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ORDINANZA N.91

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimitą costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4, 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), degli artt. 10 e 15 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone sul ricorso proposto da Bertagno Giuseppe contro l'Ufficio imposte dirette di Pordenone, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, sul ricorso presentato da Bertagno Giuseppe contro l'iscrizione a ruolo per I.R.PE.F. e I.LO.R. relativa all'anno 1982 e relativi oneri accessori, ha sollevato questione di legittimitą costituzionale degli artt. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, 4, 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597 in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione;

che dette norme sono censurate nella parte in cui, stabilendo, ai fini dell'I.R.PE.F., l'imputazione del reddito al soggetto che lo produce, con esclusione dalla categoria dei soggetti d'imposta dei familiari di questo sprovvisti di redditi propri, hanno l'effetto di impedire al primo la deduzione - se non in misura fissa- degli oneri sopportati nell'interesse dei secondi, ed in particolare prescrivono che gli interessi passivi corrisposti per la casa di abitazione della famiglia non possono essere dedotti dal reddito complessivo del nucleo familiare e, quindi, anche dal reddito del coniuge che li ha effettivamente sostenuti, ma soltanto da quello del coniuge intestatario del bene; che, ad avviso dell'organo remittente, il coniuge convivente risulta discriminato nei confronti di quello separato, al quale č consentito dedurre interamente l'assegno corrisposto; che, inoltre, il sistema fiscale denunciato č in contrasto con il regime civilistico ispirato, dopo la riforma del diritto di famiglia, al principio della comunione dei beni tra i coniugi;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilitą o manifesta infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha gią dichiarato non fondata (sentenza n. 76 del 1983) e, successivamente, manifestamente infondata (ordinanza n. 114 del 1989) la questione ora sollevata;

che non sono dedotti motivi nuovi sui quali possa fondarsi una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimitą costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n.751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4, 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Pordenone con l'ordinanza in epigrafe.

Cosģ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26/02/90.