ORDINANZA N.91
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitą costituzionale
dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la
determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni
1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4,
5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), degli artt. 10 e 15
del d.P.R.29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con
ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Pordenone sul ricorso proposto da Bertagno
Giuseppe contro l'Ufficio imposte dirette di Pordenone, iscritta al n. 450 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 gennaio
1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che
che dette norme sono censurate nella parte in
cui, stabilendo, ai fini dell'I.R.PE.F.,
l'imputazione del reddito al soggetto che lo produce, con esclusione dalla
categoria dei soggetti d'imposta dei familiari di questo sprovvisti di redditi
propri, hanno l'effetto di impedire al primo la deduzione - se non in misura
fissa- degli oneri sopportati nell'interesse dei secondi, ed in particolare
prescrivono che gli interessi passivi corrisposti per la casa di abitazione
della famiglia non possono essere dedotti dal reddito complessivo del nucleo
familiare e, quindi, anche dal reddito del coniuge che li ha effettivamente
sostenuti, ma soltanto da quello del coniuge intestatario del bene; che, ad
avviso dell'organo remittente, il coniuge convivente risulta discriminato nei
confronti di quello separato, al quale č consentito dedurre interamente
l'assegno corrisposto; che, inoltre, il sistema fiscale denunciato č in
contrasto con il regime civilistico ispirato, dopo la riforma del diritto di famiglia,
al principio della comunione dei beni tra i coniugi;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la
inammissibilitą o manifesta infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte ha gią dichiarato
non fondata (sentenza
n. 76 del 1983) e, successivamente, manifestamente infondata (ordinanza n. 114
del 1989) la questione ora sollevata;
che non sono dedotti motivi nuovi sui quali
possa fondarsi una diversa decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della questione
di legittimitą costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre
1976, n.751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui
redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in
materia tributaria), degli artt. 4, 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13
aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche), degli artt. 10 e 15 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche), in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della
Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di
Pordenone con l'ordinanza in epigrafe.
Cosģ deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/02/90.