SENTENZA N. 93
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI ,
Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma,
r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633
(Coordinamento delle norme sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro
con quelle sul trattamento giuridico- economico del personale delle ferrovie,
tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) promosso con
ordinanza emessa il 20 ottobre 1977 dal Tribunale di Ravenna, nel procedimento
civile vertente tra l'Azienda Trasporti Municipali e Salimbeni
Italo, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 22 febbraio 1978.
Udito
nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto in fatto
1.
- Nel corso del procedimento civile promosso da Salimbeni
Italo nei confronti dell'Azienda Trasporti Municipali (A.T.M.) di Ravenna al
fine di ottenere il riconoscimento della qualifica corrispondente alle mansioni
effettivamente esercitate e l'attribuzione del relativo trattamento
retributivo, il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 20 ottobre
2.
- Il giudice a quo, richiamandosi a quanto dedotto in altra ordinanza già
venuta all'esame di questa Corte (R.O. n. 424 del
1975, decisa con ordinanza
n. 242 del 1976), rileva anzitutto che, spesso, l'accertamento di diritti
esclusivamente patrimoniali (rispetto ai quali, per l'espressa previsione
contenuta nell'ultimo comma della disposizione denunziata, l'onere del previo
ricorso amministrativo costituisce una condizione di procedibilità e non di
proponibilità dell'azione giudiziaria) implica una decisione, sia pure
incidentale, su una questione che, in sé, non é meramente patrimoniale, e
prospetta il dubbio che ritenere subordinata a pena di decadenza, anche in tale
ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria alla previa proposizione del
ricorso gerarchico comporti una ingiustificata
limitazione nella difesa di diritti costituzionalmente garantiti.
Inoltre,
sempre secondo il Tribunale, la disposizione denunziata, se posta a raffronto
con l'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (modificativo dell'art. 2103
cod. civ.), creerebbe una ingiustificata sperequazione
- lesiva del principio di uguaglianza - fra i dipendenti da esercenti pubblici
servizi di trasporto in concessione e tutti gli altri lavoratori, in quanto
solo per i primi il diritto ad acquisire la qualifica corrispondente alle
mansioni di fatto svolte sarebbe condizionato all'adempimento di precise
formalità (proposizione di ricorso gerarchico anche contro lo stesso
silenzio-rifiuto o addirittura contro un provvedimento "tacito") e
sottoposto a rigidi termini di decadenza.
Detto
profilo, si aggiunge nell'ordinanza, non é stato considerato dalla sentenza n. 57 del 1972
di questa Corte, che mentre ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del citato art. 10, nella sua originaria
formulazione (limitatamente alla parte in cui dispone l'improponibilità
dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo
in via gerarchica, per le controversie aventi ad oggetto competenze arretrate
oppure prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale) ha ritenuto non
contrastante con gli artt. 3,24 e 36 della
Costituzione la stessa disposizione per la parte in cui fa riferimento ai
diritti non esclusivamente patrimoniali del dipendente, quali ad esempio,
"i diritti di carriera, l'inquadramento in categoria o classi, il
riconoscimento di una qualifica etc.".
Questa
pronunzia, infatti, avrebbe avuto riguardo alla situazione normativa
antecedente all'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori (il cui art.
3.
- L'ordinanza é stata pubblicata sul n. 53 della G.U. del 22 febbraio 1978.
Nel
giudizio non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.
- L'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge n. 633
del 1957, sulla disciplina del rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici
servizi di trasporto in concessione, statuisce: "Le controversie
individuali relative ai rapporti soggetti alle norme del regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148, sono di competenza dell'autorità giudiziaria".
"L'agente
che intende adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda
che lo riguarda, deve preventivamente porre reclamo in via gerarchica entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, presentandolo al
superiore immediato che é tenuto a rilasciare ricevuta".
"L'azienda
deve comunicare al reclamante le proprie determinazioni entro trenta giorni
dalla presentazione del reclamo e, decorso tale termine, anche se l'azienda non
abbia risposto, il reclamante può adire l'autorità
giudiziaria proponendo la relativa azione entro i successivi sessanta giorni. la omissione del reclamo nel termine suddetto comporta
l'improponibilità dell'azione giudiziaria, salvo quanto disposto nel seguente
comma".
"Il
diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente
patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli artt.2948,
2955 e 2956 del codice civile. L'azione giudiziaria non può essere proposta se
l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via
gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo
stesso".
Il
Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, prospetta il dubbio
che il secondo ed il terzo comma della disposizione predetta violino:
a)
gli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, sotto il
profilo che, nelle ipotesi in cui l'accertamento dei diritti patrimoniali
comporti la definizione di questioni non meramente patrimoniali, l'onere,
stabilito a pena di decadenza, del previo ricorso gerarchico comporterebbe una ingiustificata limitazione nell'esercizio della difesa
di tali diritti, che sono garantiti e tutelati dall'art. 36 della Costituzione;
b)
l'art. 3 della Costituzione, poiché il principio sancito nella norma impugnata
darebbe luogo ad una irragionevole discriminazione in
danno dei dipendenti da esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione,
per i quali soltanto - a differenza della generalità degli altri lavoratori
subordinati nel settore del diritto privato (cui sarebbe applicabile la più
favorevole disciplina derivante dal citato art. 2103, così come modificato
dall'art. 13 legge 20 maggio 1970, n. 300) - il diritto ad acquisire la
qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate sarebbe
condizionato all'adempimento di precise formalità e sottoposto a rigidi termini
di decadenza.
2.
- Nel sollevare la questione sotto il profilo sub a), il giudice a quo muove
dal presupposto che il secondo ed il terzo comma del citato art. 10 r.d. n. 148
del 1931 si applichino, secondo l'orientamento della Cassazione, anche alle
richieste di somme di danaro, formulate dal dipendente, le quali involgano il preliminare accertamento e la decisione di
questioni non meramente patrimoniali.
In
effetti, proprio questo era, in un primo tempo, l'orientamento della
Cassazione. Esso però é successivamente mutato e si é ora
definitivamente consolidato nel senso che per domanda giudiziale
relativa a diritti esclusivamente patrimoniali (rispetto ai quali, per
l'espressa previsione contenuta nell'ultimo comma della disposizione in esame,
l'onere del previo ricorso amministrativo costituisce una condizione di
procedibilità e non di proponibilità dell'azione giudiziaria) deve intendersi
ogni pretesa che abbia, come oggetto immediato e diretto il pagamento di una
determinata somma di danaro, "ancorché sia controverso non solo il quantum ma persino l'an del credito vantato e, per i
fini della decisione, si richieda il preliminare esame di questioni del tutto
prive di contenuto patrimoniale".
Pertanto
si ritiene ormai pacificamente che se il dipendente avanzi, in via principale,
domanda tendente ad ottenere l'attribuzione della qualifica superiore e, in
linea subordinata, richieda il trattamento economico ad essa
corrispondente (ovviamente limitato al periodo in cui sono state svolte
mansioni superiori) la decadenza conseguente al mancato o tardivo esperimento
del ricorso gerarchico colpisca esclusivamente l'azione proposta in via
principale e non anche quella attinente a pretese esclusivamente
economico-patrimoniali, quantunque l'accertamento circa la loro fondatezza
presupponga ed esiga il controllo circa l'avvenuto conferimento ed espletamento
di mansioni diverse e superiori rispetto a quelle proprie dell'inquadramento
ottenuto.
Le
censure, sotto tale riguardo formulate nella ordinanza di rimessione,
muovono pertanto da un presupposto inesatto e vanno conseguentemente disattese.
3.
- Non può negarsi, tuttavia, che, pur così interpretata, la norma denunziata,
se posta a raffronto con la disciplina ordinaria del rapporto di lavoro,
presenti delle incongruenze che non possono non assumere rilievo sul piano
della legittimità costituzionale. E proprio ad esse si
riferisce il giudice a quo con la questione puntualizzata alla lettera b) nel
precedente n. 1, quando pone in rilievo che per gli addetti ai pubblici servizi
di trasporto in concessione - a differenza di quanto avviene per la generalità
degli altri lavoratori subordinati nel settore del diritto privato (cui é
applicabile la più favorevole disciplina derivante dall'art. 2103 cod. civ., così come modificato dall'art. 13 legge 20 maggio
1970 n. 300) - il diritto ad acquisire la qualifica corrispondente alle
mansioni effettivamente esercitate é condizionato all'adempimento di precise
formalità e sottoposto a rigidi termini di decadenza. E prospetta il dubbio che
tale disparità di trattamento sia priva di ragionevole fondamento e sia conseguentemente lesiva del principio di uguaglianza.
Va
osservato su tale punto che esistono indubbiamente delle differenze tra il
rapporto di lavoro ordinario di diritto privato e quello dei dipendenti da
imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, la cui
regolamentazione deve tener conto delle finalità di pubblico interesse,
inerenti alla natura del servizio che riguarda la generalità dei consociati.
Ma
c'é da chiedersi se esse possano giustificare una così grave discriminazione in
danno di tale categoria di lavoratori.
E
la risposta al quesito deve essere negativa.
Orbene,
con la norma denunziata si é voluto dare ad imprese di
pubblico interesse (quali sono, indubbiamente, quelle esercenti servizi di
trasporto in concessione) la possibilità di esaminare preventivamente le
doglianze dei dipendenti al fine di accertarne l'eventuale fondatezza, evitando
così lunghe e dispendiose procedure giudiziarie le quali potrebbero anche
compromettere la funzionalità del servizio (sentenza n. 57 del 1972).
Ma
é agevole osservare che il soddisfacimento di questa esigenza, certamente
meritevole di tutela, non richiede una così sensibile compressione dei diritti
del lavoratore. A tal fine é, infatti, sufficiente prevedere che il previo
esperimento del ricorso costituisca una condizione di procedibilità, la quale
non implica decadenza dal diritto, la cui carenza potrà essere rilevata in base
alle regole del rito speciale del lavoro.
Va,
d'altra parte, considerato che i procedimenti preliminari mirano a realizzare
la giustizia nell'ambito della Amministrazione ma non
possono risolversi in attentati al diritto di proporre l'azione in giudizio.
La
soluzione adottata é pienamente rispondente alle linee di tendenza della
disciplina dei rapporti tra ricorsi amministrativi e rimedi giurisdizionali (v.
artt. 443 cod. proc. civ. e 148 disp. att. come sostituiti con legge 11 agosto 1973 n. 533) e non
trova ostacolo nella natura non "esclusivamente patrimoniale" del
diritto (a conseguire la qualifica) che in questo caso viene in considerazione.
Da tale carattere, infatti, non può certo farsi discendere un minor rilievo dei
diritti del lavoratore, che pur coinvolgono interessi egualmente meritevoli di
adeguata tutela.
Tale
decisione non contrasta con altre pronunce di questa Corte: non con la recente sentenza n. 41 del 1979
(la quale ha ritenuto legittima la decorrenza della
prescrizione durante il rapporto di lavoro, relativamente a pretese non aventi
carattere immediatamente retributivo), in quanto non può ovviamente estendersi
alla decadenza la disciplina giuridica della prescrizione. Né é ravvisabile
contrasto con la sent. 174 del 1972 (la quale,
in analoga situazione, si é limitata a ritenere illegittima la decorrenza del
termine di decadenza in costanza di rapporto di lavoro non assistito da
garanzia di stabilità) in quanto in quell'occasione
fu sottoposta all'esame della Corte solo la questione concernente la decorrenza
del termine di decadenza durante il rapporto di lavoro e non pure il più ampio
quesito concernente la legittimità della stessa previsione della decadenza.
Va
quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, secondo e
terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato dalla legge 633 del
1957, nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata
o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, nelle controversie aventi ad
oggetto il riconoscimento della qualifica.
L'illegittimità
costituzionale della norma denunziata, in tali sensi dichiarata, va estesa - ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, per necessaria conseguenzialità - alle ipotesi in cui la controversia abbia per oggetto l'accertamento di ogni altro diritto di
natura non esclusivamente patrimoniale inerente al rapporto di lavoro.
PER QUESTI MOTIVI
a)
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma,
r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge n. 633 del 1957
(coordinamento delle norme sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro
con quelle sul trattamento giuridico-economico del
personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione), nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione
giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico
nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica;
b)
in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara,
altresì, l'illegittimità costituzionale derivata dello stesso art. 10 nella
parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità
dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o di mancata presentazione del
ricorso in via gerarchica nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento
di ogni altro diritto "non esclusivamente patrimoniale", diverso da
quello indicato sui a), inerente al rapporto di lavoro.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
Leonetto AMADEI
- Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 1979.