SENTENZA
N. 41
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, 2956, n. 1 e
2946 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1976 dal
pretore di Ascoli Piceno, nel procedimento civile vertente tra Cinciripini
Onorato e l'ENEL, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976.
Visti gli
atti di costituzione dell'ENEL e di Cinciripini Onorato, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri ;
udito
nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi gli
avvocati Renato Scognamiglio ed Enrico Piacitelli per l'ENEL, l'avv. Luciano
Ventura per Cinciripini e il sostituto avvocato generale dello Stato Renato
Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ricorso
notificato il 6 ottobre 1974, Cinciripini onorato evocò avanti il pretore di
Ascoli Piceno in funzione di giudice del lavoro l'Ente nazionale per l'energia
elettrica (ENEL) esponendo di aver lavorato alle dipendenze della UN.ES. e, a
seguito della nazionalizzazione delle imprese elettriche, dell'ENEL, di aver
conseguito il 1 ottobre 1962 la promozione dalla categoria B/S alla categoria
A/1 e di aver cessato il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età il 31
gennaio 1974; ciò premesso, chiedeva dichiararsi spettargli l'inquadramento
nella categoria A/1 a far tempo dal 1 luglio 1949 e sino al 30 settembre 1962 e
condannarsi il convenuto ENEL al pagamento di prestazioni salariali come
conseguenza del riconosciuto inquadramento ovvero come svolgimento di mansioni
superiori.
Eccepì l'ENEL,
tra l'altro, la prescrizione decennale in riferimento alla rivendicazione
dell'inquadramento nella categoria A/1 e la prescrizione quinquennale in
relazione alle richieste di ordine patrimoniale, conseguentemente invocate
dall'attore.
Con ordinanza
7 giugno 1976, poi notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 267 del 6 ottobre 1976 (ord. 568/1976), l'adito pretore, premesso che la
posizione del lavoratore non si esaurisce nel diritto alla stabilità, ma si
articola in una serie di altri diritti scaturenti dal rapporto di lavoro, anche
pubblicistico, che il lavoratore può essere indotto a non rivendicare per
timore di ritorsioni di vario genere, provenienti anche dai datori di lavoro
pubblico, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di
costituzionalità degli artt. 2948, n. 4,2955, n. 2,2956, n. 1, del codice
civile, pur dichiarati parzialmente incostituzionali con la sent. 63/1966
della Corte, in riferimento agli artt. 2, comma secondo, 36, 38, comma secondo,
Cost.; premesso poi che la limitazione della parziale dichiarazione di
incostituzionalità alle sole prestazioni lavorative - stante la correlazione
tra la posizione occupata dal lavoratore in seno all'impresa (qualifica), la
quantità e qualità del lavoro e la retribuzione - sarebbe del pari irrazionale,
ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost., non solo della norma già dichiarata
parzialmente incostituzionale, ma anche dell'art. 2946 c.c. Avanti la Corte si
sono costituiti il Cinciripini, che nell'atto 26 ottobre 1976 ha concluso per
l'inammissibilità e, in ipotesi, per la infondatezza delle questioni, e l'ENEL,
che, nelle deduzioni 19 luglio 1976 e nella memoria difensiva 2 marzo 1979, ha
concluso per la infondatezza delle questioni;
ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 26 novembre 1976,
nel quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità, di cui peraltro non ha
fornito giustificazione, e la infondatezza delle questioni.
Nel corso
della udienza pubblica del 21 marzo 1979, le parti e l'Avvocatura generale
dello Stato hanno illustrato le già prese conclusioni.
Considerato in diritto
1. -
Incolmabile é il solco che divide le parti in causa nella interpretazione dei
precedenti di questa Corte: mentre l'attore afferma che le sentenze, successive
alla sent.
63/1966, non hanno potuto intaccare la imprescrittibilità dei crediti
patrimoniali dei lavoratori del settore privato, su cui non han presa la
legislazione successiva né gli statuti speciali degli enti pubblici anche
economici, che assumano la veste di datori di lavoro, l'ENEL, al quale la legge
6 dicembre 1962, n. 1643, attribuisce personalità di diritto pubblico (art. 1)
precisando che il rapporto di lavoro dei dipendenti é regolato da norme di
diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale (art. 13), si
richiama reiteratamente alla sent. 115/1975,
nella quale questa Corte, per dire irrilevante la questione di costituzionalità
dell'art. 2946, in allora sollevata dalla Corte di appello di Milano, ha
affermato che l'assimilazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici economici a quelli di diritto privato é possibile solo al fine di
identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere la
relativa controversia senza mutare il carattere pubblicistico del primo
rapporto.
Ambo le
prospettazioni non colgono nel segno perché, anche ad ammettere, con l'attore,
che il dispositivo della sentenza 63/1966
debba leggersi avulso dalla motivazione, la norma di diritto, che sorge dal
connubio tra le tre disposizioni, dichiarate parzialmente illegittime, e il
dispositivo, non può reputarsi di grado superiore alla legislazione, che l'ha
seguita, e tale da esimere gli operatori pratici, che a vari livelli sono
chiamati ad intenderla e ad applicarla, dal coglierne in tutto o in parte la
incompatibilità a stregua dei criteri dettati nell'art. 12 disp. prelim. c.c..
D'altro
canto, non é da pretermettere che questa Corte non si é limitata a formulare
nella sent. 115
del 1975 le superiori proposizioni, ma ha soggiunto che le garanzie di
stabilità, connesse al carattere pubblicistico del rapporto di lavoro dei dipendenti
degli enti pubblici economici, sono "assicurate, nella regolamentazione
organica o nella disciplina collettiva, dalla fine del rapporto soltanto per
cause precise e determinate" e ad ammonire che "comunque,
l'interpretazione delle norme contenute nei contratti collettivi e la
determinazione della portata di questa attengono alla competenza del giudice
ordinario (v. sent. n. 143 del 1969)". Nella quale sent. n. 143 del
1969, che ebbe a dichiarare non fondata la questione di costituzionalità
dell'art. 2, comma primo, d.l. 295/1939 sulla prescrizione decennale di
stipendi, pensioni ed emolumenti dovuti dallo Stato, in riferimento agli artt.
3 e 36 Cost., venne affermato il principio, cui questa Corte intende mantenersi
fedele, che "spetta al giudice di merito stabilire, nei singoli casi, se é
stato posto in essere un rapporto di pubblico impiego, o se lo Stato o l'Ente
pubblico si é assoggettato alla disciplina di diritto comune del rapporto di
lavoro".
Continuità
che é ribadita con ampiezza di implicazioni nella sent. 174/1972,
in cui la Corte, chiamata a scrutinare il rapporto corrente tra la sentenza 63 del
1966 e la successiva legislazione, ha affermato che la legge 300/1970
rappresenta la necessaria integrazione della legge 604/1966 e che "una
vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento
non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica
preesistente fatta illegittimamente cessare" subordinando al verificarsi
delle due condizioni il corso delle prescrizioni brevi e presuntive durante il
rapporto di lavoro privato.
2. - Orbene,
come nel campo dei rapporti di lavoro dei dipendenti degli imprenditori privati
la verifica delle due condizioni, cui la stabilità deve rispondere, rientra
nella competenza del giudice della controversia individuale di lavoro, così nel
campo delle controversie dei dipendenti degli enti pubblici economici, qual é
l'ENEL, rientra nella competenza del giudice del lavoro la verifica del modo in
cui regolamenti (se ne esistono) e contratti collettivi assicurino al
dipendente quella stabilità, comprensiva, per dirla con la da ultimo richiamata
sent. 174/1972,
dell'annullamento giurisdizionale dell'avvenuto licenziamento e della completa
reintegrazione nella posizione giuridica preesistente, in virtù della quale il
corso della prescrizione quinquennale in costanza del rapporto di lavoro non
suona, nei limiti in cui tale prescrizione opera, offesa ai precetti della
Costituzione assunti dal pretore di Ascoli Piceno a parametri della questione
di costituzionalità degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, del codice
civile (artt. 3, 24 e 36 Cost.).
Compito - sia
rilevato per inciso - tanto più impegnativo nella specie, in cui (le mansioni
superiori e) le consecutive rivendicazioni salariali dell'attore vissero allo
stato di pretesa nel periodo 1 luglio 1939 - 30 settembre 1962, in cui il
Cinciripini operava alle dipendenze dell'azionaria UN.ES., che fu suo datore di
lavoro sino al trasferimento dell'impresa di detta società all'ENEL, disposto
con il d.P.R. 29 marzo 1963, n. 348 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 1 aprile
1963), emesso in virtù della legge 1643/1962.
Pertanto la
questione di costituzionalità degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1,
anche in considerazione del fatto che l'art. 2103 (prestazione di lavoro) c.c.
é stato sostituito con l'art. 13 legge 300/1970, entrata in vigore il 22 agosto
1970 (data anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro del Cinciripini
avvenuta il 31 gennaio 1974 e alla notificazione dell'atto introduttivo del
giudizio, effettuata il 6 ottobre 1974) e che l'art. 40 legge 300/1970 lascia
salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più
favorevoli ai lavoratori, deve dirsi inammissibile.
3. - Il
Cinciripini non si é limitato a chiedere, nei limiti temporali che si sono più
sopra puntualizzati, il riconoscimento delle superiori mansioni e delle
consecutive differenze salariali sia per il tempo anteriore al riconoscimento
da parte dell'azionaria UN.ES., della qualifica, corrispondente a tali
mansioni, sia per il tempo successivo a tale riconoscimento e sino alla
cessazione del rapporto, ma ha chiesto accertarsi, sempre per il periodo di
tempo anteriore al riconoscimento della UN.ES. (1 ottobre 1962), la sussistenza
della qualifica superiore, e tale richiesta ha suscitato nell'adito pretore il
sospetto d'incostituzionalità dell'art. 2946 c.c., incidente sul diritto alla
qualifica, inteso come autonomo dalle retribuzioni patrimoniali, in riferimento
agli artt. 3, comma secondo, 36, 38, comma secondo, della Costituzione.
La questione
é stata ritenuta infondata da questa Corte con sentenza 40/1979
resa sull'incidente di costituzionalità dell'art. 2946 c.c. sollevato dal
giudice unico del tribunale di Cosenza nella controversia promossa da Riggio
Luigi contro la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania in riferimento agli
artt. 3, 24 (e 36) della Costituzione.
Riassumendo
quanto la Corte ha ritenuto necessario puntualizzare nella motivazione di
quella sentenza, é da dire che l'affermazione di infondatezza della questione
riviene proprio dagli artt. 3 e 24 quale espressione, ad un tempo sostanziale e
processuale, di quei diritti, che si presentano autonomi rispetto agli altri
beni tutelati nell'art. 36 Cost., al quale la questione di costituzionalità é
stata coordinata nella sent. 63/1966
di questa Corte; espressione - si é scritto in quell'incontro e qui si ripete -
non solo sostanziale ma anche processuale di quei diritti in quanto
l'accertamento, con autorità di giudicato, della qualifica superiore, che si
profila, come nel caso presente, pregiudiziale rispetto a rivendicazioni
salariali, fatte valere da lavoratore che più non fa parte del contesto
dell'impresa, suppone l'accertamento di condizioni dell'azione, come, a tacer
d'altro, l'interesse ad agire. Accertamento che - si ripete - é riservato al
giudice della controversia.
Il parametro
dell'art. 38 Cost., invocato dal pretore di Ascoli Piceno e non dal giudice
unico del tribunale di Cosenza, non sollecita diverso discorso anche in
considerazione delle incertezze, che travagliano giurisprudenza a vari livelli
e dottrina in riferimento alla ricostituzione delle posizioni assicurative e ai
suoi equipollenti e ai tempi in cui le relative pretese sorgono.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n.
4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., già dichiarati parzialmente illegittimi,
sollevata dal pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza 7 giugno 1976 in
riferimento agli artt. 3, comma secondo, 36, 38, comma secondo, della
Costituzione;
2) dichiara
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2946 C.C., nella parte in cui consente la decorrenza
della prescrizione durante il rapporto di lavoro, relativamente a diritti del
lavoratore non aventi carattere immediatamente retributivo, sollevata con la
ordinanza 7 giugno 1976 dal pretore di Ascoli Piceno in riferimento agli artt.
3, comma secondo, 36 e 38, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
maggio 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido
ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 1 giugno 1979.