SENTENZA
N.15
ANNO 1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori:
Prof. Giovanni
CONSO Presidente
Prof. Ettore
GALLO Giudice
Dott. Aldo
CORASANITI “
Prof. Giuseppe
BORZELLINO “
Dott. Francesco
GRECO “
Prof. Gabriele
PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio
BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi
MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato
GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni),
promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1990 dal Giudice conciliatore di Roma
nel procedimento civile vertente tra Ministero delle poste e telecomunicazioni
e Pignoloni Giovanni, iscritta al n. 443 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,
prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di costituzione di Pignoloni
Giovanni, nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 28 novembre
1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un giudizi o di opposizione
promosso dal Ministero delle poste e telecomunicazioni avverso un decreto
ingiuntivo emesso in favore di un utente a titolo di indennizzo per
"l'abnorme" ritardo nei tempi di recapito di, una lettera-espresso
imbucata a Portici (Napoli) e recapitata a Roma dopo sette giorni, il Giudice
conciliatore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
"nella parte in cui preclude l'azione giudiziaria contro l'amministrazione
per i servizi postali, di bancoposta e delle
telecomunicazioni se prima non sia stato presentato reclamo in via
amministrativa e l'amministrazione non abbia provveduto nel termine di sei
mesi".
Secondo il giudice remittente la condizione di proponibilità dell'azione
giudiziaria prevista dalla norma denunciata é un privilegio ingiustificato
dell'amministrazione postale contrastante col principio di eguaglianza (art. 3
Cost.), coi diritto di difesa (art. 24) e con la
garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113).
2.- Nel giudizio davanti alla Corte é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo
che la questione sia dichiarata infondata.
A giudizio dell'interveniente la condizione del previo reclamo in via
amministrativa é giustificata dall'esigenza, comune all'utente ed all'amministrazione, di non ritardare gli indispensabili
accertamenti di fatto e di consentire all'utente di conseguire una rifusione
dell'eventuale danno in tempi brevi, attraverso un procedimento semplice e non
dispendioso.
Considerato in diritto
1. - Il Giudice conciliatore di Roma impugna, per contrasto con gli artt.
3, 24 e 113 della Costituzione, l'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale), nella
parte in cui preclude l'azione giudiziaria contro l'amministrazione dei servizi
postali di bancoposta e delle telecomunicazioni se
prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa e
l'amministrazione non abbia provveduto nel termine di sei mesi.
2. - La questione è fondata.
L'art. 20, secondo comma, del d.P.R. n. 156 del 1973 subordina l'azione di risarcimento
dei danni contro l'amministrazione delle poste alla condizione del previo
reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente.
Poiché il reclamo deve essere presentato, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio stabilito per i singoli servizi (sei mesi dalla data di impostazione per le corrispondenze raccomandate e
assicurate e per i pacchi: art. 91), si tratta di una condizione di
proponibilità, la quale, se non adempiuta entro il detto termine, comporta la
decadenza dell'azione giudiziaria.
Una cosi grave compressione del diritto di
difesa garantito dall'art. 24 Cost. e, piu
specificamente, della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della
pubblica amministrazione, incondizionatamente garantita dall'art. 113, e
sproporzionata rispetto all'esigenza di consentire all'amministrazione la
possibilità di esaminare preventivamente le doglianze degli utenti al fine di
accertarne l'eventuale fondatezza, evitando lunghe e dispendiose procedure giudiziarie,
e assume il carattere di privilegio ingiustificato. Ne risulta
violato anche l'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza
delle parti del contratto, al quale deve conformarsi la disciplina del rapporto
degli utenti con l'amministrazione postale in quanto rapporto di natura
contrattuale fondamentalmente soggetto al regime del diritto privato (cfr. sentenze nn. 303 e 1104 del 1988).
Ma, anche se il termine fosse ridotto in una misura più ragionevole,
L'introduzione nell'art. 20 del codice postale di una
disciplina analoga a quella prevista dall'art. 443 cod. proc. civ. non
troverebbe giustificazione nella ratio di favore per
il cittadino, sulla quale tale disciplina si fonda in materia di controversie
previdenziali. La definizione di queste controversie implica un complesso di
accertamenti tecnici per i quali gli enti previdenziali dispongono
di un'apposita organizzazione e di personale specializzato, onde appare
opportuno, nell'interesse dello stesso assicurato, che la fase giudiziaria sia
preceduta da un esame della controversia in sede amministrativa. Nelle
controversie con l'amministrazione postale, invece, si tratta di accertare
fatti di inadempimento (cioè disservizi) e la
conseguente responsabilità per danni. Per questo tipo di accertamenti il
giudice dispone di strumenti e conoscenze adeguati,
mentre l'esperienza attesta la scarsa funzionalità, come mezzo di prevenzione
delle liti, della condizione di accesso alla giurisdizione prescritta dalla
norma impugnata.
Si impone pertanto l'accoglimento della questione secondo il diverso
modello già adottato dalla sentenza n. 530 del
1989, rimettendo all'interessato la scelta tra l'esperimento preventivo del
reclamo in via amministrativa (entro il termine indicato nel primo comma dell'art.
20), salvo il successivo ricorso all'autorità giudiziaria, oppure il ricorso immediato a quest'ultima.
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 973, n. 156 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni), nella parte in cui non prevede l'esperibilità
dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 gennaio 1991.
Prof. Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe
BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco
Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi
MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1991.