze di razionalizzazione e riforma in senso democratico del sistema penale
militare che questa Corte ha additato in numerose sentenze anteriori alla legge
del 1985 (cfr. le sentenze
nn.
26 del 1979, 103
del 1982, 173
e 213 del 1984,
102 e 126 del 1985) e
di recente anche nella sentenza n. 278 del
1990 (par. 4), non altrettanto può dirsi della seconda.
L'adozione del criterio "integralistico" è certo giustificata - come si è ribadito in quest'ultima decisione - quando si tratti di
tutelare l'irrinunciabile bene della disciplina militare, che comporta che
durante il servizio siano rigorosamente garantiti il rispetto del rapporto
gerarchico intercorrente tra superiore ed inferiore e l'osservanza da parte del
primo dei doveri di comportamento inerenti alla sua funzione.
Ciò però vale per quelle situazioni e
rapporti la cui connotazione "obiettivamente" militare faccia venire
in gioco il bene della disciplina e quindi la rilevanza del rapporto
gerarchico.
Nella fattispecie qui considerata, invece,
tale obiettività manca, o è perlomeno assai evanescente. Si presuppone, invero,
da un lato, che il fatto, o i fatti, siano commessi
per cause del tutto estranee al servizio od alla disciplina militare, che cioè
tra di esse - come opportunamente precisa il giudice a quo - non ve ne sia alcuna
attinente al servizio od alla disciplina; dall'altro, che l'agente non si trovi
in servizio né alla presenza di militari riuniti per servizio. Si presuppone
altresì - implicitamente, che neanche la persona offesa sia in servizio,
giacché altrimenti il rapporto gerarchico - disciplinare sarebbe attuale ed il suo svolgimento andrebbe quindi ricompreso tra le
circostanze antecedenti al fatto-reato, sì da integrare la causa attinente al
servizio od alla disciplina.
In siffatte condizioni - come
Nel necessario bilanciamento tra le
esigenze di coesione dei corpi militari e quelle di tutela dei diritti
individuali che sono postulate dallo spirito democratico cui va informato
l'ordinamento delle Forze Armate (art. 52, terzo comma, Cost.: cfr. sentenza n. 126 del
1985), la considerazione di quell'unico elemento di collegamento trasmoda
in eccesso di tutela delle prime. Ne risulta infatti violato, senza sufficienti ragioni, il
principio di pari dignità che deve presiedere alla regolamentazione dei
rapporti tra militari che si svolgono al di fuori del servizio ed in ambito
privato (cfr. l'art. 4, comma terzo, della legge 11 luglio 1978, n. 382,
contenente le "norme di principio sulla disciplina militare").
Nelle dette condizioni, inoltre, le pesanti
deroghe al principio di proporzione tra fatto e pena (cfr. sentenze nn. 26 del
1979 e 103 del
1982), che l'applicazione della disciplina speciale comporta (cfr. supra, par. 3), non possono dirsi assistite da adeguate
ragioni giustificative, ed urtano perciò contro il principio di uguaglianza.
Né può dirsi che le esigenze della
disciplina restano prive di tutela, perché ai fatti così espunti dalla
disciplina speciale restano pur sempre applicabili, oltre alle sanzioni
disciplinari, quelle previste dagli artt. da
per
questi motivi
Dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 199 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole:
"o in luoghi militari”
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore
GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI -
Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro
FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 24 gennaio
1991.