Sentenza n. 213 del 1984

 CONSULTA ONLINE 

 

 

SENTENZA N. 213

 

ANNO 1984

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 del codice penale militare di pace promosso con l'ordinanza emessa il 26 ottobre 1978 dal Tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Donnarumma Andrea ed altro iscritta al n. 666 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 dell'anno 1979.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1983 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

 

Udito l'Avvocato dello Stato Pietro De Francisci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento penale a carico di Andrea Donnarumma e di Marco Mele, entrambi soldati in servizio, imputati il Donnarumma del reato di minaccia aggravata - commesso alla presenza di non meno di tre militari e con arma (rasoio), ai sensi degli artt. 47, n. 4, e 229, comma terzo codice penale militare di pace (quest'ultimo in relazione agli artt. 339 e 585, comma secondo, n. 2 c.p.) - e del reato di lesione personale aggravata - commesso sempre alla presenza di non meno di tre militari e mediante arma (rasoio), ai sensi degli artt. 47 n. 4 e 223, comma primo, 225, comma primo codice penale militare di pace (quest'ultimo in relazione all'art. 585, comma secondo, n. 2 c.p.) - in danno del Mele, e il Mele del reato di percosse aggravate - commesso, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, in presenza di non meno di tre militari, ai sensi degli artt. 47, n. 4 e 222, comma primo codice penale militare di pace - in danno del Donnarumma, il Tribunale militare territoriale di Padova, con ordinanza pronunciata il 26 ottobre 1978 (R.O. n. 666 del 1978), ha sollevato, su iniziativa della difesa, questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 62, n. 2 codice penale, e con riferimento all'art. 3, comma primo Cost., dell'art. 49 codice penale militare di pace.

 

Premesso che risultava l'adozione da parte del Mele di comportamenti provocatori idonei a determinare l'applicazione a favore del Donnarumma dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 codice penale, se tale applicazione non fosse stata vietata dal richiamato art. 49 del codice penale militare di pace, ha osservato il giudice a quo, a sostegno del sospetto di illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione:

 

a) che l'esclusione della provocazione dal novero delle circostanze comuni per i reati militari non é ragionevolmente collegabile all'esigenza di imporre al militare un più serio controllo dei propri atti, perché in alcune ipotesi criminose, e particolarmente in quella di cui all'art. 194 dello stesso codice, é prevista la detta attenuante (come attenuante specifica) con notevole riduzione di pena per un reato commesso (nei confronti dell'inferiore) dal superiore, nonostate che proprio dal superiore sarebbe da attendersi il più serio controllo suindicato;

 

b) che per i reati militari é previsto come attenuante comune il modo non conveniente usato dal superiore (art. 48, n. 3 c.p.m.p.);

 

c) che pertanto sembra sussistere tra il diritto penale comune e quello speciale una ingiustificata diversità di disciplina per situazioni eguali.

 

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, sostenendo che tanto dall'art. 48, comma primo n. 3 codice penale militare di pace, quanto dall'art. 194 stesso codice, si desume che il legislatore ha voluto proteggere l'inferiore dall'arbitrio del superiore, esaltando l'obbligo del controllo dei propri atti da parte di quest'ultimo.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'ordinanza di rimessione formula il sospetto che l'art. 49 del codice penale militare di pace - disposizione la quale, nel trattare della "provocazione", ne nega il carattere di attenuante comune stabilendo che "per i reati militari l'avere reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, costituisce circostanza di attenuazione soltanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge" - sia in contrasto con l'art. 3, comma primo Cost. per la diversità di trattamento che ne risulta rispetto alla disciplina della stessa materia contenuta nel codice penale comune. Esattamente in tal modo il giudice a quo imposta la cennata questione di legittimità costituzionale sulla base della "complementarità" del codice penale militare di pace rispetto al codice penale comune.

 

2. - É noto che la "complementarità" del codice penale militare costituisce, secondo le visuali emerse nel dibattito che mise capo alla codificazione militare vigente, criterio strutturale di codificazione caratterizzato da ciò, che sono adottati i principi del diritto penale come diritto comune, inserendosi nella Parte generale il richiamo ai medesimi e le eventuali statuizioni difformi, le quali si presentano pertanto come disposizioni speciali rispetto alla normativa generale del codice penale. A1 detto criterio é connessa la tendenza a prevedere nella Parte speciale i soli reati "esclusivamente militari" cioè quelli lesivi di un interesse esclusivamente militare, o al più i reati "obbiettivamente militari" in senso stretto, cioè quelli lesivi di un interesse prevalentemente militare.

 

É noto altresì che a tale criterio si contrappose quello della "integralità" del codice penale militare, criterio strutturale caratterizzato da ciò, che sono adottati, ed enunciati nella Parte generale, principi propri, pienamente autonomi rispetto a quelli del diritto penale non militare. A1 detto criterio é connessa la tendenza a prevedere nella Parte speciale, allargandosi la nozione di "reati obbiettivamente militari", anche reati solo estrinsecamente collegati con l'area degli interessi militari (ad esempio perché commessi da militari nei confronti di militari, o in luogo militare, o semplicemente perché molto frequenti fra militari).

 

É noto, infine, che nel cennato dibattito il primo dei due criteri rimase in larga misura prevalente: adottato integralmente dalla Commissione reale che formulò un Progetto di codice "complementare"; non respinto risolutamente dalla Commissione parlamentare, che in sostanza si limitò a proporre correttivi (l'enunciazione in Parte generale di principi propri in tema di imputabilità e l'allargamento della previsione delle fattispecie criminose in Parte speciale); fu definitivamente accolto nel Progetto presentato con la Relazione del Guardasigilli per l'approvazione e poi approvato (con l'accettazione, fra i correttivi proposti dalla Commissione parlamentare, soltanto di quello concernente l'allargamento delle fattispecie criminose).

 

E il detto criterio di complementarità trova puntuale applicazione in tema di attenuanti. In particolare l'art. 48 del codice penale militare di pace sancisce l'applicabilità in generale delle attenuanti comuni previste dal codice penale con esclusione di quella della "provocazione", secondo la disposizione ora impugnata, disposizione che si presenta pertanto come una deroga a una normativa di carattere generale.

 

3. - Ai fini della soluzione della questione é opportuno ricordare che nel Progetto della Commissione reale la "provocazione" era fatta oggetto di una disposizione, l'art. 38, - collocata in Parte generale fra quelle concernenti i reati militari in generale - con la quale, prevedendosi che nei reati contemplati dal codice progettato "la provocazione non influisce sulla imputabilità che soltanto nei casi espressamente stabiliti", era esclusa la rilevanza generale e univoca dell'istituto.

 

Tuttavia la disposizione - come era chiarito nella Relazione (paragrafo 41, n. 4), la quale, nel definire la provocazione, secondo opinioni obsolete, circostanza influente imputabilità, rilevava come nel diritto penale militare essa costituisse talora esimente, ma si riferiva alla provocazione stessa anche come attenuante - concerneva i soli reati che la dottrina sottesa al progetto considerava come reati militari in senso stretto, vale a dire i reati "esclusivamente" militari e i reati "obbiettivamente" militari (questi ultimi intesi come i reati lesivi di un interesse prevalentemente militare) ed anzi aveva di mira i reati militari contro il servizio e quelli contro la disciplina. Si temeva infatti che l'applicabilità della provocazione in relazione a previsioni di reato volte a rafforzare doveri di esecuzione di consegne e in genere di attuazione di compiti di particolare importanza ovvero di osservanza della disciplina, potesse, incentivando o non disincentivando contese fra i militari, indebolire l'efficacia delle previsioni stesse.

 

La disposizione non si riferiva invece ai reati comuni (come i reati contro il patrimonio o i reati contro la persona). Per tali reati - fra i quali sarebbero stati annoverabili quelli oggetto del giudizio a quo - sebbene la cognizione dei medesimi (se commessi da militari e concorrendo altri requisiti), fosse devoluta alla giurisdizione dei Tribunali militari dal successivo art. 242 a) del Progetto, il regime sia delle esimenti che delle attenuanti rimaneva quello del codice penale comune nella sua interezza. Il che del resto, per le attenuanti, era espressamente disposto con l'art. 49 del Progetto e precisato nella Relazione (paragrafo 41, n. 4 citato e paragrafo 44).

 

Successivamente dalla Commissione parlamentare fu proposto - come uno dei correttivi richiesti (certo non il più significante) per il temperamento della concezione "complementaristica" e per un parziale recupero di quella "integralistica" - l'allargamento della previsione delle fattispecie criminose con l'inclusione nella Parte speciale, quali reati "obbiettivamente militari", di reati fino a quel punto ritenuti comuni, e fra questi, sotto gli artt. 207 r) e seguenti, dei reati contro la persona (se commessi da militari contro militari).

 

L'inclusione, che appare rilevante ai fini del problema di cui si tratta solo per i reati contro la persona - perché in essi (e non anche negli altri inclusi, qualificabili come reati contro il patrimonio) ricorre lo schema della condotta aggressiva di un soggetto contro un altro qualificabile oggettivamente e soggettivamente come reazione a un fatto ingiusto di quest'ultimo, e quindi la configurabilità della provocazione - era destinata a passare, con migliore collocazione dei nuovi reati (artt. 223 ss. come reati contro la persona), nel Progetto presentato con la Relazione del Guardasigilli per l'approvazione e quindi approvato (tanto più in connessione col definitivo tramonto dell'idea di una giurisdizione esclusiva dei Tribunali militari sui reati commessi da militari).

 

Ne rimase dilatato l'ambito di applicabilità della disposizione concernente la provocazione, già ricondotta peraltro dalla Commissione parlamentare nell'ambito del regime delle attenuanti e redatta nella forma, poi definitivamente conservata, di negazione alla provocazione del valore di attenuante comune e di riserva, per essa, di disciplina differenziata e di configurazione quale attenuante specifica.

 

Ma nulla autorizza a ritenere che tale dilatazione sia dovuta a consapevole mutamento di visuale ricostruttiva quanto al regime delle attenuanti, - ad abbandono, cioè dell'idea che solo per i reati militari in senso stretto, e anzi, fra essi, solo per taluni reati lesivi di valori particolarmente protetti fosse giustificato il regime della provocazione in deroga a quello del codice penale comune - e non piuttosto a mera conseguenza riflessa del sistematico recupero della "integralità" dianzi illustrato, vale a dire a difetto di coordinamento.

 

Se quest'ultima é, come é, l'alternativa interpretativa preferibile, perciò stesso - oltre che per la rilevata contraddizione interna costituita dalla concorrente previsione di un'attenuante comune dalle caratteristiche strutturali analoghe a quelle della provocazione (i modi non convenienti del superiore di cui all'art. 48, n. 3) - rimane incrinato il fondamento razionale di una deroga alla disciplina generale delle attenuanti comuni del codice penale in punto a provocazione quale "residuata" nel testo definitivo del codice penale militare di pace a seguito delle descritte vicende elaborative, e cioè quale negazione assoluta alla provocazione del valore di attenuante comune con riserva di disciplina differenziata, anziché di una deroga concepita quale mera riserva di disciplina differenziata per singoli reati.

 

4. - Le considerazioni che precedono importano la dichiarazione di illegittimità per contrasto con l'art. 3, comma primo Cost. della disposizione denunciata.

 

Va anche dichiarata ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 48 dello stesso codice, nell'inciso "e salva la disposizione dell'articolo seguente".

 

Viene così eliminata la ingiustificata compressione esercitata dalle dette disposizioni sulla forza espansiva del principio espresso, secondo il criterio della complementarità, nell'art. 48 codice penale militare di pace, con la conseguente piena operatività nel detto codice di un istituto - l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 2 c.p. - che costituisce per se stesso strumento di equilibrio e risponde all'attuazione dell'art. 3 comma primo Cost. anche nell'ordinamento di cui si tratta. Ciò in quanto, valorizzando la reazione al fatto ingiusto altrui, scoraggia quelle incivili prevaricazioni che in alcune forme di vita associata, governate da esigenze di ordine e di disciplina rinforzati, possono nella preservazione ad ogni costo di tali esigenze trovare copertura e manifestarsi con particolare intollerabilità.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 del codice penale militare di pace;

 

dichiara, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 48 dello stesso codice limitatamente all'inciso "e salva la disposizione dell'articolo seguente".

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1984.