ORDINANZA N.62
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato
giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e
amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello
Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R.
28 dicembre 1970, n. 1080 (Norme sulla nuova disciplina del trattamento
economico del personale di cui alla L. 24 maggio 1951, n. 392), all'art. 2,
lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 (Modifiche alla legge 29
dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della
magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della
Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato), all'art. 10,
ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (Istituzione di una quarta
e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni
di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti), così come
interpretato dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425
(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), nonchè di quest'ultima disposizione, promossi con ordinanze
emesse il 25 gennaio 1989 (nn. 2 ordinanze) dal
Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria e il 14 dicembre 1989 dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, iscritte rispettivamente ai nn. 453,
454 e 486 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 41 e 43, prima serie speciale,
dell'anno 1989.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 gennaio
1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che con due ordinanze di identico
contenuto emesse entrambe il 25 gennaio 1989, il Tribunale amministrativo
regionale per l'Umbria ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 36, 24, 102 e
103 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,
secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n.
che il giudice a quo, adito da alcuni magistrati
ordinari per il riconoscimento del diritto agli aumenti periodici e figurativi
di stipendio previsti per il personale della Corte dei conti, sulla premessa
del carattere unitario della giurisdizione (la quale imporrebbe l'identità di
trattamento economico di tutti i titolari della funzione giurisdizionale),
individua nelle disposizioni impugnate l'intento di svalutare la funzione del
giudice, togliendo effetto alle sentenze già pronunciate, attraverso un uso
distorto dello strumento interpretativo;
che, a parere del Tribunale amministrativo
regionale rimettente, risulterebbe sacrificato il diritto di difendersi ed
agire in giudizio ed inoltre sarebbero stati in concreto violati il principio
d'eguaglianza e quello di adeguatezza della retribuzione;
che questione del tutto analoga è stata
prospettata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza
emessa il 14 dicembre
che quest'ultimo giudice, adito da un magistrato
amministrativo, riferisce la propria censura, oltre che alla problematica degli
aumenti periodici, anche alla mancata estensione a tutto il personale di
magistratura della speciale indennità prevista dall'art. 3 della legge n. 27
del 1981;
che in tutti i giudizi è intervenuto il
Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità ovvero
d'infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti
e decisi con un'unica ordinanza per analogia delle questioni; che questa Corte,
con la sentenza
n.413 del 1988, ha già dichiarato l'infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto
1984, n. 425, escludendo, in particolare, la lesione degli artt. 24, 102 e 103
della Costituzione sulla base della ratio della norma
impugnata, la quale, oltre ad eliminare incertezze interpretative, è volta a
costituire <l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio
della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le categorie dei
magistrati>;
che tale principio è stato altresì ribadito
nelle ordinanze
n.48 del 1989, n. 1047 del 1988
con specifico riferimento agli artt.3 e 36 della
Costituzione ed, in particolare, n. 23 del 1990,
n.520 del 1989
e n. 1083 del
1988;
che nelle tre decisioni da ultimo citate
che nelle ordinanze di rimessione non vengono
prospettati argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati; che le
questioni sono pertanto manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge
2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul
trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati
della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione all'art.
5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n.
1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed all'art.
10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (così come interpretati
dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425), sollevata, in
relazione agli artt. 3, 36, 24, 102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Umbria con l'ordinanza di cui in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma,
della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento
economico dei magistrati), sollevata, in riferimento sia agli artt. 3 e 36, che
agli artt.24, 102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31/01/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02/02/90.