SENTENZA N.16
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
prof.
Giovanni CONSO Presidente
prof. Ettore GALLO Giudice
dott. Aldo CORASANITI “
dott.
Francesco GRECO “
prof.
Gabriele PESCATORE “
avv.
Ugo SPAGNOLI “
prof.
Francesco Paolo CASAVOLA “
prof.
Antonio BALDASSARRE “
prof.
Luigi MENGONI “
prof.
Enzo CHELI “
dott.
Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, lett. a),
della legge regionale della Lombardia 25 maggio 1983, n. 44 (Destituzione di diritto
di dipendente regionale a seguito di condanna penale), promosso con ordinanza
emessa il 29 marzo 1990 dal T.A.R. per
Udito nella camera di consiglio del 12
dicembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto
in fatto
1. - Con ordinanza 29 marzo 1990 il
Tribunale Amministrativo Regionale per
Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che il
Presidente della Regione aveva destituito, con decreto 18 marzo 1987, n. 3304,
un funzionario della Regione perché condannato, con sentenza definitiva, per il
delitto di truffa aggravata ai danni della Regione stessa, nonché
di falso ideologico continuato in atto pubblico: reati comportanti la
destituzione di diritto, ai sensi dell'art. 26 sopra citato.
Ricorreva, però, il funzionario deducendo
come unico motivo l'illegittimità costituzionale della norma regionale posta a
fondamento della sanzione espulsiva, perché non prevede un previo procedimento
disciplinare. Il che rappresentava offesa al principio di cui all'art. 3 della Costituzione per carenza di qualunque criterio di
adeguatezza di una sanzione unica e automatica alla varia gravità e natura
degl'illeciti elencati dalla norma impugnata.
D'altra parte, l'allontanamento automatico
di un dipendente, senza alcuna valutazione della rilevanza disciplinare del
fatto commesso, non era nemmeno compatibile con il principio di buona
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
1.2. - Nelle more del giudizio, interveniva
la sentenza 14
ottobre 1988, n. 971, di questa Corte che dichiarava l'illegittimità
costituzionale di numerose norme statali di contenuto analogo a quello di cui
all'art. 26 impugnato, e proprio nella parte in cui
non prevedono l'apertura e lo svolgimento di un procedimento disciplinare in
luogo della destituzione di diritto.
A
seguito di ciò, i legislatori statale e regionale adeguavano i rispettivi
ordinamenti alla detta pronuncia, con legge 7 febbraio 1990, n. 19, e con l.
reg. 13 febbraio 1990, n. 10, abolendo l'istituto della destituzione di diritto
e disponendo che il provvedimento di destituzione possa essere assunto solo a
seguito di procedimento disciplinare.
Ambo le leggi, poi, prevedevano che i
dipendenti, precedentemente destituiti di diritto,
potevano essere riammessi in servizio, a domanda, previo procedimento disciplinare.
2. - Secondo l'ordinanza, tuttavia, tali
eventi non avrebbero capacità d'influenzare il presente giudizio, né sul piano
sostanziale né su quello processuale.
Non sul piano sostanziale, perché la citata
sentenza di questa Corte, pur riguardando norme di analogo tenore, come l'art.
85, lett. a), del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, non ha
travolto, però, l'art. 26 impugnato. Ben è vero che successivamente
si è avuta l'abrogazione della norma, ad opera della citata legge regionale n.
10 del 1990, e prima ancora in virtù della richiamata legge statale n. 19 del
1990, ma queste leggi non producono effetti se non "ex nunc". Di qui
la validità dei provvedimenti assunti sulla base della legge impugnata, e
quindi anche della destituzione de qua.
Non sul piano processuale perché,
nonostante la norma transitoria, la riammissione in servizio non consegue alla
domanda ma soltanto all'esito favorevole del giudizio disciplinare: mentre
l'eventuale declaratoria di illegittimità della norma,
facendo decadere "ex tunc" il provvedimento destitutorio,
consentirebbe al ricorrente di riassumere servizio, salvo l'esito del
procedimento disciplinare.
Si tratterebbe - conclude
l'ordinanza - di un'utilità autonoma e più ampia rispetto a quella assicurata
dalla norma transitoria.
Nessuno è intervenuto o si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte.
Considerato
in diritto
1. - La questione sollevata è incentrata
essenzialmente sulla rilevanza della richiesta declaratoria d'illegittimità
della norma impugnata a fronte di una legge sopravvenuta, che non solo l'ha
abrogata, ma ha anche predisposto un complesso di norme transitorie che
consente a chi fosse stato destituito di diritto in precedenza di poter essere
riassunto, a domanda, all'esito favorevole di un procedimento disciplinare.
2. - Come osserva esattamente l'ordinanza
di rimessione, nonostante l'abrogazione della norma impugnata, persiste
l'interesse del ricorrente ad ottenere la
dichiarazione d'illegittimità della norma, che non è stata contemplata dalla sentenza 14 ottobre
1988, n. 971, di questa Corte. Proprio per questo, infatti, il
provvedimento destitutorio assunto dalla Pubblica
amministrazione, sulla base di una norma che all'epoca
era ancora vigente, conserva tuttora la sua validità perché l'abrogazione della
norma, sopravvenuta in epoca successiva, fa cessare la vigenza solo da
quest'ultimo momento, e non elimina, perciò, il fondamento del provvedimento
assunto in allora.
Ne consegue che, nonostante la citata
sentenza di questa Corte, e la successiva abrogazione della norma impugnata da
parte della legge regionale, il ricorrente conserva la situazione soggettiva di
"destituito di diritto", e la norma transitoria gli consente soltanto
di "chiedere" la riammissione in servizio, ma non di ottenerla, se
non dopo avere favorevolmente superato il procedimento disciplinare.
Procedimento che, fra termine per iniziarlo e termine per definirlo, può giungere a conclusione anche dopo 180 giorni, durante i
quali il ricorrente resterebbe pur sempre nella condizione di "destituito
di diritto".
Al contrario, ove la norma fosse dalla
Corte delegittimata, cadrebbe al contempo "ex tunc"
il provvedimento assunto sulla base della norma dichiarata illegittima, e il
ricorrente si troverebbe di nuovo automaticamente in servizio, salva
l'iniziativa della pubblica amministrazione in ordine al
procedimento disciplinare.
Quand'anche fosse applicabile nei suoi
confronti il terzo comma dell'art. 2 della legge reg.
Lombardia 13 febbraio 1990, n. 10, secondo cui, quando vi sia stata sospensione
cautelare dal servizio a causa del procedimento penale (e, nella specie, c'è
stata), la stessa conserva efficacia, se non revocata, ciò non influirebbe
sulla posizione giuridica di impiegato in costanza di rapporto di servizio, sia
pure sospeso, sicuramente più favorevole rispetto a quella di impiegato
destituito. La rilevanza, pertanto, non può essere negata.
3. - Nel merito, non può esservi dubbio che
la norma denunciata presenti gli stessi aspetti di incompatibilità,
rispetto all'art. 3 della Costituzione, che questa Corte ha rilevato nei
riguardi dell'art. 85, lett. a), d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), e delle altre norme di
cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con la citata sentenza 14 ottobre
1988, n. 971, peraltro ribadita con la sentenza 31 gennaio
1990 n. 40. In ambo le decisioni, la nota dominante dell'incompatibilità
costituzionale è stata ravvisata nell'automatismo della sanzione della
"destituzione" che colpisce, senza alcuna distinzione, la
molteplicità dei comportamenti possibili nell'area dello stesso illecito
penale. Il che offende quel "principio di proporzione" che è alla
base della razionalità che domina "il principio di eguaglianza", e
che postula l'adeguatezza della sanzione al caso concreto. Adeguatezza che non
può essere raggiunta se non attraverso la valutazione degli specifici
comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito amministrativo, che
soltanto il procedimento disciplinare consente.
L'automatismo della massima sanzione è,
perciò, la causa prima dell'illegittimità della norma in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. La violazione di questo parametro,
d'altra parte, è assorbente della incompatibilità che
l'ordinanza denuncia anche in riferimento all'art. 97 della Costituzione, giacché,
in questi casi, alla base dell'offesa ai valori di imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione c'è pur sempre quell'inadeguatezza al
caso concreto che sostanzia la violazione del principio di eguaglianza.
per
questi motivi
Dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 26, primo comma, lett. a), della legge
regionale della Lombardia 25 maggio 1983, n. 44.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo
CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco
Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria il 18 gennaio
1991.