ORDINANZA N.5
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta
dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE
“
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e
degli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 12 febbraio 1990 dal Tribunale di Asti nel processo penale
a carico di Rocca Fiorenzo ed altri, iscritta al n. 475 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie
speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che, prima che venissero
compiute le formalità di apertura di un dibattimento in corso alla data
di entrata in vigore del codice di procedura penale, il Tribunale di Asti, con
ordinanza del 12 febbraio 1990, rilevato che - mentre, per un verso, il
processo sarebbe definibile allo stato degli atti, per un altro verso, la difesa
non risulta aver <<formulato istanza per la celebrazione di riti
alternativi>> - ha sollevato, su eccezione del pubblico ministero,
questione di legittimità del <<disposto>> dell'art. 247 del
testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271) e degli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale, <<nella
parte in cui non prevede la possibilità per il Pubblico ministero di
richiedere al Giudice la celebrazione del giudizio abbreviato>>;
e
che e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata.
Considerato, quanto alla denuncia della
disciplina codicistica, che l'ordinanza è
stata pronunciata prima delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado
relativamente ad un processo già in corso alla data di entrata in vigore
del nuovo codice di procedura penale e che, per quanto riguarda i procedimenti
in corso a tale data, la possibilità di far luogo a giudizio abbreviato
e appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato
con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
che,
quindi, gli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale non potrebbero
ricevere diretta applicazione nel giudizio a
quo, data la diversità e l'autonomia della disciplina transitoria in
materia di giudizio abbreviato rispetto alla corrispondente disciplina codicistica (cfr. sentenza n. 66 del
1990; ordinanze
n.173 del 1990, n. 174 del 1990,
n. 208 del 1990,
n. 210 del 1990,
n. 253 del 1990,
n. 289 del 1990,
n. 301 del 1990,
n. 335 del 1990,
n. 373 del 1990
e n. 385 del
1990);
che,
quanto alla denuncia dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con
il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), senz'altro riferibile al caso
di specie, l'attribuzione al pubblico ministero del potere di formulare
richiesta di giudizio abbreviato comporterebbe la necessita di intervenire
nell'ambito di un sistema normativo complesso ed articolato, con inevitabili
riverberi sulle modalità e sulle sequenze di tale tipo di giudizio,
anche perché un intervento del genere non potrebbe non coinvolgere,
anzitutto, l'art. 2, n. 53, della legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81,
il quale attribuisce al solo imputato la legittimazione a chiedere il giudizio
abbreviato;
che,
di conseguenza, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, della norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale e
dell'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271), sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Asti con ordinanza del 12 febbraio 1990.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8
gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA
Depositata in cancelleria il 10gennaio
1991.