SENTENZA N.115
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA, Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2,
lettera a (rectius: art. 1, terzo comma, lett. b)
della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale
statale in attività ed in quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 25
maggio 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Brigenti Claudio Maria e Binarelli
Massimo, iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno
1989.
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza
del 25 maggio 1989 il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 2, lett. a), della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella
parte in cui stabilisce il divieto della cedibilità, pignorabilità e
sequestrabilità della indennità integrativa speciale istituita dalla legge
stessa in favore del personale dello Stato.
Ad avviso del
remittente la disposizione denunciata, a seguito della sentenza n. 878 del
1988 di questa Corte, con la quale é venuta meno la impignorabilità
- per ogni credito vantato nei confronti dei personale - delle retribuzioni
corrisposte dallo Stato, appare intrinsecamente irrazionale e contrastante con
l'art. 3 della Costituzione per l'inammissibile condizione di disparità tra il
dipendente pubblico, che può sottrarre alle azioni esecutive dei suoi creditori
oltre la metà di quanto gli viene corrisposto per la sua opera (sotto la voce
di indennità integrativa speciale), ed il dipendente privato che percepisce un
corrispettivo sottoposto, senza distinzione alcuna nelle sue componenti, alle
azioni esecutive.
Considerato in diritto
1.- Il Pretore di
Roma solleva questione di legittimità costituzionale, in
riferimento dell'art. 3 della Costituzione della disposizione contenuta nella
legge 27 maggio 1959, n. 324, che stabilisce il divieto della cedibilità,
pignorabilità e sequestrabilità della indennità integrativa speciale istituita
dalla legge stessa in favore del personale dello Stato e percepita in corso di
rapporto.
Per un evidente
errore materiale il giudice remittente ha indicato tale norma nell'art. 2, lett. a, della legge - che pone il medesimo divieto in
ordine all'indennità attribuita ai titolari di pensione-anzichè
nell'art. 1, terzo comma, lett. b, che disciplina specificamente il regime
dell'indennità integrativa speciale accessoria alla retribuzione.
Nondimeno il
provvedimento di rimessione è inequivoco
nel delineare correttamente la fattispecie oggetto della controversia (nella
quale è appunto in discussione la pignorabilità della retribuzione complessiva
percepita da un dipendente, in servizio, dell'Istituto Postelegrafonici),
nell'esporre il contenuto normativo della disposizione che pone il detto
divieto di pignorabilità, e nel motivare la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale ai fini della decisione finale; tanto basta per
ritenere la questione inequivocamente riferita alla
disposizione di cui all'art. 1, terzo comma, lett. b, della legge n. 324 del
1959 e, pertanto, l'indicazione dell'ordinanza può essere corretta dalla Corte
(cfr. sentt. nn. 47 del 1962 e 138 del 1986).
2. - Nel merito
la questione è fondata.
Questa Corte, con
la sent. n. 878
del 1988, ha già riconosciuto la illegittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R.
S gennaio 1950, n. 180 (nella parte in cui stabiliva il medesimo divieto in
ordine alla pignorabilità, per crediti non qualificati, delle retribuzioni dei
pubblici dipendenti), affermando, in sintesi, il difetto di ragionevolezza di
tale norma e la lesione del principio di eguaglianza concretantesi
nel risolvere in senso opposto alla regola generale dell'art. 545 del codice di
procedura civile i contrastanti interessi inerenti alla posizione del debitore
ed a quella del creditore; in tal guisa
Dei medesimi
principi non può non farsi applicazione anche nella questione in esame.
La indennità integrativa speciale è stata introdotta dalla
citata legge n. 324 del 1959 al fine di far fronte alle esigenze dei lavoratori
del settore pubblico impiegando uno strumento che desse alla retribuzione una
stabilità adeguata rispetto all'inflazione, con un meccanismo del tutto simile
a quello dell'indennità di contingenza prevista per i dipendenti privati.
L'esenzione dalla
pignorabilità era allora del tutto omogenea al parallelo principio stabilito
per le retribuzioni dei pubblici dipendenti dal richiamato art. 2 del T.U. n. 180 del 1950, sul presupposto che l'esecuzione
coattiva dei crediti sugli emolumenti percepiti dagli impiegati dello Stato
fosse suscettibile di recare turbamento alla funzionalità della pubblica
Amministrazione.
Venuto meno detto
limite con la declaratoria d'incostituzionalità portata dalla citata sent. n. 878 del
1988, la norma in esame continua a determinare una ingiustificabile
condizione di privilegio, relativamente alla sola indennità integrativa, tra i
dipendenti dello Stato ed i dipendenti privati che percepiscono una
retribuzione sottoposta nel suo complesso alle azioni esecutive, pur nei limiti
indicati dall'art. 545 del codice di procedura civile.
Ai fini che qui
interessano, infatti, non vi è dubbio che l'indennità integrativa speciale è da considerare un elemento della retribuzione complessiva
del pubblico dipendente così come l'indennità di contingenza lo è per i
dipendenti privati.
Conseguentemente
il rispetto del principio di eguaglianza impone che il debitore - che sia
pubblico dipendente -risponda parimenti in sede esecutiva delle sue
obbligazioni, anche con l'indennità integrativa speciale, secondo la regola generale stabilita dal l'art. 545 del codice di
procedura civile.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo
comma, lett. b, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al
personale statale in attività ed in quiescenza) nella parte in cui non prevede
la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa
speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un
quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Mauro FERRI,
REDATTORE
Depositata in cancelleria il 09/03/90.