SENTENZA N.40
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 139, 142 e 158 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del
notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il 14
dicembre 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Colombi
Carlo ed altri, iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1989. Visto l'atto di costituzione di Colombi Carlo ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo; udito l'avv. Giuseppe Gianzi
per Colombi Carlo ed altri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza 14 dicembre 1988 il Tribunale di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 139, 142 e
158 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del notariato e degli
archivi notarili) con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Secondo il Tribunale di Roma le norme della legge notarile
che prevedono la destituzione e l'inabilitazione di diritto del notaio che
abbia riportato condanna per alcuno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della
legge medesima, contrasterebbero con il principio di ragionevolezza di cui
all'art. 3 della Costituzione: e ciò in quanto le dette sanzioni
troverebbero applicazione automatica, senza che la condotta del notaio venga
valutata in sede disciplinare. In proposito, l'ordinanza richiama la sentenza n. 971 del
1988 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 85
lett. a) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto
degli impiegati civili dello Stato) nonchè di
altre norme, proprio nella parte in cui "non prevedono in luogo del
provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del
procedimento disciplinarci.
Secondo il Tribunale, i principi ai quali ha fatto
riferimento la Corte nella richiamata sentenza non possono non valere per le
norme della legge notarile sopra richiamate; e ciò in quanto anche in
esse l'applicazione delle gravi misure della inabilitazione e della
destituzione avviene in via automatica, senza quel doveroso approfondimento del
caso concreto, come avviene in sede disciplinare.
Nè potrebbe aver rilievo, ad avviso del
Tribunale, la natura di misura cautelare che secondo parte della giurisprudenza
dovrebbe riconoscersi alla inabilitazione.
Ed invero, quale che sia il fine cui tende tale misura,
nulla esso toglie al carattere afflittivo della stessa, posto che ne consegue
la preclusione all'esercizio delle funzioni notarili, così come per la
destituzione; chè, anzi, rispetto a questa,
tale effetto é immediato, essendo la pronunzia della inabilitazione
esecutiva nonostante appello, (art. 158, quarto comma, della legge impugnata).
2.- L'ordinanza é stata regolarmente notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte
costituzionale si é costituito il Colombi rappresentato e difeso
dall'avv. Giuseppe Gianzi che, sviluppando le
argomentazioni dell'ordinanza, chiede che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale delle norme denunziate.
All'odierna udienza il difensore della parte privata ha
insistito nelle già prese conclusioni.
Considerato in diritto
1. -Il Tribunale di Roma, richiamandosi alla sentenza n. 971 del
1988 di questa Corte, ha rilevato che gli stessi principi, cui la Corte si
è riferita nella detta sentenza, debbono essere applicati a quelle norme
della legge notarile che prevedono nei confronti dei notai gravi provvedimenti
de jure, come la inabilitazione o la destituzione di
diritto. Si tratta di misure fortemente afflittive, che privano il notaio dell'esercizio
della professione, e che conseguono automaticamente a determinate situazioni,
senza che la condotta del notaio possa essere adeguatamente valutata, caso per
caso, nè da parte del giudice penale, nè in sede disciplinare.
In riferimento agl'impiegati civili dello Stato, questa
Corte ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e di
altre analoghe norme, proprio <nella parte in cui non prevedono, in luogo
del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del
procedimento disciplinare>.
Secondo il Tribunale-a quanto si
evince dall'ordinanza-la Corte avrebbe dovuto estendere la declaratoria
d'illegittimità anche agli art.li 139, 142 e 158 della legge 16 febbraio
1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili). In mancanza,
viene sollevata l'odierna questione in riferimento all
'art . 3 della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza.
2. - La proposta questione coinvolge due misure che non
hanno identica natura: è opportuno, perciò, esaminare
separatamente il profilo di legittimità costituzionale che le riguarda.
E' evidente, infatti, che l'inabilitazione è misura
cautelare.
Ciò risulta chiaramente già dal testo degli
artt. 139 e 140 della legge notarile, che prevedono la misura in relazione a
situazioni di carattere provvisorio, concernenti la pendenza di procedimento
disciplinare o di processo penale, oppure l'espiazione di una pena restrittiva
della libertà personale ma conseguente alla condanna per reati diversi
da quelli lesivi del prestigio o del decoro della professione.
Una misura, perciò, che è essa stessa
provvisoria, perchè destinata a caducarsi o ad essere revocata quando vengono a cessare le
situazioni che l'hanno determinata, o ad essere sostituita con una sanzione
disciplinare definitiva.
La giurisprudenza della magistratura ordinaria è
ormai pacifica sul punto, da quando nell'anno 1962 le Sezioni Unite della Corte
di cassazione hanno sottolineato il carattere provvisorio del provvedimento,
perciò definito <cautelare>, finalizzato appunto alla salvaguardia
del prestigio e del decoro della funzione notarile.
Sotto tale riguardo, quindi, non sembra meritare censura il
quarto comma dell'art. 158 impugnato, che tutela l'efficacia del provvedimento
cautelare, nonostante l'appello; cosi come, del resto, si verifica per i
provvedimenti interdittivi cautelari disposti dal
giudice penale, e perfino per quelli cautelari restrittivi della libertà
personale, nonostante vengano sotto posti a giudizio di riesame o alle
ordinarie impugnazioni (artt. 309-310-311 codice di procedura penale); con la
sola eccezione dell'ipotesi in cui il Tribunale, accogliendo l'appello del
pubblico ministero, abbia disposto una misura cautelare che il giudice aveva
negato (art. 310, terzo comma, codice procedura penale).
Ciò che, invece, non può essere più
accettato, in relazione ai principi costituzionali, come giustamente lamenta
l'ordinanza, è l'automatismo della misura cautelare, che deve inderogabilmente
essere applicata sol che si presentino le situazioni di cui all'art. 139 della
legge notarile. Vero è che, per due di esse (numeri 1 e 3), venendo a
trovarsi il notaio in istato di privazione della
libertà personale, anche se relativa (ipotesi di arresti domiciliari,
etc.), è impensabile che possa essergli consentito di esercitare le
funzioni notarili. Ma, a parte le difficoltà di fatto che vi si
opporrebbero, le dette ipotesi sono estranee alla rilevanza del caso di specie,
anche se l'ordinanza di rimessione ha investito l'intero art. 139 della legge
notarile.
Il giudizio, pertanto, dovrà essere limitato
all'ipotesi prevista nel n. 2 dell'art. 139 predetto: ipotesi pacificamente
affidata alla competenza del giudice che procede, al quale dev'essere
consentito di valutare discrezionalmente, in relazione alla gravità del
fatto e delle sue circostanze nonchè alla
personalità del soggetto agente, l'opportunità di applicare o
meno la misura cautelare Esigenza tanto più sentita nell'attuale
evoluzione dell'ordinamento giuridico-processuale,
ove si rifletta che nemmeno in tema di misure cautelari coercitive della
libertà personale esiste più alcuna preclusione, anche per i casi
più gravi, al libero esercizio del potere discrezionale del giudice che
procede. E ormai inaccettabile, perciò, che preclusioni gli vengano
poste in ordine a semplici misure interdittive,
quando il codice processuale penale non le pone, affidando alla discrezione del
giudice sia la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio (art. 289),
sia il divieto temporaneo di esercitare determinate attività
professionali. E vi sono sicuramente pubblici uffici, se non professioni, le
cui funzioni rivestono non minore delicatezza e pari importanza delle funzioni
notarili.
Sotto questo aspetto, pertanto, l'irrazionalità
della disposizione che determina un trattamento gravemente differenziato a
seconda che il pubblico ufficio sia quello inerente alle funzioni del notaio, o
a quelle di altro pubblico ufficiale, appare evidente nel contesto dell'art. 3
della Costituzione: e ciò anche a prescindere dalla comparazione con
altre professioni, come quella forense, dove pure esistono funzioni pubbliche,
come quella di autenticazione di firme, senza che per questo la legge imponga
de jure il divieto temporaneo di esercitare la
professione in caso di condanna non definitiva per falsità, oppure per
altro dei delitti elencati nel n. 3 dell'art. 5 della legge notarile.
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità
costituzionale del n. 2 dell'art. 139 della legge notarile in quanto fa obbligo
al giudice di inabilitare de jure, anzichè sulla base delle valutazioni inerenti ai
suoi poteri discrezionali, il notaio che sia stato condannato per alcuni dei
reati indicati nell'art. 5 n. 3 con sentenza non ancora passata in cosa
giudicata.
La facoltà discrezionale del giudice, peraltro,
è già prevista nel secondo inciso dell'art. 140 della legge, ed
essa si estenderà conseguentemente, dopo la presente declaratoria
d'illegittimità, a <qualunque reato>, ivi compresi quelli di cui all'ora
delegittimato n. 2 dell'art. 139.
Il secondo inciso dell'art. 140, pertanto, dovrà
d'ora innanzi essere letto cancellando dal testo l'aggettivo indefinito
<altro>, sicchè la nuova versione
risulterà la seguente: <Può essere inabilitato all'esercizio
delle sue funzioni... il notaro contro il quale sia stata pronunciata condanna
non definitiva, per qualunque reato, a pena restrittiva della libertà
personale non inferiore a tre mesi>.
Resta, tuttavia, da decidere la sorte del secondo inciso
del n. 2 in parola, concernente l'ipotesi in cui <sia stata pronunciata la
destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi>.
Anche di questa parte dovrà essere dichiarata
l'illegittimità, per le ragioni che vengono di seguito esposte.
3.-Sulla natura giuridica dell'istituto della
<destituzione> del notaio molto si è dibattuto . Anche se
contestata in dottrina, so stanziale prevalenza ha avuto in giurisprudenza la
tesi della cosiddetta <natura mista>, secondo cui essa ha natura di
sanzione disciplinare in relazione agli illeciti previsti dal primo comma
dell'art. 142 della legge notarile, mentre avrebbe carattere di <effetto
penale> della condanna la destituzione prevista dall'ultimo comma dell'art.
142.
L'opinione relativa a questa seconda ipotesi si è
evidentemente formata con riguardo alla competenza, pacificamente attribuita
all'autorità giudiziaria in ragione del fatto che a questa spetta la
pronunzia della condanna da cui scaturisce de jure la
destituzione. In realtà, invece, la nozione di <effetti penali della
condanna> si sostanzia in quelle conseguenze giuridiche sfavorevoli che si
ricollegano direttamente alla condanna stessa e che consistono
nell'incapacità di conservare, esercitare o acquistare taluni diritti
soggettivi o facoltà giuridiche, oppure di conseguire benefici di
diritto penale, o che sottopongono il condannato a particolari aggravi. Si
tratta di restrizioni giuridiche che trovano la loro matrice nello stesso
illecito criminoso accertato dalla sentenza, sicchè
è da escludere che vi possano essere ricompresi i provvedimenti di
carattere privatistico o amministrativo che, soltanto per motivi di
connessione, si affiancano al dispositivo penale, come la condanna ai danni o
alle restituzioni quando sia stata esercitata in sede penale l'azione civile riparatoria, o la inflizione di sanzioni disciplinari a
determinate categorie (impiegati civili dello Stato, magistrati, avvocati,
notai).
Certo si tratta di provvedimenti connessi che sono
occasionalmente condizionati dalla contestualità della condanna penale,
ma essi rappresentano la reazione dell'ordinamento ad un illecito diverso da
quello penale, anche se accertato congiuntamente ad esso.
Tanto meno, poi, si può parlare di <pena
accessoria>, come è stato ventilato da lontana ed isolata giurisprudenza
ordinaria, sia per le stesse ragioni ora accennate a proposito degli altri
<effetti penali della condanna>, sia perchè,
se qualche incertezza è potuta sorgere a proposito di questi ultimi,
è dipeso dal fatto che il codice non li definisce, ed occorre,
perciò, enuclearne la fisionomia contenutistica attraverso la numerosa e
varia casistica del codice e delle leggi speciali. Le pene accessorie, al
contrario, sono espressamente e tassativamente elencate dal codice penale
nell'art. l9, e non esiste disposizione transitoria o di coordinamento che
equipari la <destituzione del notaio> prevista dalla legge n. 89 del 1913
ad alcuna delle pene accessorie predette.
Nè potrebbe essere diversamente, ove si
consideri che l'art. 135 della legge notarile ricomprende al n. 5 la
<destituzione> fra le sanzioni disciplinari previste per i notai (anche
se impropriamente, attesa la cultura dell'epoca, le definisce <pene>), sicchè non dovrebbe sussistere alcun dubbio che tale
sia effettivamente la sua natura. La circostanza che la competenza ad
infliggere la sanzione sia attribuita al giudice quando l'illecito disciplinare
sia connesso alla commissione di un illecito penale, non ha altra spiegazione
se non nel fatto che il giudice penale accerta contestualmente e l'uno e
l'altro illecito, e non ha particolari valutazioni da esprimere sull'illecito
disciplinare essendo la conseguente sanzione prevista de jure.
Ma, in ogni altro caso, quando una valutazione di gravità, di
opportunità, di circostanze, s'impone, la sanzione è inflitta dal
giudice disciplinare che, per i notai, è il Tribunale civile in camera
di consiglio: così come spetta sempre al Tribunale civile intervenire
ogniqualvolta il giudice penale abbia concesso delle attenuanti, aprendo alla
possibilità della sostituzione della sanzione massima con quella molto
meno grave della <sospensione> (art. 144 della legge notarile).
Una volta così accertato che la
<destituzione>, prevista per i notai che mancano al proprio dovere
dall'art. 135 della legge, ha natura di sanzione disciplinare, sia quando viene
applicata dal giudice civile, sia quando venga inflitta de jure
dal giudice penale in occasione della condanna per uno dei reati indicati
nell'art. 5 n. 3 della legge, la soluzione del quesito proposto dal Tribunale
di Roma con la sollevata questione è consequenziale alla premessa.
A questo punto, infatti, non può esservi più
alcuna difficoltà a riconoscere che le ragioni che hanno indotto la
Corte a dichiarare, nella invocata sentenza n. 971 del
1988, l'incompatibilità dell'automatismo della sanzione della
<destituzione> dell'impiegato civile di un ente pubblico (condannato per
un delitto che la comportava de jure) nei confronti
dell'art. 3 della Costituzione, valgono integralmente per l'analoga sanzione
prevista per i notai. Nell'uno come nell'altro caso, è indispensabile
che il <principio di proporzione> che è alla base della
razionalità che domina il <principio di eguaglianza>, regoli
sempre l'adeguatezza della sanzione al caso concreto.
Ma è evidente che l'automatismo di un'unica massima
sanzione, prevista indifferentemente per l'infinita serie di situazioni che
stanno nell'area della commissione di uno stesso pur grave reato, non
può reggere il confronto con il principio di eguaglianza che, come esige
lo stesso trattamento per identiche situazioni, postula un trattamento differenziato
per situazioni diverse.
Dev'essere, quindi, dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 142, ultimo comma, della legge notarile, nella parte
in cui sancisce che <è destituito di diritto> il notaio che ha
riportato condanna per uno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3.
4. -Ma una volta eliminate dall'ultimo comma dell'art. 142
della legge le parole <è destituito di diritto>, anche l'ultimo
comma, così ridotto, viene ad allinearsi all'elencazione del comma
precedente, i cui alinea tutti iniziano con le parole <il notaro che...>.
Ciò significa che anche l'ipotesi del notaio <che ha riportato una
delle condanne indicate nell'art. 5, n. 3> viene ad assumere la sua corretta
posizione sistematica fra le altre che comportano la sanzione disciplinare discrezionale
della destituzione.
Ed, in realtà, una volta cessata la ragione che
giustificava l'attribuzione al giudice penale, allorquando la destituzione,
essendo prescritta de jure, non implicava alcuna
valutazione discrezionale, la competenza all'inflizione della sanzione
disciplinare deve tornare alla sua sede naturale, che è appunto quella
del Tribunale civile quale giudice disciplinare. Come per tutte le altre cause
di destituzione previste dall'art. 142, il giudice disciplinare valuterà
l'entità dei fatti e delle circostanze nonchè
la personalità del condannato e deciderà in sua discrezione.
Ne consegue che del primo e del terzo comma dell'art. 158
della legge dovrà essere dichiarata l'illegittimità
costituzionale, mentre per il secondo comma la declaratoria consegue
innanzitutto in quanto prevede l'obbligatorietà dell'inabilitazione, anzichè la sua facoltatività, ma poi anche perchè si riferisce alle <sentenze di condanna
che producono di diritto la destituzione del notaio> nonchè
a <quelle che pronunciano la destituzione>, e perciò
esclusivamente all'art. 139, anzichè
semplicemente alle <sentenze di condanna per reati che possono comportare la
destituzione del notaio>, conseguentemente estendendo il riferimento anche
all'art. 140, anzichè soltanto all'art. 139
della legge.
5.-Nel momento in cui la competenza per la sanzione
disciplinare della destituzione passa al giudice disciplinare anche per
l'ipotesi in cui i fatti siano stati oggetto di processo penale, si propone il
problema della compatibilità dell'art. 146 della legge con l'art. 3
della Costituzione.
Com'è noto, infatti, il citato articolo stabilisce
che l'azione disciplinare contro i notai, anche per le infrazioni punibili con
la destituzione, <si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa
infrazione, ancorchè vi siano stati atti di
procedura>.
Poichè la disposizione si riferisce anche alla
più tenue delle sanzioni, quali l'avvertimento, sarebbe parso
ragionevole attribuire l'espressione <atti di procedura> esclusivamente
al procedimento disciplinare, sia quello innanzi al Consiglio dell'ordine per
le sanzioni dell'avvertimento e della censura, sia quello camerale innanzi al
Tribunale civile per le sanzioni dell'ammenda, della sospensione e della
destituzione.
Ma la giurisprudenza della Corte di cassazione si è
consolidata nel senso che la disciplina dell'interruzione della prescrizione
non opera in nessun caso in materia di prescrizione dell'azione disciplinare
contro i notai, sicchè il termine di quattro
anni dal giorno della commessa infrazione è quello massimo, entro il
quale, a pena d'improcedibilità, deve intervenire la decisione
irrevocabile. Il principio stabilito dall'art. 159 codice penale-hanno detto le
Sezioni Unite-non è un principio generale
dell'ordinamento, nè può essere applicato
analogicamente all'azione disciplinare contro i notai, in quanto mancherebbero
i presupposti del procedimento analogico, vale a dire: la similarità
delle situazioni (art. 12 delle preleggi) e la non
eccezionalità della situazione cui la norma dovrebbe essere applicata
(art. 14 delle preleggi). Mancherebbe, infatti,
secondo la Cassazione, ogni similarità fra materia disciplinare e
materia penale, anche perchè l'istituto della
prescrizione è strettamente collegato, nel codice penale, alla
valutazione quantitativa dei reati in relazione alla misura delle pene: il che
è escluso in materia disciplinare.
In altri termini - ad avviso della Corte di cassazione-la
legge che prevede un termine di prescrizione per le infrazioni disciplinari
è lex specialis,
anche nell'ambito generale dell'ordinamento, e non consente, perciò,
l'applicazione analogica di altra legge speciale.
Conseguentemente o la legge concernente una determinata
materia (ad esempio: professioni forensi o giornalistiche) prevede essa stessa
la recezione della disciplina ex art. 159 codice penale, o altrimenti non
sarebbe lecito arguirlo dal solo fatto che sia previsto un termine di
prescrizione.
Siffatta interpretazione (sulla cui esattezza questa Corte
non ha ragioni per pronunziarsi) non ha comportato gravi conseguenze in ordine
alla sanzione disciplinare della destituzione finchè
la competenza, in caso di procedimento penale, è rimasta affidata al
giudice penale. Deve dirsi, anzi, che probabilmente, proprio al fine di
evitarne la prescrizione, si è andata consolidando la tesi della
<destituzione>, come effetto penale della condanna, o addirittura come
<pena accessoria>.
Ma una volta che, con la presente sentenza, viene
riconosciuta la natura di sanzione disciplinare, così come emergente,
del resto, ex art. 142 legge notarile, e restituita alla competenza del giudice
disciplinare per la necessità di procedere alle valutazioni
discrezionali del caso, attesa la dichiarata illegittimità di una
applicazione de jure, la gravità delle
conseguenze della riportata interpretazione si rende evidente.
Poichè, infatti, la Corte di cassazione
esclude che la pregiudizialità del processo penale rispetto a quello disciplinare-art. 28 vecchio codice, ora 653 codice
procedura penale-(e quindi la necessità di sospensione di quest'ultimo)
svolga alcuna influenza sul decorso della prescrizione, la sanzione
disciplinare della destituzione resterebbe virtualmente inapplicabile
nell'ordinamento notarile.
E' appena il caso di rilevare, infatti, che, se già
era arduo ritenere possibile una sentenza penale definitiva entro il termine di
anni quattro, appare addirittura assurdo pensare che, entro lo stesso termine,
possano altresì svolgersi tre ulteriori gradi del procedimento
disciplinare.
Orbene, una siffatta situazione determinerebbe
manifestamente un irrazionale trattamento di privilegio a favore dei notai che
commettono le infrazioni più gravi, e tali da dar luogo altresì a
processo penale. Accadrebbe, infatti, che, quando il fatto non costituisca
illecito penale, è possibile che le sanzioni disciplinari (destituzione
compresa) vengano inflitte entro il breve termine di prescrizione previsto
dalla legge, mentre quando il fatto è molto più grave, al punto
da meritare anche un processo ed eventualmente una pena, resterebbe virtualmente
escluso che una qualsiasi sanzione disciplinare possa essere inflitta perchè risulterebbe impossibile l'osservanza di quel
termine.
Deve essere ben chiaro, perciò, che in questo caso
non si tratta soltanto di una semplice situazione di fatto, ma di una
situazione tale che derivando dall'attuale pronunzia, comporta in realtà
una vanificazione definitiva della situazione giuridica concernente
l'attività disciplinare nei confronti dei notai colpevoli delle
violazioni più gravi.
La manifesta incompatibilità di tale situazione nei
confronti dell'art. 3 della Costituzione va, quindi, eliminata, applicando
l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
139 n. 2 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del notariato e degli
archivi notarili) nella parte in cui prevede che il giudice penale inabiliti de
jure, anzichè sulla
base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato condannato, per
alcuno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge stessa, con sentenza non
ancora passata in cosa giudicata;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
142, ultimo comma, della legge notarile predetta, nella parte in cui prevede
che <è destituito di diritto> il notaio che ha riportato condanna
per uno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 della legge stessa, anzichè riservare ogni provvedimento al procedimento
disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le altre cause enunciate
nello stesso art. 142;
dichiara l'illegittimità costituzionale dei primi
tre commi dell'art. 158 della legge notarile predetta;
dichiara, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 della stessa legge nella
parte in cui non prevede che l'azione disciplinare rimanga sospesa fino al
passaggio in giudicato della sentenza quando per il fatto illecito sia promosso
processo penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1990.