ORDINANZA N.23
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori Giudici:
Prof. Francesco
SAJA Presidente
Prof. Giovanni
CONSO
Prof. Ettore
GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof. Giuseppe
BORZELLINO
Dott. Francesco
GRECO
Prof. Renato
DELL'ANDRO
Prof. Gabriele
PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof. Francesco
Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio
BALDASSARRE
Prof. Vincenzo
CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof. Luigi
MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2
aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul
trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati
della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione all'art.
5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n.
1080, all'art. 2, lett. a), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed all'art.
10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, cosi come interpretato
dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, promosso con
ordinanza emessa il 25 gennaio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Umbria sul ricorso proposto da Mazzini Luigi contro il Ministero di grazia e
giustizia ed altro, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale,
dell'anno 1989.
Visto l'atto di
costituzione di Mazzini Luigi, nonchè l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che
nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, magistrato ordinario in
pensione, aveva richiesto l'attribuzione degli aumenti periodici e figurativi
di stipendio previsti per il personale della Corte dei conti, il Tribunale
amministrativo regionale per l'Umbria, con ordinanza emessa in data 2S gennaio
1989, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 36, 24, 102 e 103 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma,
della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e
sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei
magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in
riferimento all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R.28 dicembre 1970, n. 1080,
all'art. 2, lett. a0, della legge 16 dicembre 1961, n.1308, ed all'art. 10,
ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, cosi come interpretato
dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425;
che il giudice
a quo, sulla premessa del carattere unitario della giurisdizione (la quale
imporrebbe l'identità di trattamento economico di tutti gli appartenenti
all'ordinamento giurisdizionale), individua nelle disposizioni impugnate
l'intento di svalutare la funzione del giudice, togliendo effetto alle sentenze
già pronunciate, attraverso un uso distorto dello strumento
interpretativo, che avrebbe concretato un'ipotesi di eccesso di potere
legislativo;
che a parere
del Tribunale amministrativo regionale rimettente risulterebbe sacrificato il
diritto di difendersi ed agire in giudizio ed inoltre sarebbero stati in
concreto violati il principio d'eguaglianza e quello di adeguatezza della
retribuzione.
Considerato che
questa Corte ha già complessivamente valutato la ratio
della legge 6 agosto 1984, n. 425, individuando nell'art. 1 della stessa
<l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio
della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le categorie dei
magistrati>;
che, in
particolare, con l'ordinanza n. 1083
del 1988 é stata dichiarata la manifesta infondatezza della medesima
questione ora sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria in
quanto, nell'impugnata normativa si é ravvisato l'esercizio di
discrezionalità legislativa finalizzata alla realizzazione del principio
di eguaglianza nonchè di ragionevolezza;
che
nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati argomenti nuovi rispetto a
quelli a suo tempo esaminati, mentre é viceversa sollecitato un riesame
delle predette conclusioni;
che la
questione é pertanto manifestamente infondata.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato
giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e
amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello
Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R.
28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. a), della legge 16 dicembre 1961,
n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 134S
(così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto
1984, n. 425), sollevata, in relazione agli artt.3, 36, 24, 102 e 103 della
Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per l'Umbria con l'ordinanza
in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 18/01/90.
Francesco SAJA,
PRESIDENTE
Francesco Paolo
CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in
cancelleria il 23 Gennaio 1990.