Ordinanza n. 114 del 1989

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ORDINANZA N.114

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4 e 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1971, n. 114, (recte: 13 aprile 1977, n. 114), (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Foggia sul ricorso proposto da Carrassi Francesco contro l'Ufficio Imposte Dirette di Foggia, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Foggia, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1988 (R.O. n. 305 del 1988) nel giudizio promosso da Carrassi Francesco contro l'Ufficio Imposte Dirette di Foggia, diretto ad ottenere la detrazione, nella sua dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.P.E.F., degli interessi passivi pagati per l'acquisto della casa di abitazione dalla moglie, la quale non e obbligata a presentare la dichiarazione perché priva di altri redditi oltre quello derivante dall'immobile di cui é cointestataria, e, quindi, non legittimata ad effettuare la detrazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, e degli artt. 4 e 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non prevedono la suddetta detrazione, per violazione degli artt. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, stante la disparità di trattamento con i redditi derivanti dall’impresa familiare e tra famiglie in cui é unica la fonte di produzione del reddito e le famiglie in cui il reddito complessivo e prodotto da più componenti;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte (sentenza n. 76 del 1983, ordinanza n. 542 del 1987) ha dichiarato non fondata la stessa questione ora sollevata;

che non sono dedotti motivi nuovi che possono fondare una diversa decisione;

che, anzi, lo stesso giudice a quo ha rinviato per la motivazione dell'ordinanza in esame a quella della precedente ordinanza di remissione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria), degli artt. 4 e 5, primo comma, 17 e 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) degli artt. 10 e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella parte in cui non prevedono che gli oneri per interessi passivi pagati per l'acquisto della casa di abitazione della famiglia possono essere detratti, se imputabili ad altro coniuge che non sia obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi perché privo di altri redditi oltre quello derivante dall'immobile di cui sia cointestatario, in riferimento agli art. 3, 29, 30, 31 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 16/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE