SENTENZA N.
53
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, promosso con ordinanza emessa il 20
febbraio 1960 dal Pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di
Ivancich Guido, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 del 4 giugno 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 giugno
1961 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale
davanti al Pretore di Trieste, la difesa dell'imputato dott. Guido Ivancich
sollevò la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D.
21 dicembre 1933, n. 1736, che contiene disposizioni penali in materia di
emissione di assegni bancari, in relazione agli artt. 76 e 77 della
Costituzione. Il Pretore, ritenuta la questione rilevante per la definizione del
giudizio di merito e non manifestamente infondata, sospese il giudizio e rinviò
gli atti a questa Corte con ordinanza che é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 4 giugno 1960.
2. - Da quanto si legge nell'ordinanza, le
questioni di legittimità costituzionale sarebbero due: in primo luogo, la norma
impugnata violerebbe il limite della delega legislativa conferita al Governo,
in quanto le norme di delegazione contenute nella legge 30 dicembre 1923, n.
2814 (delega ad emanare nuovi Codici), e nella legge 4 giugno 1931, n. 659
(delega al Governo di pubblicare anche separatamente singoli libri o titoli del
nuovo Codice di commercio), non delegavano esplicitamente il Governo ad emanare
norme penali.
In secondo luogo, sarebbero illegittime anche
le norme di delegazione in quanto non osservano i precetti della Costituzione
in tema di delegazione (principi e criteri direttivi, tempo limitato, oggetto
definito).
3. - Nel presente giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 24 marzo 1960.
La difesa dello Stato premette che l'esame
della legittimità costituzionale delle deleghe legislative anteriori
all'entrata in vigore della Costituzione deve essere limitato al controllo
della esistenza e della estensione della delega; sarebbe questa la costante
giurisprudenza della Corte.
Ora la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, ha
conferito al Governo poteri amplissimi per l'emanazione di nuovi Codici di
commercio, per la marina mercantile e di procedura civile, poteri specificati
ed ampliati con leggi successive e per il Codice di commercio con la ricordata
legge 4 giugno 1931, n. 659.
Di più, la portata di queste norme sarebbe
stata oggetto di interpretazione autentica con la legge 19 maggio 1941, n. 501,
giusta la quale la delega al Governo doveva intendersi come estesa non soltanto
alle materie contenute nei Codici preesistenti, ma anche a quelle connesse e
tale da consentire al legislatore delegato di sistemare in maniera più organica
tutta la materia "sia dando ai nuovi Codici contenuto e denominazione
diversi, sia disciplinando particolari istituti in leggi distinte".
In questo quadro trova collocazione il
decreto già ricordato del 21 dicembre 1933 che disciplina l'assegno bancario.
Stando così le cose, non era necessario un
esplicito conferimento di poteri per la emanazione di norme penali, sia perché
queste in taluni istituti si collegano così strettamente alla materia della
quale vogliono assicurare la tutela penale che la delega relativa a quegli
istituti si estende necessariamente, senza bisogno di specificazione, anche
alle norme penali, sia perché la delega con tenuta nella legge del 1923 e nelle
successive leggi, consentendo di regolare la materia contenuta nel Codice di
commercio, autorizzò il Governo ad emanare anche le norme penali, visto che
queste erano già ampiamente contenute nel vecchio Codice di commercio. In
particolare l'art. 344 di questo Codice stabiliva sanzioni penali per le stesse
ipotesi di reati previste dall'art. 116 del R.D. n. 1736 del 1933.
L'Avvocatura conclude chiedendo di
dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma
impugnata.
La parte privata non si é costituita.
4. - Nell'udienza del 21 giugno 1961,
l'Avvocatura dello Stato si é rimessa alle argomentazioni e alle conclusioni
contenute nelle difese scritte.
Considerato
in diritto
1. - I quesiti ai quali la Corte deve
rispondere sono due: il primo relativo alla legittimità costituzionale delle
leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 4 giugno 1931, n. 659, che autorizzavano il
Governo, l'una ad emanare un nuovo Codice di commercio, l'altra a pubblicare di
questo medesimo Codice separatamente libri o titoli; il secondo relativo alla
legittimità dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, che prevede e
punisce reati connessi con la materia dell'assegno bancario. In altri termini,
la Corte deve accertare la legittimità costituzionale delle leggi di
delegazione e di alcune norme della legge delegata.
Peraltro, nella sostanza i due quesiti,
piuttosto che due questioni distinte, rappresentano due aspetti di una medesima
questione di costituzionalità: quella delle norme contenute nel ricordato art.
116 del decreto delegato n. 1736 del 1933 che é poi anche la questione proposta
dall'ordinanza del Pretore di Trieste. Tuttavia essa é infondata sia sotto
l'uno, sia sotto l'altro aspetto.
2. - La Corte ha già affermato la sua
competenza a conoscere della legittimità costituzionale delle delegazioni
legislative anteriori alla entrata in vigore della Costituzione, ma ha anche
segnato quali sono i limiti dei quali occorre ricercare l'osservanza da parte
del legislatore delegante e di quello delegato nell'esercizio dei rispettivi
poteri: limiti che, come é ovvio, non possono essere puntualmente quelli
segnati dalle norme contenute nell'art. 76 della Costituzione, ma discendono da
principi generalmente validi in tutti gli ordinamenti in cui viga la divisione
dei poteri (cfr. sentenza
n. 37 del 24 gennaio 1957).
Più specificamente, e per rimanere nei
confini del presente giudizio, questi limiti possono essere così stabiliti: la
legittimità di una delegazione legislativa discende dall'esistenza di una legge
di delegazione che abbia a oggetto una materia chiaramente definita e dalla
osservanza, da parte del legislatore delegato, dell'estensione data alla
delega. Codesti limiti, in conseguenza, possono essere diversi per ciascuna delegazione,
ma, una volta posti, devono trovare da parte del Governo puntuale osservanza.
Non può perciò essere motivo di illegittimità di una legge di delegazione
anteriore alla entrata in vigore della Costituzione, l'inosservanza di questa o
di quella norma dell'art. 76 Cost., segnatamente di quelle che impongono la
determinazione di principi e criteri direttivi o la fissazione di un termine di
tempo, alle quali si richiama l'ordinanza del Pretore di Trieste.
3. - Le due ricordate leggi di delegazione
autorizzavano, come s'é visto, il Governo a emanare un nuovo Codice di
commercio e a pubblicare separatamente libri o titoli di questo medesimo nuovo
Codice: il decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, si tenne esattamente nell'ambito
della delegazione. Non vale opporre, come oppone l'ordinanza, che né la prima,
né la seconda legge di delegazione autorizzassero il Governo a emanare norme
penali. L'ampiezza della delegazione, la circostanza che già il Codice di
commercio nell'art. 344 prevedeva e puniva, sia pure con diverse previsioni
sanzionate da pene diverse, i reati connessi con la materia degli assegni
bancari, la necessità di armonizzare queste norme con i criteri e gli
orientamenti del nuovo Codice penale già pubblicato nel frattempo, consentono
di affermare che il legislatore delegato non travalicò i limiti segnati dalla
delega, che deve, pertanto, ritenersi esercitata legittimamente.
Dal che consegue che é superfluo richiamare
la legge 19 maggio 1941, n. 501, che, interpretando autenticamente le
delegazioni precedenti per la emanazione di nuovi Giudici, consentì di
disciplinare anche le materie connesse con i Giudici preesistenti, ma da questi
non regolate, e di procedere alla sistemazione più organica di queste materie,
sia dando contenuto e denominazione diversa ai nuovi Codici, sia disciplinando
particolari istituti con leggi distinte.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione,
sollevata con ordinanza del Pretore di Trieste del 20 febbraio 1960, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 116 del R D. 21 dicembre 1933, n. 1736.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1961.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1961.