Ordinanza n. 507 del 1989

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ORDINANZA N.507

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Natti Roberto, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che - nel corso del procedimento penale a carico di Natti Roberto, imputato del delitto di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, perché, essendogli stata applicata, con decreto del Tribunale di Roma del 12 dicembre 1979, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Cisternino, ometteva, una volta scarcerato dalla Casa circondariale di Roma, di presentarsi presso la locale questura <per la prescritta elezione di domicilio, funzionale all'avvio del soggiorno obbligato>- il Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 dicembre 1988, ha sollevato:

a) in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quale modificato dall'art. 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646, perché - con lo stabilire che <Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e punito con l'arresto da tre mesi a un anno> (primo comma) e che <Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la reclusione da due a cinque anni> (secondo comma) - <configura una fattispecie criminosa i cui elementi di identificazione non sono predeterminati dalla legge ma sono rimessi al potere discrezionale del giudice in misura esorbitante dal suo normale compito di interpretazione>, nonché dell'art. 7 della stessa legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in quanto - con lo stabilire che <Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione... e comunicato al questore per l'esecuzione>, cosi concorrendo <a qualificare la fattispecie criminosa prevista dal citato art. 9>- <ne amplifica i caratteri di genericità ed incertezza, incorrendo nello stesso vizio di illegittimità costituzionale>;

b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità <del citato art. 9, perché punisce irragionevolmente comportamenti che non sono invece sanzionati per soggetti che versano in condizioni analoghe in quanto sottoposti a misure di prevenzione ispirate ad identica ratio>, con conseguente disparità di trattamento <tra le condotte punibili del soggiornante obbligato "semplice" e del soggiornante "mafioso", per il quale l'art. 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, prevede la punizione (con pena identica a quella prevista dall'art. 9, 2° comma) soltanto in caso di "allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligatorio" >;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate: in via principale, inammissibili, avendo il Tribunale prospettato come <meramente ipotetica ed eventuale> l'esistenza nel caso di specie dell'elemento oggettivo del reato contestato, e ciò perché, <lungi dall'affermare che l’interpretazione della normativa impugnata conduce a ritenere violati nella fattispecie gli obblighi della sorveglianza speciale>, l'ordinanza di rimessione si sarebbe limitata a richiamare <due diversi indirizzi della Corte di Cassazione, per dedurne una situazione di incertezza normativa che deriverebbe dall’insufficiente tipizzazione della fattispecie>, indirizzi che, peraltro, condurrebbero entrambi <ad escludere nel caso concreto la sussistenza del reato e, di conseguenza, l'applicabilità dell'art. 9 della legge 1423/56>, senza che mai il Tribunale mostri <in alcun modo di far propria l’interpretazione di cui contesta la legittimità>, un'interpretazione, del resto, <contraddetta dalla stessa giurisprudenza richiamata nell'ordinanza>; e, in via subordinata, non fondate perché l'art. 7 della legge n. 1423 del 1956-norma strutturata in modo tale da non potersi qualificare ne norma incriminatrice ne norma concorrente <a configurare la fattispecie criminosa>-non sarebbe riconducibile al principio di tipicità, mentre l'art. 9-norma <sufficientemente determinata> quanto a condotta punibile sotto il profilo dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione - non darebbe luogo ad <alcuna disparità di trattamento tra il "soggiornante obbligato semplice" e il "soggiornante mafioso", essendo del tutto pacifico che, in materia di misure di prevenzione, per le violazioni non espressamente sanzionate dalla legge n. 575 del 1965 (Disposizioni contro la mafia), trova applicazione la legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità)>.

Considerato che, con riferimento alla denuncia dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il giudice a quo si é effettivamente limitato a sottoporre a questa Corte le sue incertezze interpretative, conseguenti all'esistenza di più indirizzi giurisprudenziali circa l'<atto di esecuzione che condiziona l'insorgere della condotta punibile>, identificato dalla giurisprudenza ora <nella reiterazione della comunicazione del decreto che dispone la misura di prevenzione>, ora <nell'accompagnamento coattivo dell'obbligato nel Comune di soggiorno>, senza contare l'ulteriore interpretazione profilata dallo stesso giudice rimettente, quando - dopo aver rilevato <che il Natti non raggiunse Cisternino all'indomani della scarcerazione> - considera <ovvio... che il mancato raggiungimento del Comune designato dal decreto del Tribunale integri una violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale6 con corredo di "obbligo di soggiorno" (art. 9, 1° e 2° comma)>;

che, pertanto, il giudice a quo non ha effettuato la necessaria scelta fra le diverse possibili interpretazioni dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, cosi prospettando un normale dubbio interpretativo, come la medesima ordinanza di rimessione implicitamente conferma, allorché chiede alla Corte <anche soltanto la dichiarazione, per via interpretativa di rigetto, di quella "norma" - estraibile da tale complesso-che sanziona la condotta attiva attribuita all'imputato>;

che, perciò, la questione di legittimità dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, così come proposta, é manifestamente inammissibile, spettando esclusivamente al giudice a quo interpretare la norma denunciata (v. sentenze n. 427 del 1989, n. 225 del 1983, n. 109 del 1982);

che, analogamente, la questione di legittimità dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, e la questione di legittimità dell'art. 7 della stessa legge n. 1423 del 1956-e, più precisamente, del suo primo comma (richiamato solo in quanto vi si regolano le modalità esecutive del provvedimento con il quale viene applicata la misura di prevenzione)-sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, vanno dichiarate manifestamente inammissibili, trattandosi di censure dipendenti dall'irrisolto dubbio interpretativo da cui e scaturita la denuncia di indeterminatezza rivolta allo stesso art. 9, primo e secondo comma.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), modificato dall'art. 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), nonché dell'art. 7 della stessa legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 9 dicembre 1988.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/89.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 15/11/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE