Ordinanza n. 480 del 1990

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ORDINANZA N.480

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e 452, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1990 dal Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Gazzani Maria Rosa, iscritta al no 411 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che Gazzani Maria Rosa, dopo la notificazione del decreto di citazione per il giudizio immediato davanti al Tribunale di Verona, in base all'art. 453, primo comma, del codice di procedura penale, proponeva tempestivamente richiesta di abbreviazione del rito ai sensi dell'art. 458 dello stesso codice, richiesta in ordine alla quale il pubblico ministero esprimeva un dissenso non motivato, conseguentemente determinando il giudice per le indagini preliminari a dichiararla < inammissibile> per l'< inesistenza del 6presupposto" del rito costituito dal consenso del P.M.>;

e che all'udienza davanti al Tribunale competente per il dibattimento l'imputata avanzava nuovamente richiesta di giudizio abbreviato, alla quale, questa volta, il pubblico ministero aderiva;

che, con ordinanza del 27 aprile 1990, il Tribunale di Verona-premesso che gli artt. 453 e seguenti, in relazione agli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale, non autorizzano l'instaurazione del rito abbreviato quando il processo sia ormai pervenuto all'udienza per il dibattimento e che, quindi, la richiesta avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, non essendo dato al giudice del dibattimento instaurato con rito immediato, pure dopo le sentenze costituzionali n. 66 del 1990 e n. 183 del 1990, di < sindacare il dissenso a suo tempo espresso dal P.M.> -ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità degli artt. 438, primo comma, 440, primo comma, 442, secondo comma, 458, primo e secondo comma, 491, primo comma, e 533 del codice di procedura penale, nella parte in cui < non prevedono che il P.M., quando non consente alla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato ex art. 458 C.P.P., debba enunciare le ragioni del suo dissenso> e nella parte in cui < non prevedono che il giudice in sede preliminare (art. 491, c. 1 C.P.P.) possa sindacare il motivato dissenso del P.M. nonchè la decisione del G.I.P. che non ammetta il giudizio abbreviato e, in sede di deliberazione della sentenza (artt. 533 C.P.P.), possa sindacare il dissenso del P.M.

e la mancata ammissione del giudizio abbreviato applicando conseguentemente la riduzione della pena nella misura prevista, in caso di condanna, dall'art. 442 c. 2 C.P.P.>;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Considerato che l'ordinanza di rimessione, nel censurare la mancata previsione della possibilità per il giudice di sindacare il dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato, indica più giudici che potrebbero essere chiamati ad esercitare tale sindacato e più momenti nel corso dei quali il sindacato stesso potrebbe essere esercitato, facendo riferimento, in via doppiamente alternativa, al < < G.I.P. e/o giudice dibattimentale, eventualmente all'esito del dibattimento>;

e che tali indicazioni, oltre a non consentire l'individuazione del petitum effettivamente perseguito, si rivelano anche parzialmente smentite dalle vicende del processo a quo nel corso del quale il pubblico ministero dell'udienza dibattimentale risulta essersi espresso favorevolmente quanto alla richiesta di abbreviazione del rito reiterata dall'imputato all'udienza dibattimentale;

che, quindi, le questioni, cosi come proposte, devono dirsi manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, 440, primo comma, 442, secondo comma, 458, primo e secondo comma, 491, primo comma, e 533 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Verona con ordinanza del 27 aprile 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/10/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/10/90.