SENTENZA N. 39
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,
modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, recante "coordinamento
delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con
quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie,
tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione", promosso
con ordinanza emessa il 17 marzo 1967 dal tribunale di Palermo nel procedimento
civile vertente tra Aiello Giovanni ed altri, la ditta ITACO e l'Azienda
siciliana trasporti, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967.
Visti gli atti di costituzione di
Aiello Giovanni ed altri, della ditta ITACO e dell'Azienda siciliana trasporti;
udita nell'udienza pubblica del 29
gennaio 1969 la relazione del Giudice Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Francesco Santoro
Passarelli, per Aiello ed altri, l'avv. Raffaele Oriani, per la ditta ITACO, e
l'avv. Santi Cacopardo, per l'Azienda siciliana trasporti.
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto 1 febbraio 1965, n.
Con atto di citazione, notificato in
data 16 luglio 1965, Aiello Giovanni ed altri lavoratori convenivano dinanzi al
tribunale di Palermo la ditta ITACO, in persona del suo titolare Cecala Luigi,
e l'Azienda siciliana trasporti chiedendo che
Costituitasi in giudizio, la ditta
ITACO contestava nel merito le domande proposte dagli attori ed eccepiva
preliminarmente, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (esteso
al personale delle autolinee extraurbane dalla legge 22 settembre 1960, n.
1054), l'improponibilità di quelle domande proposte dagli attori che non
avevano formato oggetto del ricorso in via amministrativa, e l'improponibilità
di tutte le domande proposte dagli attori Filiberto Rosalia, Davì Antonina,
Tralongo Mariano che non avevano presentato alcun reclamo.
Anche l'Azienda siciliana trasporti,
costituitasi ritualmente in giudizio, oltre a chiedere nel merito il rigetto
delle domande proposte nei suoi confronti, eccepiva, la improcedibilità e
proponibilità delle domande proposte da Filippone Liborio e Davì Antonietta per
inosservanza del disposto di cui all'art. 10 del R.D. n. 148 del 1931.
La difesa degli attori contestava in
linea di fatto che il Filippone e il Tralongo noh avessero proposto reclamo e
deduceva la illegittimità costituzionale dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931,
n. 148 e successive modificazioni con riferimento all'art. 36 della
Costituzione.
Il tribunale di Palermo, con
ordinanza del 17 marzo 1967, riteneva rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto
citato, in relazione all'art. 36 della Costituzione e, sospendendo il giudizio
in corso, ordinava la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la
risoluzione della questione di legittimità.
2. - Sotto il profilo della
rilevanza il tribunale osserva che la dedotta questione di legittimità é
determinante ai fini della decisione della causa, non solo per coloro che hanno
totalmente omesso il reclamo, ma anche per gli altri che, pur avendo presentato
un reclamo, nello stesso non hanno fatto menzione di tutte le domande di poi
proposte con l'atto introduttivo del giudizio.
In ordine alla manifesta
infondatezza, il giudice a quo, dopo aver richiamato le argomentazioni contenute
nella sentenza della Corte costituzionale
10 giugno 1966 n. 63
(con cui é stata dichiarata la incostituzionalità degli artt. 2948 n. 4, 2955
n. 2 e 2956 n. 1 del Codice civile, limitatamente alla parte in cui consentono
che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorre durante il rapporto
di lavoro), rileva che "lo stato di disagio in cui si trova il lavoratore
di fronte al proprio datore di lavoro e per il quale sono state ritenute
incostituzionali le norme sulla prescrizione (nei limiti sopra precisati)
ricorre anche per il lavoratore che ometta di presentare il reclamo di cui al
citato art. 10, entro il previsto termine di giorni 60".
"In sostanza, afferma
l'ordinanza in esame, come si ritiene che il lavoratore possa rinunciare,
durante il rapporto di lavoro, all'esercizio dei diritti soggetti a
prescrizione, così non può escludersi che lo stesso lavoratore possa rinunciare
alla presentazione del reclamo nei termini di cui al citato art.
L'ordinanza é stata regolarmente
notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
dell'8 luglio 1967, n. 170.
3. - Dinanzi alla Corte si sono
costituite soltanto le parti private. L'Azienda siciliana trasporti,
rappresentata e difesa dagli avvocati Santi Cacopardo e Massimo Annesi, con
deduzioni depositate in cancelleria il 20 maggio 1967, rileva che il tribunale
non ha esattamente valutato i limiti della pronuncia di incostituzionalità alla
quale ha fatto riferimento e la normativa della legge denunciata.
In ordine al primo profilo, essa
osserva che il necessario esperimento di un ricorso in via gerarchica, quale
presupposto per l'ammissibilità dell'azione giudiziaria, non incide su una
ipotizzabile situazione psicologica di disagio del lavoratore che potrebbe
temere di essere licenziato: difatti, i lavoratori che citano il proprio datore
di lavoro, come é avvenuto nella controversia sottoposta all'esame del
tribunale di Palermo, dimostrano chiaramente di non essere soggetti ad alcun
timore, nei confronti del proprio datore di lavoro; essi quindi avrebbero
potuto benissimo proporre un reclamo in via amministrativa.
Relativamente poi alla disciplina
del rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende esercenti trasporti in
concessione, la difesa dell'Azienda siciliana trasporti osserva che quel
rapporto é caratterizzato da un notevole grado di stabilità che risulta da
tutta la disciplina legislativa contenuta nel regio decreto n. 148 del 1931 e
nell'annesso regolamento: in relazione a questa disciplina, si é parlato, di
"semistabilità" e di "stabilità condizionata", per distinguere
il rapporto in esame, da un lato dal rapporto di pubblico impiego,
caratterizzato da una piena stabilità, e dall'altro, dal rapporto di lavoro di
diritto comune, nel quale é consentito il licenziamento ad nutum. Più precisamente, la forza di rapporto a stabilità
condizionata é subordinata soltanto al perdurare delle condizioni di esercizio
dell'azienda, nel senso che il rapporto di lavoro può avere termine nei casi di
limitazione, semplificazione e soppressione dei servizi, debitamente
autorizzati dall'autorità governativa.
In una memoria depositata il 16
gennaio
L'Azienda siciliana trasporti,
pertanto, conclude chiedendo il rigetto della questione di legittimità
dell'art. 10 del regio decreto citato.
4. - Anche gli attori rappresentati
e difesi dagli avvocati Eduardo Pitucco e Lorenzo Gorgone Querini si sono
costituiti dinanzi alla Corte con deduzioni del 22 maggio 1968, deducendo il
contrasto tra la norma denunciata e l'art. 36 della Costituzione: difatti, alla
stregua di principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del
1966, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima la norma che
consente la perdita dei diritti del lavoratore per semplice breve inazione nel
corso del rapporto di lavoro e cioè mentre il lavoratore si trova in condizioni
di inferiorità e di subordinazione nei confronti del datore di lavoro.
Ma, secondo la difesa degli attori,
la norma incriminata si presenta incostituzionale anche con riferimento
all'art. 24 della Costituzione, in quanto consente una tacita rinuncia del lavoratore
ad un altro diritto costituzionalmente garantito, quale é quello di agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti.
Per gli attori, sono state inoltre
prodotte due distinte memorie, depositate in cancelleria il 10 e 16 gennaio
1969 e rispettivamente redatte dall'avv. Lorenzo Gorgone Querini e dagli
avvocati Eduardo Pitucco e Francesco Santoro Passarelli.
Gli attori, richiamandosi alla sentenza n. 63 del 1966 osservano che se
Osservano inoltre gli attori, che le
garanzie di stabilità dei lavoratori delle aziende di trasporto in concessione
non sono maggiori di quelle che godono tutti i dipendenti di aziende che
occupano più di trentacinque persone, ai sensi della legge 15 luglio 1966, n.
604.
Questa situazione determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento, contrastante con l'art. 3 della
Costituzione, se si ammettesse che i lavoratori addetti ai servizi di trasporto
debbano sottostare, per l'esercizio giudiziale dei loro diritti, a un termine
di decadenza che decorra anche in costanza del rapporto di lavoro.
D'altra parte, il fatto che le
richieste degli attori dinanzi al tribunale di Palermo non fossero di natura
meramente patrimoniale, non escluderebbe il richiamo all'art. 36 della
Costituzione, in quanto, nel disposto costituzionale, l'irrinunziabilità deve
essere intesa nel senso più lato, con riferimento al trattamento economico e
normativo previsto dalla legge e dai contratti collettivi.
5. - Con deduzioni depositate in
cancelleria il 28 luglio 1967 si é, infine, costituita col patrocinio dell'avv.
Raffaele Oriani la ditta ITACO, la quale, con argomentazioni analoghe a quelle
prospettate dalla difesa della Azienda siciliana trasporti, chiede che
6. - Nella discussione orale le
difese delle parti hanno illustrato le tesi già proposte negli scritti
difensivi e insistito nelle già prese conclusioni.
Considerato in diritto
Per la risoluzione delle
controversie individuali relative ai rapporti di lavoro fra gli agenti
dipendenti e i privati concessionari di trasporti in concessione, l'art. 10 del
decreto n. 148 del 1931, modificato dalla legge n. 633 del 1957, stabilisce che
l'azione avanti l'autorità giudiziaria non possa essere iniziata dagli agenti
se non sia stato previamente esperito un complesso procedimento amministrativo,
che si articola nel seguente modo. La domanda giudiziale non può essere, in
ogni caso, proposta se non sia stato prima presentato un reclamo in via
gerarchica all'amministrazione dell'ente concessionario e non siano trascorsi
trenta giorni dalla presentazione di esso. Inoltre, mentre per le controversie
aventi per oggetto competenze arretrate ed altre prestazioni di natura
esclusivamente patrimoniale (comma quarto dell'art. 10) il termine per l'inizio
dell'azione, nonché - deve intendersi - per la presentazione del reclamo, é
quello stesso della prescrizione previsto nei richiamati artt. 2948, 2955 e
2956 del Codice civile; per le controversie, invece, aventi ad oggetto diritti
non patrimoniali o, comunque, non esclusivamente patrimoniali (diritti relativi
alla carriera, alla qualifica, ecc.) sono stabiliti, ed a pena di decadenza,
altri termini (commi secondo e terzo dell'art. 10) di sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento contro cui si ricorre, per la presentazione del
reclamo, e di sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza dei trenta dopo la
presentazione del reclamo anzidetto, per l'inizio dell'azione giudiziaria.
Il tribunale di Palermo, nel
giudizio come sopra proposto da agenti dipendenti contro enti concessionari per
il pagamento di indennità arretrate e il riconoscimento di qualifiche, ha
ritenuto, oltre che rilevante, non manifestamente infondata l'impugnativa di
illegittimità costituzionale dell'art. 10 di cui si é detto, proposta dagli
attori in ordine al sistema del preventivo obbligatorio esperimento di un
procedimento amministrativo nel quale sono contemplati termini di decadenza per
la proposizione dell'azione giudiziaria. E tale impugnativa ha collegato al
rispetto dell'art. 36 della Costituzione, il cui disposto ha ritenuto possa
considerarsi nel caso violato per le stesse ragioni per le quali
Anche la norma impugnata nel detto
art. 10, si legge infatti nell'ordinanza del tribunale di Palermo,
"importerebbe che il lavoratore, per semplice breve inazione che,
nell'ambito del rapporto di lavoro equivale a una tacita rinunzia, possa
perdere il proprio diritto a quella giusta retribuzione costituzionalmente
garantita".
Nel corso del giudizio avanti
Ora, nessuna parte dell'art.
É però da escludersi che l'art. 36
della Costituzione, oltre ad assicurare il diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, tuteli anche i
diritti di cui trattasi, benché da essi possano conseguenzialmente derivare, in
via mediata, degli effetti di ordine patrimoniale. Tali diritti, fra i quali il
più saliente appare quello del riconoscimento di una qualifica maggiore, sono
volti, in genere, ad attribuire al lavoratore, con l'acquisizione di una nuova
posizione nell'azienda, aumenti di retribuzione e non già ad assicurargli
soltanto la corresponsione di una retribuzione proporzionata al lavoro
effettivamente da lui prestato e che il citato articolo della Costituzione si
limita a garantirgli.
Va infine considerato che, nella
visione globale del regime del così detto equo trattamento, disciplinato dal
R.D. n. 148 del 1931, non manca in favore degli agenti un complesso di vantaggi
(stabilità condizionata del rapporto di lavoro, art. 27 allegato A; tutela
degli avanzamenti art. 15; disciplina affidata a una Commissione con membri
nominati dall'autorità amministrativa, le cui decisioni possono essere
impugnate in Consiglio di Stato artt. 54 e 58) i quali mentre da un lato
attenuano gli svantaggi delle modalità e dei termini previsti per la disciplina
della risoluzione delle controversie di lavoro, dall'altro eliminano, o almeno
riducono di molto, quei pericoli che gli attori in giudizio avanti il tribunale
di Palermo dicono di ravvisare in quella disciplina.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148,
recante "coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del
personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione", articolo modificato dalla legge 24 luglio 1957, n.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 21
marzo 1969.