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SENTENZA N. 76
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott.
Arnaldo MACCARONE
Prof.
Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. l,
comma terzo, 3 e 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la
determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni
1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), 4, 5, comma
primo, 17, 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 aprile 1980 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Roma su ricorso di Tosca Mario, iscritta al n. 898 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41 dell'11 febbraio 1981;
2) due ordinanze emesse il 29 settembre 1980 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Roma su ricorsi proposti dall'Ufficio II.DD.
di Roma contro Zammuto
Giorgio, iscritte, rispettivamente, ai nn. 229 e 230
del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981.
Visti gli atti di costituzione di Zammuto
Giorgio e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982
il Giudice relatore Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Lucio V. Moscarini
per Zammuto Giorgio e l'avvocato dello Stato Giovanni
Albisinni per l'Amministrazione finanziaria dello
Stato e per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 26 aprile 1980, la Commissione tributaria
di primo grado di Roma, sezione XIV, ha dichiarato non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della
Costituzione - dell'art. 1, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751
(Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei
coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia
tributaria), degli artt. 4, 5,
comma primo, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni
alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche), nella parte in cui tali articoli:
- prescrivono che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) il reddito sia imputato al soggetto che lo
produce, ed escludono dalla categoria dei soggetti d'imposta i familiari
sprovvisti di redditi propri;
- vietano al soggetto che produce il reddito, di dichiarare la quota (del
reddito prodotto) destinata ad altri membri della famiglia, e di dedurre oneri
sopportati nell'interesse di questi;
- prescrivono che gli oneri per gli interessi passivi pagati per
l'acquisto della casa di abitazione della famiglia, non possono essere detratti
dal reddito complessivo del nucleo familiare, e quindi anche dal reddito del
coniuge che li ha effettivamente sostenuti, ma soltanto dal reddito del coniuge
intestatario del bene;
- prevedono detrazioni fisse d'imposta per le persone a carico.
Sospeso il giudizio in corso, ha perciò ordinato la trasmissione degli
atti a questa Corte.
La questione é sorta in seguito al ricorso, in data 18 maggio 1977, di un
contribuente, Mario Tosca, contro la cartella esattoriale notificatagli per
l'imposta sui redditi dell'anno 1974.
Coniugato, con due figli, ed unico fra i componenti la famiglia a
produrre un reddito (da lavoro dipendente), il Tosca sosteneva di aver diritto
a dedurre dal reddito stesso (cosa che aveva fatto nella dichiarazione
presentata per l'anno suddetto) l'eccedenza (rispetto al reddito catastale, di
lire 420.000) degl'interessi pagati nello stesso anno per il mutuo ipotecario
gravante sull'appartamento, intestato alla moglie, in cui la famiglia abitava.
Sosteneva, altresì, che come "oneri deducibili" dovevano essere riconosciuti
a suo favore i contributi da lui versati, a nome della
moglie, all'I.N.P.S., per garantirle una pensione di
vecchiaia. Avendo l'Ufficio, in base alla normativa dettata con la legge n. 751
del 1976 (in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 179 dello
stesso anno, dichiarativa della illegittimità costituzionale delle preesistenti
norme concernenti il c.d. "cumulo dei redditi dei coniugi"), per la
regolamentazione dell'IRPEF per il 1974 e anni precedenti, escluso tale deducibilità, il ricorrente chiedeva che, previo giudizio
di legittimità costituzionale, da promuoversi in
riferimento agli artt. 2,3 e 47 della Costituzione,
fosse riconosciuto dalla Commissione il suo diritto a dedurre dal proprio
reddito i suindicati oneri da lui sostenuti a nome della moglie.
Esposti sommariamente questi dati di fatto, nell'ordinanza di rinvio si
osserva che, avendo l'amministrazione finanziaria, nel disattendere le pretese
del Tosca, fatto specificamente applicazione dell'art. 1, comma terzo, della
citata legge n. 751 del 1976 (in virtù del quale, appunto, "gli oneri
previsti dall'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597", erano considerati deducibili non più, come prima della sentenza
della Corte costituzionale, dai redditi cumulati dei coniugi, ma dal reddito
complessivo del coniuge che li aveva sostenuti), la verifica della legittimità
costituzionale di tale norma é senz'altro rilevante nel giudizio a quo: la
decisione della controversia dipende infatti
esclusivamente dall'esito di tale verifica. Peraltro - soggiunge la Commissione - la nuova
questione da sottoporre alla Corte (dopo la sentenza n. 179 del
1976), non può limitarsi a questa disposizione, ma investe necessariamente
- benché non direttamente applicati dall'Ufficio imposte
- anche gli altri articoli della legge n. 114 del 1977 e del d.P.R. n. 597 del 1973, di cui con essa
si é prospettata la illegittimità costituzionale. É, infatti, da presumere,
secondo il giudice a quo, che, emanando le leggi n. 751 del 1976 e n. 114 del
1977, il legislatore ordinario non abbia voluto retroattivamente imporre ai coniugi obbligazioni tributarie più gravose di quelle già
derivanti dall'applicazione delle leggi anteriori, "nel testo epurato"
dalla sentenza della Corte costituzionale.
L'art. 1, comma terzo, della legge n. 751 del 1976, va perciò ritenuto norma meramente dichiarativa di una regola
implicita del regime della tassazione separata dei coniugi instauratosi in
seguito a quella sentenza. É poi incontestabile - prosegue l'ordinanza di
rinvio - che il divieto (in cui la disposizione del citato art. 1, comma terzo,
rientra) di dedurre dal reddito prodotto dal contribuente le somme destinate a
far fronte ai bisogni e agli oneri dei familiari, a sua volta altro non é che
la naturale conseguenza della regola principale, che (salvo eccezioni
irrilevanti) assegna esclusivamente alle detrazioni fisse per i familiari a
carico, la funzione di dosare il carico fiscale secondo la composizione delle
famiglie. Dimodoché - se ne conclude - se
incostituzionale fosse quel divieto, occorrerebbe sradicarlo dall'ordinamento
tributario con una operazione ben più profonda della
semplice eliminazione dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 751.
Nell'attuale regolamentazione dell'IRPEF - prosegue l'ordinanza di rinvio -
continuano infatti ad essere esclusi dalla categoria
dei soggetti d'imposta il coniuge e i familiari del contribuente che non
producono reddito. Le detrazioni previste a loro riguardo seguitano inoltre ad
essere stabilite in misure modeste e corrispondenti, per di più, a quote di
reddito decrescenti col crescere del reddito complessivo. In tali detrazioni
non si tiene quindi alcun conto della quota di reddito che ciascun soggetto
destina (ed é obbligato a destinare), al mantenimento della famiglia, senza
poterne liberamente disporre. Inoltre, per il coniuge sprovvisto di reddito -
sottolinea ancora il giudice a quo - mentre, in caso
di convivenza, il contribuente ha diritto alla sola detrazione in misura fissa,
in caso di separazione legale o di annullamento o scioglimento del matrimonio,
ha diritto alla deduzione per intero degli assegni dovuti, con una disparità di
trattamento sicuramente irrazionale, dato che la situazione economica di un coniuge
si comunica all'altro assai più quando esiste l'unità familiare che quando
questa é spezzata.
Queste norme del regime tributario della famiglia, non sottoposte al
giudizio della Corte, e perciò non esaminate, nella controversia sul cumulo dei
redditi, sopravvissute quindi alla decisione adottata con la sentenza n. 179 del
1976 e ribadite dalle leggi successive (fra le quali la Commissione tributaria
comprende anche le disposizioni per cui continuano ad
essere imputati ai genitori i redditi dei figli minori) secondo l'ordinanza di
rinvio sono inoltre strettamente collegate ad una nozione del presupposto
dell'IRPEF diversa da quella definita dall'art. 1 del d.P.R.
n. 597 del 1973. Secondo questo articolo é infatti, il
possesso, e non già la mera produzione del reddito, che concorre a formare la
capacità contributiva. Invece, nel disciplinare il trattamento fiscale dei
redditi familiari (al di fuori dell'ambito di applicazione di certe disposizioni
in materia di impresa familiare, conformi a quel principio, aggiunte all'art. 5
del d.P.R. n. 597 del 1973 con la legge 2 dicembre
1975, n. 576) il legislatore-tralasciando di considerare che la donna casalinga
e gli altri familiari sprovvisti di redditi propri non sono "carichi
detraibili" ma soggetti che vivono nella famiglia, hanno diritto al
mantenimento, e perciò, anche se non concorrono a produrli, partecipano al
possesso dei redditi familiari-ha preso di mira non più il possesso, ma la
produzione del reddito. Così disponendo, però, imputando ai soggetti che
producono il reddito anche le quote destinate ad altri, e riversando sui primi
l'intero carico tributario, con aliquote progressive, il legislatore ordinario
non ha rispettato gli artt. 3 e 53 della
Costituzione. Ad avviso della Commissione, infatti, nell'ipotesi di redditi
prodotti da un solo soggetto, il trattamento fiscale risulta irrazionalmente
più gravoso di quello riservato alle famiglie nelle quali lo stesso reddito
complessivo sia prodotto dai due coniugi o comunque da
più dei suoi componenti. Per contro, prelievi fiscali non molto diversi vengono effettuati su redditi di pari ammontare, sia se
prodotti da un soggetto che debba in parte destinarli al mantenimento dei
familiari, sia se prodotti da un soggetto che ne abbia invece l'intera
disponibilità.
D'altro canto-soggiunge il giudice a quo - a parte la già rilevata
disparità di disciplina fra i casi in cui il coniuge a carico sia convivente e
quello in cui sia invece separato - disparità che già di per sé costituisce una
minaccia per l'unità familiare - più in generale é da ritenersi che la tutela
della famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.) avrebbe
anch'essa richiesto l'adozione di sistemi idonei a commisurare il carico
tributario all'entità dei redditi familiari, oltre che alle esigenze da
soddisfare in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare. Ed in
proposito la Commissione
ricorda l'invito rivolto nella motivazione della sentenza n. 179
della Corte costituzionale al legislatore perché fosse
predisposta una nuova disciplina che riconosca ai coniugi, in un sistema
ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi, la
facoltà di optare per "un differente sistema di tassazione (espresso in un
solo senso o articolato in più modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo
della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e
lavoratrice". I1 denunciato sistema fiscale, inoltre, appare in contrasto
con l'attuale regime civilistico dei rapporti
patrimoniali fra i coniugi, ispirato, dopo la recente riforma del diritto di
famiglia, al principio della comunione legale (art. 177 cod. civ.), secondo il
quale la casa di abitazione della famiglia, acquistata in epoca successiva al
matrimonio, dovrebbe far parte dei beni oggetto della comunione, e la deduzione
degli oneri, di conseguenza, ragionevolmente consentita dal reddito di entrambi
i coniugi.
Infine, se la disciplina della tassazione dei redditi familiari vigente
in Italia si pone a confronto con i sistemi che, pur in assenza di preminenti
norme costituzionali, sono stati adottati in materia in altri paesi (sistema
dello splitting, come in U.S.A. e nella
Germania federale, o del quoziente familiare, come in Francia, o altri
congegni, fondati su abbattimenti alla base, come in Canada, Danimarca, ecc.)
l'esito non appare favorevole al nostro legislatore, risultando confermato, ad
ogni modo, che ad una imposizione equa dei redditi familiari si perviene
soltanto se si riconosca che i membri della famiglia, specie se non possiedono
redditi propri, sono soggetti che partecipano al possesso del reddito familiare
complessivo, con le debite conseguenze. Libero il legislatore di assumere a
modello, nelle sue future scelte, l'uno o l'altro dei suddetti sistemi é chiaro
però - conclude la
Commissione - che la giustizia, e il rispetto dei precetti
costituzionali, non potranno essere ripristinati se le denunciate regole del
vigente regime tributario della famiglia non verranno
eliminate.
2. - Adempiute le formalità di rito per le notifiche, comunicazioni e
pubblicazione dell'ordinanza, con atto 3 marzo 1981 é intervenuta in giudizio,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo
che la Corte
dichiari manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 751 del 1976, e inammissibili, o
comunque infondate, le altre eccezioni sollevate.
L'art. 1, comma terzo, della legge n. 751 del 1976, norma di carattere
transitorio (come tutte le altre contenute in quella legge) e diretta a
regolare la tassazione separata dei redditi dei coniugi per l'anno 1974, é
stato emanato - osserva l'Avvocatura - proprio in applicazione delle statuizioni
contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1976.
Dichiarata, con questa sentenza, la illegittimità
costituzionale delle disposizioni che, sia in materia di imposta complementare
che di IRPEF, prevedevano il cumulo dei redditi dei coniugi, era del tutto
logico che gli oneri (cui fa per l'appunto riferimento il citato art. 1, comma
terzo, della legge n. 751), previsti dall'art. 10 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597, risultanti dalla dichiarazione unica presentata
nell'anno 1975, dovessero essere riconosciuti come oneri deducibili dal reddito
complessivo della persona tenuta a sostenerli, e non da quello del coniuge.
Quanto poi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, comma primo, 17 e 20 della legge n. 114 del 1977, l'Avvocatura obietta
che la controversia portata all'esame della Commissione tributaria riguardava
la dichiarazione presentata dal Tosca per i redditi conseguiti nell'anno 1974,
per la quale andavano applicate le disposizioni transitorie della legge n. 751
del 1976 e non le norme della legge n. 114 del 1977, onde la irrilevanza
della questione per quanto riguarda queste ultime.
Secondo l'Avvocatura, inoltre, le denunce di incostituzionalità appaiono
articolate in termini vaghi e generici, per cui non é
dato stabilire in che cosa consisterebbero le ipotizzate violazioni dei
precetti costituzionali. Inammissibile, anche sotto questo profilo, oltre che
per la notata irrilevanza, la questione sarebbe comunque infondata, anche nel
merito, nessuna delle norme costituzionali invocate risultando violata.
A conclusioni del tutto simili (irrilevanza, genericità e
indeterminatezza dei motivi, insussistente violazione dei principi costituzionali
invocati) l'Avvocatura perviene anche riguardo alla denunciata illegittimità
costituzionale degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
3. - Analoghe censure, nei confronti degli artt.
3 e 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751, e degli artt.
19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sono state formulate, in riferimento agli artt. 53,
nonché 3, 29 e 31 della Costituzione, con altre due ordinanze, entrambe emesse
in data 29 settembre 1980, e di contenuto pressocché
identico, della Commissione tributaria di secondo grado di Roma, sezione XII.
Gli artt. 3 e 6 della legge n. 751 del 1976, vengono impugnati "in quanto prescrivono d'obbligo
l'accertamento dei redditi dei coniugi separatamente"; gli artt. 19 e 20 della legge n. 114 del 1977, a loro volta,
"in quanto prescrivono che gli oneri per gli interessi pagati per
l'acquisto della casa di abitazione della famiglia non possono essere detratti
dal reddito complessivo del nucleo familiare, e quindi anche dal reddito del
coniuge che li ha effettivamente sostenuti, e prevedono detrazioni fisse per le
persone a carico".
Le due ordinanze sono state emanate nel corso di altrettanti
procedimenti, promossi con appelli dell'Ufficio imposte contro le decisioni
della Commissione tributaria di primo grado di Roma, sezione XII, e
rispettivamente, XXIX, in data 24 aprile e 3 ottobre 1979, con le quali erano
stati accolti i ricorsi a suo tempo proposti da Giorgio Zammuto,
in riferimento alle dichiarazioni per l'IRPEF da lui
presentate per il 1974 (primo ricorso) e per il 1975 (secondo ricorso) contro
gli accertamenti (e conseguenti maggiorazioni di imposta) con cui l'Ufficio, in
applicazione dell'art. 3 della legge n. 751 del 1976, e, rispettivamente, degli
artt. 19 e 20 della legge n. 114 del 1977, aveva
escluso che potessero conteggiarsi a suo favore - come il contribuente aveva
fatto nelle sue dichiarazioni - come "oneri deducibili" dal suo
reddito, gli interessi passivi del mutuo ipotecario gravante sull'appartamento
in cui egli e la moglie abitavano. L'appartamento - il
cui reddito catastale era inferiore al minimo imponibile - era infatti intestato alla moglie dello Zammuto,
Lozzi Elena, non in possesso di altri redditi, per
cui al pagamento degli interessi aveva dovuto provvedere il marito.
I ricorsi dello Zammuto affinché tali pagamenti
fossero di conseguenza riconosciuti come oneri deducibili dal proprio reddito,
erano stati accolti nelle su indicate decisioni della
Commissione di primo grado, per ragioni svolte - pacifici i fatti suesposti -
in linea di diritto, interpretando la legge tributaria alla luce dei principi
del codice civile, sugli stretti e reciproci obblighi cui, anche sul piano
economico, sono improntati i rapporti fra i coniugi, e della stessa
Costituzione, sulla garanzia della unità della famiglia, e con particolare
riferimento, altresì, nella prima pronuncia, al dovere giuridico del marito, in
situazioni come quelle del caso di specie, di pagare gl'interessi del mutuo, e,
nella seconda, con riferimento alla lettera dell'art. 20, comma secondo, delia legge n. 114 del 1977, il quale, disponendo che
"gli oneri previsti dall'art. 10 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che
li ha sostenuti", starebbe a significare che in casi come quelli di specie,
la deduzione dovrebbe operarsi dal reddito del coniuge che, provvedendo al
pagamento degli interessi passivi, tali oneri abbia effettivamente sostenuto.
Impugnate tali decisioni dall'Ufficio, anche lo Zammuto
interponeva, in via incidentale, appello, chiedendo in via subordinata che nei
riguardi delle disposizioni di legge su cui l'Ufficio fondava le proprie
pretese, fosse sollevata questione di legittimità costituzionale.
Nelle ordinanze con cui, con la stessa motivazione, disponeva, per
entrambi i procedimenti, la trasmissione degli atti a questa Corte, la Commissione
tributaria, premessi brevi cenni circa le su riferite
vicende procedurali, e passando quindi all'esame della questione di legittimità
costituzionale, osserva che la questione stessa - la quale, oltre a quelli su
indicati, investe l'art. 6 della legge n. 756 del 1976 - non é manifestamente
infondata. Secondo il giudice a quo, infatti, il sistema delle detrazioni fisse
per il coniuge e per i familiari a carico, sistema che, adottato nell'attuale
disciplina dell'IRPEF, non consente di dedurre dal reddito gli oneri sostenuti
nell'interesse dei familiari sprovvisti di redditi propri, e l'imputazione ai
soggetti che producono il reddito anche delle quote destinate ad altri, fanno
sì che il carico tributario viene a gravare sui soli eroduttori
di reddito, introducendo così una patente disparità tra famiglie in cui unica é
la fonte di produzione del reddito, e farniglie in
cui il reddito complessivo é formato invece da redditi prodotti dai due coniugi
o comunque da più componenti la famiglia. Il che non é certo in armonia con il
dettato degli artt. 3 e 53 della Costituzione. Per
effetto della denunciata normativa - prosegue il giudice a quo - viene inoltre
a crearsi una ulteriore disparità fra il trattamento
previsto per il coniuge convivente (detrazione fissa d'imposta) e il
trattamento (reddito complessivo diminuito dell'importo degli assegni liquidati
con provvedimento giudiziale) previsto per il coniuge legalmente separato:
disparità che a sua volta, costituendo un incentivo alla disgregazione,
contrasta con i precetti posti dagli artt. 29, 30 e
31 della Costituzione a garanzia dell'unità della famiglia.
Di qui la necessità, per una effettiva
attuazione della giustizia tributaria e il rispetto delle norme costituzionali,
che siano eliminate dall'ordinamento le regole dalle quali appunto derivano: a)
l'imputazione del reddito familiare al solo soggetto che lo produce; b) il
divieto per il dichiarante di dedurre la quota di reddito prodotto destinata ad
altri membri della famiglia e gli oneri sopportati nell'interesse di questi; c)
il sistema delle detrazioni fisse d'imposta per persone a carico.
4. - Notificate, comunicate e pubblicate le ordinanze di rinvio, con atti
di deduzioni (di identico contenuto), depositati in Cancelleria l'11 giugno
1981, si é costituito innanzi alla Corte lo Zammuto,
chiedendo che si provveda "sui dedotti profili di violazione", come
di giustizia. Dopo aver ricordato come, venuto meno, per effetto della sentenza n. 179 del
1976, il principio della tassazione congiunta dei
coniugi conviventi, sia subentrato ad esso quello della tassazione separata, la
difesa del ricorrente osserva che la nuova normativa del 1977, ispirata a tale
principio, nulla ha tuttavia disposto per i casi in cui, non avendo uno dei
coniugi, e generalmente la moglie, redditi propri, sopporti però spese
detraibili che, soprattutto in regime di comunione legale dei beni, facciano
formalmente capo ad entrambi i coniugi, come di frequente avviene per
gl'interessi relativi ad un mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione
in virtù dell'adottata comunione dei beni appartenenti ad entrambi i coniugi.
Nel silenzio della legge, pertanto - prosegue l'atto di deduzioni - o si
ravvisa nel sistema una norma implicita che preveda la detrazione degli oneri
gravanti sulla moglie, quando questa non abbia redditi propri, dal reddito del
marito o, altrimenti, si cadrebbe necessariamente in una violazione del
principio della capacità contributiva. Mentre non vanno dimenticati gli inviti
che nella citata sentenza la
Corte costituzionale rivolse al legislatore riguardo alla
opportunità di temperamenti, nella disciplina da adottare in seguito a quella
decisione, al principio della tassazione separata, nell'interesse della
famiglia e della donna.
Con atti di deduzioni in data 29 settembre 1981 (anche questi di identico
contenuto) si é inoltre costituita, nell'uno e
nell'altro giudizio, in persona del Ministro delle finanze e rappresentata e
difesa dall'Avvocatura dello Stato, l'Amministrazione finanziaria, chiedendo
che la Corte
dichiari la questione sollevata priva di fondamento. Secondo l'Avvocatura i
rilievi prospettati nell'ordinanza di rinvio nei riguardi delle disposizioni
impugnate non possono essere condivisi. Allorché esiste - si osserva - in
conformità all'ordinamento, un regime patrimoniale della famiglia che prevede,
come per l'impresa familiare (art. 230 bis cod. civ.) una partecipazione dei
familiari ai redditi dell'unico titolare, anche l'imposizione fiscale (art. 9
legge 2 dicembre 1975, n. 576) é commisurata alla precisa e formale
determinazione delle quote di partecipazione.
E così, allorché dal vincolo familiare derivi l'obbligo legale della corresponsione
di somme (come per l'assegno di separazione) di esso
si tiene conto ai fini della determinazione del reddito netto. Ma quando, come
nella specie, ciò non si verifica, il rapporto familiare può influire sul
principio della personalità dell'imposizione ed é fiscalmente rilevante solo
quale onere generico tutelato dalle detrazioni fisse d'imposta.
E perciò fuor di luogo in proposito porre a confronto le situazioni da
una parte, della famiglia "in cui unica é la fonte di produzione del
reddito" e, dall'altra, della famiglia "in cui invece il reddito
complessivo é formato da redditi prodotti dai due coniugi o comunque da più
componenti". In relazione al principio della personalità dell'imposizione
il diverso regime di tassazione dei due casi si giustifica
infatti pienamente, mentre una loro equiparazione ai fini del calcolo
indiscriminato degli oneri, non potrebbe che reintrodurre il già condannato
principio del cumulo dei redditi. Nella fattispecie in esame, peraltro, il
coniuge proprietario dell'immobile, e su cui grava l'onere degli interessi per
il mutuo ipotecario, non può essere ritenuto, come affermato nell'ordinanza di rimessione, "sprovvisto di redditi propri". Esso
é infatti titolare del reddito immobiliare proprio di
tale immobile, che non viene cumulato a quello personale dell'altro coniuge e
sul quale gli interessi sono calcolati. Cosicché, se la formale intestazione
dell'immobile al coniuge sprovvisto di altri redditi corrisponde, come deve
presumersi, alla realtà della situazione, é del tutto normale e giustificato
che ad essa corrisponda una autonoma capacità reddituale e contributiva, indipendentemente da quella del
coniuge. Ché se invece tale formale intestazione dell'immobile a nome della moglie fosse stata fittizia, per motivi fiscali
o di altro genere, non sarebbe questa certo una ragione per riconoscere
gl'interessi, che la moglie é tenuta a pagare, deducibili dal reddito del
marito.
5. - In una memoria presentata, sia nel primo che nel secondo dei
suddetti giudizi, il 1 aprile 1982, la difesa dello Zammuto,
insistendo nella richiesta principale (già formulata nei precedenti atti di
deduzioni) che le disposizioni impugnate vengano
riconosciute illegittime, chiede, in via alternativa, che, dovendo a suo avviso
le disposizioni stesse essere interpretate in modo diverso da quello in base al
quale gli uffici finanziari avevano negato al ricorrente la deducibilità
degli interessi passivi da lui pretesa, la questione, su tale presupposto, sia
dichiarata priva di fondamento.
Dopo aver ricordato che nella disciplina dell'IRPEF posta in essere, in
applicazione dei principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1976,
dalla legge 12 novembre 1976, n. 751, e dagli artt.
19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, mentre le due ipotesi, della
famiglia con coniugi entrambi possessori di reddito e della famiglia in cui
possessore di reddito sia uno solo di essi, hanno
trovato una precisa regolamentazione (la prima attraverso la tassazione
separata dei due redditi e la seconda con l'applicazione dell'imposta
progressiva all'unico reddito), alla esplicita previsione normativa é rimasta
invece estranea una terza ipotesi, quella, cioè, in cui uno solo dei coniugi essendo
in possesso di un reddito tassabile, l'altro risulti titolare di un reddito
negativo. Secondo la difesa dello Zammuto di
"reddito negativo" dovrebbe invero parlarsi allorché uno dei coniugi,
privo di altri introiti tassabili, e quindi "a carico" dell'altro (il
quale perciò gode delle previste detrazioni d'imposta) sia
al tempo stesso possessore di un cespite, produttivo bensì di un qualche
reddito, ma in misura inferiore (talvolta assai inferiore) a quella degli oneri
che sul cespite stesso gravano, e di cui il "coniuge a carico" é accollatario. Come per l'appunto avviene nell'eventualità
(piuttosto frequente per le famiglie medio - borghesi dotate del solo reddito
lavorativo del marito) di acquisti, mediante l'accollo di pesanti mutui, di
appartamenti intestati alla "moglie a carico". Non varrebbe infatti obiettare che il reddito dell'immobile intestato
alla moglie sia, per lo più, un reddito solo potenziale stimato in base alle
rilevazioni catastali, notoriamente assai moderate, e che in sostanza marito e
moglie, e quindi il nucleo familiare, abitando nell'appartamento, percepiscano
un reddito effettivamente superiore consistente nella materiale fruizione del
bene. Un argomento siffatto non potrebbe essere preso in considerazione,
invero, senza mettere in discussione la legittimità degli accertamenti
catastali anche ad altri fini, né ad esso, comunque,
potrebbe farsi richiamo per i casi, anch'essi tutt'altro
che rari, in cui l'immobile, acquistato ovviamente con il denaro dell'unico
produttore di reddito, e cioè del marito, e cionondimeno
intestato alla moglie, produca non già un reddito potenziale, stimato in base
alle dichiarazioni catastali, ma un reddito effettivo, ricavato magari
attraverso una locazione, il cui importo risulti peraltro anch'esso inferiore,
magari sensibilmente, all'importo degli interessi passivi sopportati per il
mutuo.
In situazioni di tal genere, secondo la difesa del ricorrente, si
dovrebbe quindi consentire, in base al cumulo algebrico dei redditi (positivo e
negativo) dei due coniugi, la deduzione degl'interessi dal reddito del coniuge
che solo era in grado di pagarli e che effettivamente
li ha pagati. Ché se tale interpretazione delle norme in vigore si dimostrasse
insostenibile, indubbia dovrebbe ritenersi la loro illegittimità
costituzionale: per contrasto con i principi di parità e di garanzia dell'unità
familiare (ingiustificabile privilegio risultando, al confronto, la
riconosciuta deducibilità dal reddito tassabile, ai
fini dell'IRPEF, nei casi di "famiglie disgregate", dell'intero
importo degli assegni corrisposti dal contribuente al coniuge separato) e per
contrasto, altresì, con il principio della capacità contributiva.
L'interpretazione elastica data a questo principio dalla giurisprudenza
costituzionale non toglie infatti - prosegue la
memoria - che esso vieti ogni forma di imposizione che colpisca redditi dei
quali non soltanto non sia provata puntualmente l'esistenza, ma - come nel caso
in questione - sia addirittura dimostrata la non esistenza. Perciò, non ammettendosi
in detrazione dal reddito del marito la differenza tra il reddito locatizio e gl'interessi passivi - differenza pagata con il
reddito da lui prodotto - si finirebbe con l'applicare a suo carico un'imposta
in mancanza del presupposto stabilito dal precetto costituzionale.
6. - Alla pubblica udienza del 14 aprile 1982, dopo che il Giudice
Antonino De Stefano ha svolto la relazione, l'avvocato Lucio Moscarini (per Giorgio Zammuto)
ha ribadito i motivi svolti nelle presentate memorie, chiedendo che la Corte dichiari
la illegittimità costituzionale delle norme sottoposte al suo esame, ovvero, in
alternativa, la non fondatezza della questione sul presupposto che alle norme
stesse debba essere data un'interpretazione diversa da quella seguita nelle
ordinanze di rimessione; mentre l'avvocato dello
Stato Giovanni Albisinni ha insistito per la
inammissibilità, nel giudizio instaurato con l'ordinanza emessa dalla
Commissione tributaria di primo grado di Roma su ricorso relativo ai redditi
dell'anno 1974, delle questioni concernenti la normativa del 1977, e per la
infondatezza nel medesimo giudizio delle altre questioni concernenti le
precedenti normative, nonché per la infondatezza di tutte le questioni
sollevate negli altri due giudizi.
Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze, di cui in narrativa, sottopongono alla Corte
questioni di legittimità costituzionale, in parte identiche in parte connesse;
pertanto i relativi giudizi vengono riuniti per essere
decisi con unica sentenza.
2. - La Commissione
tributaria di primo grado di Roma denuncia, per contrasto con gli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, gli artt. 1, comma terzo, della legge 12
novembre 1976, n. 751, 4, 5, comma primo, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977,
n. 114, 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
nella parte in cui tali articoli: a) prescrivono che ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) il reddito sia imputato al soggetto che
lo produce, ed escludono dalla categoria dei soggetti d'imposta i familiari
sprovvisti di redditi propri; b) vietano al soggetto che produce il reddito, di
dichiarare la quota (del reddito prodotto) destinata ad altri membri della
famiglia, e di dedurre oneri sopportati nell'interesse di questi; c)
prescrivono che gli oneri per gl'interessi passivi per l'acquisto della casa di
abitazione della famiglia, non possono essere detratti dal reddito complessivo
del nucleo familiare, e quindi anche dal reddito del coniuge che li ha
effettivamente sostenuti, ma soltanto dal reddito del coniuge intestatario del
bene; d) prevedono detrazioni fisse di imposta per le persone a carico.
Analoghe censure la
Commissione tributaria di secondo grado di Roma, in due
ordinanze di contenuto pressoché identico, rivolge, in
riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della
Costituzione, agli artt. 3 e 6 della legge 12
novembre 1976, n. 751, "in quanto prescrivono d'obbligo l'accertamento dei
redditi dei coniugi separatamente", ed agli artt.
19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, "in quanto prescrivono che gli
oneri per gl'interessi pagati per l'acquisto della casa di abitazione della
famiglia non possono essere detratti dal reddito complessivo del nucleo
familiare, e quindi anche dal reddito del coniuge che li ha effettivamente
sostenuti, e prevedono detrazioni fisse per le persone a carico".
3. - Va preliminarmente osservato che la Commissione tributaria
di primo grado di Roma è chiamata a pronunciarsi, come si rileva dalla stessa
ordinanza, su un ricorso proposto contro la cartella esattoriale relativa
all'applicazione dell'IRPEF sul reddito posseduto dal contribuente nel 1974 e
dichiarato nel 1975. Ma le disposizioni dei denunciati artt.
4 e 5, comma primo, della legge n. 114 del 1977 hanno
effetto - come stabilisce l'art. 23, comma primo, della stessa legge - dal 1
gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data ed alle
conseguenti dichiarazioni da presentare nell'anno 1977.
Inoltre, il denunciato art. 17 della cennata
legge é entrato in vigore, a norma del successivo art. 28, il giorno seguente a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (16 aprile 1977), e
quindi riguarda le dichiarazioni da presentare dopo tale data, concernenti
perciò i redditi posseduti nel 1976.
Infine, il denunciato art. 20 della legge in parola -
secondo quanto prescrive il citato art. 23, al comma terzo - ha effetto
dal 1 gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.
Anche i nuovi testi degli artt. 10 e 15 del d.P.R. n. 597 del 1973, quali sostituiti dagli artt. 5 e 6 della legge n. 114 del 1977, egualmente
denunciati con l'ordinanza in parola, hanno effetto - come statuisce il
ricordato comma primo dell'art. 23 della stessa legge - dal 1 gennaio 1976
relativamente ai redditi posseduti da tale data ed alle dichiarazioni da
presentare nell'anno 1977; neppur
essi, pertanto, sono applicabili alla dichiarazione presentata dal ricorrente
nel 1975 per il reddito da lui posseduto nel 1974.
Nell'ordinanza di rimessione si afferma che la
sollevata questione di legittimità costituzionale "non concerne soltanto la
disciplina della tassazione dei redditi familiari del 1974, ma la stessa
disciplina attuale"; va però osservato in proposito che la sopravvenuta
disciplina non é certo applicabile, per le ragioni esposte, nel giudizio a quo.
La censura di illegittimità costituzionale che la investe, appare perciò
prospettata su di un piano astratto, non sussistendo quella concreta
pregiudizialità imposta dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a norma del quale la
questione può essere sollevata soltanto "qualora il giudizio non possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione" di essa.
Devesi, pertanto, dichiarare - come richiesto dall'Avvocatura dello Stato - la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della
questione sollevata dalla prefata Commissione in ordine agl'indicati artt. 4, 5, comma primo, 17 e 20
della legge n. 114 del 1977, e 10 e 15 del d.P.R. n.
597 del 1973, nel testo sostituito con gli artt. 5 e
6 della stessa legge n. 114 del 1977.
4. - Per quanto concerne le due ordinanze della Commissione tributaria di
secondo grado di Roma, esse, come esposto in narrativa, provengono da due
procedimenti vertenti sulla deduzione, dal reddito dello stesso contribuente,
degl'interessi passivi del mutuo ipotecario gravante sull'appartamento adibito
ad abitazione della famiglia ed intestato alla moglie: il primo procedimento ha
riferimento alla dichiarazione per l'IRPEF presentata dal contribuente nel 1975
per il reddito posseduto nel 1974; il secondo alla dichiarazione presentata nel
1976 per il reddito del 1975. II giudice a quo denuncia in entrambe le
ordinanze gli artt. 3 e 6 della legge n. 751 del 1976
e gli artt. 19 e 20 della legge n. 114 del 1977. Ma
gli artt. 3 e 6 della legge n. 751 del 1976,
applicabili alla determinazione dell'IRPEF per il 1974, non spiegano effetto
per gli anni successivi; mentre, dal loro canto, gli artt.
19 e 20 della legge n. 114 del 1977 hanno effetto dal 1 gennaio 1975
relativamente ai redditi posseduti da tale data (art. 23, ultimo comma, della
stessa legge), ma non sono applicabili alla
determinazione dell'IRPEF per il 1974. Va, pertanto, dichiarata la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della
questione sollevata con la prima ordinanza (R.O. n.
229 del 1981) in ordine agli artt. 19 e 20 della
legge n. 114 del 1977, e della questione sollevata con la seconda ordinanza (R.O. n. 230 del 1981) in ordine agli artt.
3 e 6 della legge n. 751 del 1976.
5. - Ai fini dell'esame del merito residuano, pertanto, le questioni che
possono così puntualizzarsi:
A) se contrastino con gli artt. 3, 29, 31 e 53
della Costituzione gli artt. 3 e 6 della legge n. 751
del 1976, in
quanto prescrivono d'obbligo l'accertamento separato dei redditi dei coniugi;
B) se contrastino con gli artt. 3, 29, 30, 31 e
53 della Costituzione gli artt. 1, comma terzo, della
legge n. 751 del 1976 e 19 e 20 della legge n. 114 del 1977, in relazione al
testo originario dell'art. 10 del d.P.R. n. 597 del
1973, nella parte in cui escludono la deducibilità
dal reddito complessivo del coniuge che lo ha effettivamente sostenuto,
dell'onere per gl'interessi passivi pagati per mutuo ipotecario gravante sulla
casa di abitazione della famiglia, intestata all'altro coniuge, sfornito di
redditi propri all'infuori del reddito catastale derivante dalla proprietà
della casa suddetta e di ammontare inferiore a quello degl'interessi medesimi.
Nei termini sopra esposti, infatti, la Corte, in armonia con la propria giurisprudenza (da ultimo sentenze
nn. 137
e 151 del 1980, n. 42 del 1981), precisa l'oggetto delle
questioni sulle quali é chiamata a pronunciarsi.
6. - La questione
puntualizzata sub A non é fondata.
Giova
ricordare che questa Corte, con sentenza n. 179 del 1976, ebbe a
dichiarare la illegittimità costituzionale, per
contrasto con gli artt. 3, 29 e 53 della Costituzione
(gli stessi parametri ora invocati dal giudice a quo, oltre all'art. 31, al
quale, peraltro, la Corte
non mancò di fare riferimento nella motivazione della cennata
sentenza), della normativa allora denunciata, proprio nella parte in cui essa
prevedeva l'imputazione al marito dei redditi della moglie ed il cumulo dei
redditi di entrambi i coniugi ai fini dell'applicazione dell'imposta
complementare e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La pronuncia
della Corte spiegava i suoi effetti immediati e diretti unicamente nei
confronti di norme legislative che ormai non potevano trovare applicazione
oltre l'ambito dei rapporti giuridici già sorti e non ancora interamente
esauriti, mentre non venivano colpite le norme della
successiva legge 2 dicembre 1975, n. 576, che avevano disciplinato, con effetto
dal 1 gennaio 1975, l'imposizione
sui redditi dei coniugi secondo criteri parzialmente diversi.
La legge n.
751 del 1976, i cui artt. 3 e 6 sono ora sottoposti,
sotto l'indicato profilo, a verifica della loro legittimità costituzionale, é
stata appunto emanata - come risulta non soltanto dal suo argomento, ma
esplicitamente dai relativi atti parlamentari - per far fronte ad una
situazione di emergenza, e cioè per soddisfare "l'esigenza di un sollecito
intervento legislativo diretto a regolare gli effetti di tale pronuncia su quei
rapporti giuridici, riguardanti i predetti tributi, che ne risultano
immediatamente influenzati; ciò allo scopo di consentire la definizione di tali
rapporti tributari e la riscossione delle imposte dovute dai coniugi, alla
stregua delle statuizioni della Corte". Nel disporre il separato
accertamento dei redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti, in luogo
del cumulo previsto dalle preesistenti norme delle quali era stata dichiarata la illegittimità costituzionale, le norme adesso impugnate
si sono adeguate alla richiamata pronuncia della Corte, dalla cui motivazione,
pertanto, discende per converso la infondatezza della proposta questione.
7. - Ben vero
che nella stessa sentenza n. 179 del 1976, la Corte, conclusa la sua
argomentazione, ha espresso "l'auspicio che sulla base delle dichiarazioni
dei propri redditi fatte dai coniugi, ed in un sistema ordinato sulla
tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi, possa essere data ai
coniugi la facoltà di optare per un differente sistema di tassazione (espresso
in un solo senso o articolato in più modi) che agevoli la formazione e lo
sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e
lavoratrice". Ma non può certo sostenersi che il legislatore abbia violato
gl'invocati parametri costituzionali sol perché in una normativa, come quella
denunciata, emanata a pochi mesi dalla sentenza con l'espresso intento di
adeguarsi alle sue statuizioni e in un ambito circoscritto alla determinazione
e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e
precedenti, non ha trovato eco la raccomandazione rivoltagli dalla Corte.
Raccomandazione
che, peraltro, non ha avuto seguito nemmeno nella successiva legge n. 114 del
1977, con la quale é stata operata la revisione della nuova normativa dettata
dalla citata legge n. 576 del 1975 e non direttamente investita dalla decisione
della Corte, adeguando ai principi da questa affermati la
struttura dell'imposta personale, con totale abbandono del sistema di cumulo
dei redditi dei coniugi. Dai relativi atti parlamentari si evince, infatti, che
non si é ritenuto possibile ed opportuno realizzare in quell'occasione
l'auspicio espresso dalla Corte, con l'offrire ai coniugi sistemi alternativi
di tassazione personale, quali quello del quoziente
familiare, dello splitting, del cumulo facoltativo,
accolti in alcune legislazioni straniere.
Pur non
disconoscendo a tali sistemi il pregio di apprestare, in determinate
situazioni, strumenti più adeguati alla tassazione dei redditi familiari, si é
allora osservato che la intrinseca complessità di tali
sistemi postula valutazioni e scelte non sempre facili, nonché una modulistica
assai differenziata.
"L'introduzione
di essi - si legge nella relazione che accompagna il
disegno di legge di iniziativa governativa - nell'attuale delicato momento di
ancora iniziale avvio della riforma tributaria, caratterizzato da una non
completa informazione tributaria dei cittadini e da condizioni di operatività
dell'Amministrazione finanziaria non del tutto adeguate, finirebbe con il
creare una intollerabile situazione di incertezza e di ingovernabilità del tributo,
con gravi e negative ripercussioni nell'ormai consolidato sistema di ritenuta
alla fonte sui redditi di lavoro subordinato, che esonera larga parte dei
contribuenti da adempimenti ed oneri connessi con l'obbligo della dichiarazione
dei redditi".
Il
legislatore, dunque, nell'approvare la legge n. 114 del 1977, ha, in buona
sostanza, sulla base delle considerazioni testé ricordate, che fanno
soprattutto leva su circostanze di carattere temporale, connesse all'attuazione
della riforma tributaria, rinviato ad una fase successiva l'introduzione, nel
sistema della tassazione separata dei redditi dei coniugi, di opportuni
temperamenti. Ne fa fede l'ordine del giorno allora accolto,
con il quale il Governo assumeva appunto l'impegno di riconsiderare il problema,
e di proporre al Parlamento "una nuova e definitiva disciplina",
pienamente aderente al criterio della tassazione separata, ma con la facoltà
per i coniugi "di optare per un differente sistema di tassazione che
agevoli la formazione della famiglia in conformità all'art. 31 della
Costituzione; elimini totalmente ogni possibile disparità di trattamento
rispetto ad altri istituti tributari riguardanti la famiglia; tenga
concretamente conto della posizione dei coniugi, e della donna casalinga in
particolare, nell'ambito del nuovo diritto di famiglia".
In proposito la Corte deve ribadire che il
sistema del cumulo, imposto senza possibilità di alternative, risulta lesivo
dei principi costituzionali che sono a base della sua precedente pronuncia;
principi ai quali appare, invece, aderente il sistema della separata
tassazione, dal quale il legislatore non può prescindere, dovendo riconoscere
ai coniugi, in ogni caso, il diritto di chiederne l'applicazione. Spetta,
peraltro, allo stesso legislatore di apprestare rimedio alle sperequazioni, che
da tale sistema, rigidamente applicato, potrebbero derivare in danno della
famiglia nella quale uno solo dei coniugi possegga
reddito tassabile, rispetto a quella in cui ambedue i coniugi posseggano
reddito, pari nel complessivo ammontare a quello della famiglia monoreddito, ma
soggetto a tassazione separata, con aliquote più lievi, per le due componenti. La innegabile esigenza di correggere tali effetti distorsivi, nella prospettiva di quel favor familiae cui s'informa l'art. 31 della Costituzione, può,
invero, venire appagata sia con oculata scelta di un sistema alternativo,
suscettibile di essere affiancato in via opzionale al sistema della tassazione
separata, sia anche all'interno di quest'ultimo, ristrutturando gli oneri
deducibili e le detrazioni soggettive dall'imposta per meglio adeguarli
all'esigenza medesima. Ampi, infatti, sotto ambedue
gli aspetti, sono gli spazi entro i quali, nel rispetto dei principi richiamati
dalla Corte, può esercitarsi la discrezionalità del legislatore, cui incombe di
assolvere l'impegno a tal riguardo assunto or sono sei anni.
8. - Alla
luce delle suesposte considerazioni, anche l'altra questione, puntualizzata sub
B, va dichiarata non fondata.
Occorre in
proposito ricordare che, anteriormente alla richiamata pronuncia di questa
Corte (n. 179 del 1976), entro l'ambito del
sistema del c.d. cumulo dei redditi dei coniugi, l'art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973, nel suo testo originario,
prevedeva, alla lett. c) del comma primo, che gl'interessi passivi fossero
dedotti dal reddito complessivo del contribuente, anche se il relativo onere
non fosse stato sostenuto dal medesimo, ma dalla moglie, il cui reddito,
peraltro, per il disposto dell'art. 4, lett. a), dello stesso decreto, veniva a
lui imputato, ai fini della determinazione del reddito complessivo soggetto a
tassazione.
Tale sistema,
in vigore per i redditi posseduti sino a tutto il 1974, era stato temperato
dalla citata legge n. 576 del 1975, la quale, con effetto dal 1 gennaio 1975 e
relativamente ai redditi posseduti da tale data, aveva disposto, all'art. 2,
che se il reddito complessivo lordo dei coniugi non superasse i sette milioni
di lire annui, l'imposta venisse commisurata
separatamente sul reddito proprio di ciascuno dei coniugi, al netto degli oneri
di cui al citato art. 10 del decreto n. 597 del 1973, "riferibili ad
ognuno di essi"; mentre aveva mantenuto, all'art. 1, il cumulo ove il
reddito complessivo lordo dei coniugi fosse d'importo superiore ai sette
milioni.
Dichiarata da
questa Corte, con la sentenza n. 179 del 1976, la illegittimità costituzionale del sistema del cumulo, nei
limiti innanzi richiamati, il legislatore, in aderenza ai principi ivi
affermati, ha disposto, con la citata legge n. 751 del 1976, relativamente ai
redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti, che l'imposta venga
commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del marito e su
quello della moglie.
Circa gli
oneri previsti dall'art. 10 del decreto n. 597 del 1973 - venuta meno, per
effetto della pronuncia di questa Corte, la imputazione
al marito dei redditi della moglie - il denunciato comma terzo dell'art. 1
della stessa legge ha statuito che essi "sono deducibili dal reddito
complessivo del coniuge che li ha sostenuti"; ed il successivo art. 3 ha ribadito che i redditi
complessivi propri del marito e della moglie vengono determinati "al netto
degli oneri riferibili a ciascuno di essi".
Analogamente,
per i redditi posseduti dai coniugi nell'anno 1975 (e dichiarati nel 1976), la
successiva legge n. 114 del 1977, abrogando le norme dettate dalla legge n. 576
del 1975, ha
disposto, con i denunciati artt. 19 e 20, che
l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascun
coniuge; e che gli oneri previsti dall'art. 10 del decreto n. 597 del 1973,
"sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti".
Pur con
questa modifica, che consegue all'adozione del sistema di tassazione separata
del reddito dei coniugi, le denunciate norme fanno ancora riferimento, per
quanto riguarda i tipi di oneri riconosciuti deducibili, al testo originario
del citato art. 10 (le innovazioni apportate in proposito dall'art. 5 della
legge n. 114 del 1977, hanno invero effetto, ai sensi degli artt.
20, ultimo comma, e 23 della legge medesima, dal 1
gennaio 1976, relativamente ai redditi posseduti da tale data: e si é già
rilevato che le controversie all'esame dei giudici ai quibus
concernono, invece, redditi posseduti dai coniugi nel 1974 e nel 1975). Per il
combinato disposto di tali norme, qualora si tratti di interessi passivi
relativi ad un mutuo, trova puntuale e razionale applicazione il principio che
l'onere viene dedotto dal reddito del contribuente che
lo sostiene; e cioè, nel caso, dal reddito del mutuatario, giuridicamente
tenuto (artt. 1815 e 1820 cod. civ.) al pagamento dei
relativi interessi.
Una volta che
il reddito della moglie non viene più imputato al
marito, ma é sottoposto ad autonoma tassazione, e che gli oneri sostenuti dalla
prima vengono dedotti dal reddito medesimo, e non più dal coacervo dei redditi
dei coniugi, il principio non può non valere anche per gl'interessi passivi di
un mutuo, del quale mutuataria sia la moglie, tenuta perciò, essa sola, al
pagamento degl'interessi medesimi.
Nei giudizi a
quibus si
controverte sulla deducibilità di interessi passivi
pagati per mutuo ipotecario gravante sulla casa di abitazione della famiglia:
casa, peraltro, intestata unicamente alla moglie, sola mutuataria, sfornita di
redditi propri all'infuori del reddito catastale derivante dalla proprietà
della casa medesima. Le ordinanze di rimessione
lamentano che in tale fattispecie le denunciate norme non consentano la
deduzione dal reddito del marito di quella parte dell'onere per interessi
passivi, che eccede l'ammontare del reddito catastale imputato alla moglie e
non può pertanto essere dedotto da quest'ultimo: e in ciò ravvisano violazione
degli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione.
La Corte ritiene che
nessuno degl'invocati parametri possa avvalorare la mossa censura di
illegittimità costituzionale.
Le denunciate
norme, infatti, operano nell'ambito di un sistema che, escludendo ai fini della
tassazione il cumulo dei redditi dei coniugi e la conseguente indifferenziata
deduzione dal cumulo medesimo degli oneri sostenuti dal marito o dalla moglie,
trae ispirazione proprio dagli stessi precetti costituzionali, che ora vengono invece posti a base della sollevata questione.
Non si nega
che dall'applicazione delle contestate norme alla descritta fattispecie possa
derivare uno di quegli eventuali effetti distorsivi
del sistema di tassazione separata del reddito dei coniugi, ai quali si é già
fatto riferimento. Soprattutto se si consideri che la "proprietà
dell'abitazione" é un obiettivo il cui perseguimento va incoraggiato, non
soltanto favorendo - come prevede il secondo comma dell'art. 47 della Costituzione
- l'accesso ad essa del risparmio popolare, ma
improntando anche ad eguale favore il regime fiscale che la concerne, tanto al
momento dell'acquisizione dell'immobile, quanto in costanza della sua
destinazione ad alloggio del nucleo familiare del contribuente che lo possiede.
Ma, come si é affermato nella sentenza n. 179 del 1976, e si ribadisce
in questa, é il legislatore che deve apprestare adeguati rimedi ai possibili
effetti distorsivi del sistema, operando le più
convenienti scelte normative nell'ambito di quel
potere discrezionale, il cui esercizio si sottrae al sindacato di questa Corte
tutte le volte che non sconfini nella irrazionalità e nell'arbitrio.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn.
898 R.O. 1980, 229 e 230 R.O.
1981,
1) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, comma primo, 17 e 20
della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche), 10 e 15 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche), nel testo sostituito con gli artt.
5 e 6 della predetta legge n. 114 del 1977, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della
Costituzione, con l'ordinanza emessa il 26 aprile 1980 (R.O.
n. 898 del 1980) dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma;
2) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114
(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche),
sollevata, in riferimento agli artt.
3, 29, 31 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 29 settembre 1980
(R.O. n. 229 del 1981) dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Roma;
3) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per
la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli
anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29,
31 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 29 settembre 1980 (R.O. n. 230 del 1981) dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Roma;
4) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per
la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli
anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29,
31 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 29 settembre 1980 (R.O. n. 229 del 1981) dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Roma;
5) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751
(Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei
coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia
tributaria), 19 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29,
30, 31 e 53 della Costituzione, con le ordinanze emesse il 26 aprile 1980 (R.O. n. 898 del 1980) dalla Commissione tributaria di primo
grado di Roma, e il 29 settembre 1980 (R.O. n. 230
del 1981) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23
marzo 1983.
Leopoldo ELIA
– Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio
ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO .
Giovanni
VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 24 marzo
1983.