SENTENZA N.
47
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e degli artt.
216, 217 e 218 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 novembre 1960 dal
Pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Pasqualetto Umberto e
Pasqualetto Eucherio, iscritta al n. 28 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 1 aprile 1961;
2) ordinanza emessa il 13 maggio 1961 dalla
Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Mastrandrea
Sebastiano, iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 4 aprile
1962 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio:
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Nel corso del procedimento penale
pendente dinanzi al Pretore di Venezia a carico di Pasqualetto Umberto e
Pasqualetto Eucherio, imputati, fra l'altro, dei reati di cui all'art. 116 del
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (emissione di assegni a vuoto), ed all'art. 2I7
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta semplice), la difesa eccepì la
illegittimità costituzionale dei detti articoli, in relazione agli artt. 76 e
77 della Costituzione.
Il Pretore, ritenuta rilevante e non
manifestamente infondata la questione, con ordinanza 15 novembre 1960,
sospendeva il giudizio, rinviando gli atti alla Corte costituzionale.
Nell'ordinanza il Pretore rileva che i
decreti legislativi n. 1736 del 1933 e n. 267 del 1942 furono emanati in virtù
della delega contenuta nelle leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 4 giugno 1931,
n. 659, le quali non prevedevano l'emanazione di norme penali da parte del Governo.
Si sarebbe così verificato un eccesso dai limiti della delega - stessa, in
contrasto con quanto disposto dall'art. 76 della Costituzione. Tale vizio,
anche se riguardante leggi anteriori alla entrata in vigore della Costituzione,
sarebbe rilevabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale.
L'ordinanza, notificata il 6 dicembre 1960
al Presidente del Consiglio dei Ministri, é stata comunicata ai Presidenti dei
due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 83 del 1 aprile 1961.
Nessuno si é costituito dinanzi a questa
Corte.
2. - Nel corso del procedimento penale
pendente davanti alla Corte d'appello di Bologna a carico di Mastrandrea
Sebastiano, imputato dei delitti di cui agli artt. 216 (bancarotta fraudolenta),
217 (bancarotta semplice) e 218 (ricorso abusivo al credito) del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, la difesa eccepì l'illegittimità costituzionale delle dette norme
per eccesso dall'ambito della delega legislativa, sia per motivi analoghi a
quelli di cui all'ordinanza del Pretore di Venezia, innanzi menzionata, sia per
violazione dell'altro precetto di cui all'art. 76 della Costituzione, secondo
cui la legge delegante deve contenere una limitazione temporale dell'esercizio
della potestà delegata, mentre nessuna limitazione del genere sarebbe stabilita
nelle richiamate leggi di delega.
La Corte d'appello, con ordinanza 13 maggio
1961, dichiarava manifestamente infondata la prima questione, ma non la
seconda, che riteneva di sottoporre alla Corte costituzionale nei termini
enunciati dalla difesa del Mastrandrea.
L'ordinanza, notificata il 20 maggio 1961
al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due
rami del Parlamento, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 29
luglio 1961.
3. - In questa seconda causa si é
costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura rileva, preliminarmente, che
nell'ordinanza di rinvio la Corte d'appello di Bologna, nell'enunciare i
termini della questione di legittimità costituzionale sottoposta alla Corte, ha
fatto specifico riferimento solo all'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n.
2814, ed all'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659.
L'art. 2 suddetto riguarderebbe soltanto
l'obbligo per il Governo di sottoporre il progetto del decreto contenente il
nuovo Codice di commercio al parere delle competenti Commissioni parlamentari,
e la legge n. 659 del 1931, a sua volta, riguarderebbe soltanto la facoltà del
Governo di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice stesso.
Risultando osservati i detti incombenti, inconferente sarebbe il richiamo alle
norme indicate nell'ordinanza di rinvio.
Comunque l'Avvocatura, nel caso potessero
superarsi questi rilievi - in ordine ai quali, peraltro, non formula specifiche
conclusioni -, osserva, nel merito, che la questione é infondata, poiché, in
materia di sindacato di legittimità costituzionale per eccesso di delega di
provvedimenti legislativi anteriori alla Costituzione, occorre richiamarsi ai
principi vigenti per il precedente ordinamento costituzionale dello Stato. E
fra tali principi non vi sarebbe quello della prefissione di un termine da
parte del legislatore delegante al legislatore delegato, così come dovrebbe
argomentarsi ex art. 3, n. 1, della legge n. 100 del 31 gennaio 1926, ed in
base alla sentenza
della Corte costituzionale 24 gennaio 1957, n. 37, la quale avrebbe sostanzialmente identificato i detti principi
soltanto nell'obbiettiva esistenza della delega e nell'obbligo per il Governo
di mantenersi nei limiti da questa segnati.
La proposta questione dovrebbe, pertanto,
essere dichiarata infondata.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause, per identità di oggetto,
vanno riunite e decise con unica sentenza.
2. - Non ha importanza il rilievo, in
ordine al quale la stessa Avvocatura dello Stato non ha inteso formulare
specifiche conclusioni, che nell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna
siano stati erroneamente citati gli articoli di legge che hanno dato luogo alla
questione di legittimità costituzionale devoluta al giudizio di questa Corte.
Si tratti di mero errore materiale o propriamente di errore, a giudizio della
Corte ciò non rileva quando, come nel caso in esame, chiari, e per giunta
semplici, sono i termini della questione. Nella sua ordinanza, infatti, la
Corte d'appello di Bologna precisa siffatti termini, riferendosi ad una
"mancata osservanza del principio costituzionale secondo cui la legge
delegante deve contenere una limitazione temporale della delega stessa".
Nel senso della non importanza dell'erronea citazione degli articoli di legge
ritenuti costituzionalmente illegittimi, quando però é chiaro qual é la
questione di costituzionalità da decidere, é costante la giurisprudenza di
questa Corte (vedi, fra le altre, le sentenze
22 gennaio 1957, n. 28; 4 luglio
1957, n. 122).
3. - La questione sollevata dalla Corte
d'appello di Bologna deve essere per prima esaminata, perché decisiva ed
assorbente rispetto alla questione sollevata dal Pretore di Venezia, che é
circoscritta all'esame della legittimità o meno delle disposizioni penali in
materia di bancarotta semplice e di emissione di assegni a vuoto per assunto
eccesso dalla delega legislativa. Infatti, qualora quella questione fosse
fondata, cadrebbero tutte le disposizioni della legge delegata, e con esse le
disposizioni cui si riferisce il Pretore di Venezia, e sarebbe, quindi,
frustraneo passare all'esame dell'eccesso dalla delega da quest'ultimo
denunciato.
Ma la detta questione non ha fondamento.
La Corte costituzionale nell'ammettere il
sindacato di legittimità sulle leggi delegate anteriori alla Costituzione ha
precisato che la sua indagine deve essere rivolta all'accertamento
dell'esistenza della delega legislativa e della limitazione, posta al Governo
ed insita nella delega, di mantenersi entro i confini della medesima (sentenza
24 gennaio 1957, n. 37). Con la sentenza dell'11
luglio 1961, n. 53, ha
riaffermato l'ammissione del sindacato di legittimità costituzionale sulle
leggi delegate anteriori alla Costituzione, ed ha precisato che ciò deve
avvenire in riferimento non alle norme della Costituzione in materia, bensì ai
"principi generalmente validi in tutti gli ordinamenti in cui viga la
divisione dei poteri". Di questo criterio la Corte faceva puntuale
applicazione, negando che potesse essere motivo di illegittimità di una legge
di delegazione anteriore alla Costituzione l'inosservanza di questa o quella
norma dell'art. 76 della Costituzione, "segnatamente di quelle che
impongono la determinazione di principi: o criteri direttivi o la fissazione di
un termine di tempo". E tale pronuncia va confermata.
4. - Nemmeno fondata é la questione
proposta dal Pretore di Venezia, circa l'eccesso dalla delega, sul riflesso che
le leggi deleganti non prevedevano l'emanazione di norme penali
Anche tale questione é stata varie volte
esaminata da questa Corte e ritenuta non fondata, e segnatamente con la
ricordata sentenza
dell'11 luglio 1961, n. 53. Con
questa, infatti, la Corte a proposito proprio dell'art. 116 del R.D. 21
dicembre 1933; n. 1736, che é l'articolo sul quale si é soffermato il Pretore
di Venezia e che riguarda la sanzione penale per la emissione di assegni a
vuoto, ebbe espressamente ad escludere che la mancanza di esplicita menzione
nella norma delegante dell'adozione di disposizioni penali non abbia dato al
Governo il potere di includere nel nuovo Codice quelle disposizioni, giacché
"l'ampia formula della delegazione, la circostanza che il Codice di
commercio già prevedesse e punisse, sia pure con diverse previsioni, i reati
connessi con la materia degli assegni bancari, e la necessità di armonizzare
queste norme con i criteri e gli orientamenti del nuovo Codice penale,
consentivano di affermare che il legislatore delegato non aveva travalicato i
limiti della delega concessagli". Questi principi, che qui vanno
riaffermati, sono integralmente applicabili in riferimento anche all'altra
disposizione citata dal Pretore di Venezia, ossia l'art. 217 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, riguardante la bancarotta, giacché la legge di delegazione in
base alla quale fu emanato il detto decreto, contenente le disposizioni sul
fallimento, é la stessa legge presa in considerazione nella richiamata sentenza
di questa Corte. Di più, la materia dei reati fallimentari era già contemplata
nei precedenti codici che prevedevano e punivano la bancarotta semplice e
fraudolenta, sia pure sotto aspetti e con sanzioni in parte diversi da quelli
riscontrabili nella legge fallimentare attuale, ma in modo equivalente e con
corrispondenza delle pene.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riunisce i due giudizi indicati in
epigrafe;
dichiara non fondate:
- la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 216, 217 e 218 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
proposta dalla Corte d'appello di Bologna, con ordinanza 13 maggio 1961, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione;
- la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e del citato
art. 217 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, proposta dal Pretore di Venezia, con
ordinanza 15 novembre 1960, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1962.