ORDINANZA N. 242
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del
r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina
giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione), nel testo modificato
dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio
1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Napoli, nel corso del procedimento
vertente fra Conte Carlo Vincenzo ed altri e Società strade ferrate secondarie
meridionali, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.
Udito
nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Angelo De
Marco.
Ritenuto
che é stata sollevata, con ordinanza 3 luglio 1975, del tribunale di Napoli
questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione,
dell'art. 10, commi secondo e terzo, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento
delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con
quelle sul trattamento giuridico-economico del
personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione), nel testo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n.
che
nessuno si é costituito.
Considerato
che
che
detta improponibilità era già stata ritenuta legittima con la sentenza n. 39 del
1969;
che
le ragioni addotte nell'ordinanza di rimessione a
sostegno della dedotta questione di legittimità costituzionale appaiono già
confutate nelle predette sentenze e non sono prospettati profili nuovi né
argomenti che possano indurre
Visti
gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, commi secondo e terzo, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi
di lavoro con quelle sul trattamento giuridico- economico del personale delle
ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nel
testo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, sollevata con l'ordinanza
di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con le sentenze n. 39 del
1969 e n. 57
del 1972.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 6 dicembre 1976.