SENTENZA N. 109
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110
(Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi) e dell'art. 6, in relazione all'art. 2 della
stessa legge, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1975 dal Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Castiglione Angelo,
iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976;
2) ordinanza emessa il 30 marzo 1977 dalla Corte d'appello di Torino nel
procedimento penale a carico di Genovese Giuseppe, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 169 del 22 giugno 1977;
3) ordinanza emessa l'8 maggio 1978 dal Pretore
di Sora nel procedimento penale a carico di Piccirilli Massimo, iscritta al n. 347 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278
del 4 ottobre 1978;
4) ordinanza emessa l'11 maggio 1978 dal Tribunale di Sciacca
nel procedimento penale a carico di Calandra Baldassare
ed altro, iscritta al n. 390 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25
ottobre 1978;
5) ordinanza emessa il 26 luglio 1979 dal Tribunale di Mondovì nel procedimento penale a carico di Grillo
Gianfranco iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 del 9 gennaio 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1982 il
Giudice relatore Giovanni Conso;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Castiglione
Angelo, imputato di porto illegale di una pistola lanciarazzi, il Tribunale di
Torino, con ordinanza del 23 dicembre 1975 (R.O. 164/76), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 109 (rectius: n. 110)
per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Premesso che, secondo le risultanze peritali, la
pistola sequestrata all'imputato non può esplodere proiettili metallici che la
sua vampa é normale all'asse di tiro e che, quindi, la sua potenzialità
offensiva é praticamente nulla, il giudice a
quo rileva che, malgrado ciò, alla stregua della norma impugnata, la
commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 110, non può escludere l'attitudine di tale congegno
a recare offesa alla persona e, conseguentemente, non può far venir meno
"l'antigiuridicità" del relativo porto o detenzione.
Una tale disciplina sarebbe contraria al principio di eguaglianza
giacché l'esame dell'attitudine offensiva é invece previsto dalla disposizione
denunciata per le armi ad aria compressa, notoriamente più pericolose per la
persona di quanto non lo siano gli strumenti lanciarazzi; ne conseguirebbe una
disparità di trattamento non razionalmente giustificabile in quanto la
disposizione impugnata sottopone a diverso rigore normativo due fattispecie
omogenee, in ragione inversa della loro pericolosità.
Dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ha
chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Secondo l'Avvocatura il legislatore, in
considerazione della intrinseca idoneità degli strumenti lanciarazzi (e degli
altri oggetti indicati nella disposizione censurata: armi da bersaglio da sala
o ad emissione di gas) a recare offesa alla persona, li ha equiparati, insieme
alle armi ad aria compressa alle armi comuni da sparo, sottoponendoli,
pertanto, alla stessa disciplina. Ha ammesso, però, soltanto per le armi ad
aria compressa la possibilità di accertare che, per le loro caratteristiche
tecniche, non sono adatte ad offendere la persona: ciò dimostra che la legge,
nell'ambito di un apprezzamento latamente
discrezionale rimesso alla sua esclusiva competenza (sempre, ovviamente, nel
rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali), ha
ritenuto che tutti gli strumenti lanciarazzi sono di
per sé pericolosi.
Ed é da escludere - prosegue l'Avvocatura - che, così
operando, il legislatore abbia determinato un'ingiustificata discriminazione
nei confronti delle armi ad aria compressa, solo perché ha ritenuto che fra
queste ve ne possano essere alcune non pericolose per l'incolumità della persona.
Mentre gli strumenti lanciarazzi, infatti,
proprio perché destinati ad imprimere ai razzi di segnalazione la forza
necessaria per raggiungere notevoli distanze, hanno senz'altro, se rivolti
direttamente contro la persona, la capacità di recare offesa, le armi ad aria
compressa possono, in alcuni casi, presentare caratteristiche tali da escludere
nel modo più assoluto che, anche se rivolte da breve distanza contro la
persona, il proiettile abbia un'energia sufficiente ad arrecare offesa.
Identica questione hanno sollevato la Corte
d'appello di Torino (30 marzo 1977; R.O. 235/77), il
Pretore di Sora (8 maggio 1978; R.O.
347/78), il Tribunale di Sciacca (11 maggio 1978; R.O. 390/78) e il Tribunale di Mondovì
(26 luglio 1979; R.O. 780/79) nei procedimenti penali
a carico, rispettivamente, di Genovese Giuseppe, Piccirilli
Massimo, Piccione Antonio e Grillo Gianfranco, imputati di porto o detenzione
abusiva di strumenti lanciarazzi.
I giudici a quibus insistono, in particolare,
sulla maggiore(o, quanto meno, pari) pericolosità per la persona delle armi ad
aria compressa rispetto agli strumenti lanciarazzi dei quali, anzi (R.O. 780/79), lo stesso art. 2,
ultimo comma, consente sia il porto che la detenzione nelle ipotesi previste da
determinate disposizioni legislative o regolamentari, con ciò implicitamente
escludendo, in tali particolari circostanze, la loro potenzialità offensiva.
Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo, con
argomentazioni identiche a quelle sopra illustrate, che la questione venga dichiarata non fondata.
Considerato in diritto
1. - Le cinque ordinanze in epigrafe sollevano un'identica questione di
legittimità costituzionale; i relativi giudizi vengono,
pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - La Corte é chiamata a decidere se l'art. 2, terzo comma, legge 18
aprile 1975, n. 110, là dove non prevede che la commissione consultiva di cui
al successivo art. 6 possa escludere anche per gli strumenti lanciarazzi
l'attitudine a recare offesa alla persona, contrasti con l'art. 3 della
Costituzione, data la disparità di trattamento rispetto alle armi ad aria
compressa, per le quali soltanto la disposizione censurata conferisce alla commissione
consultiva il potere di escludere, in relazione alle
caratteristiche proprie delle medesime, l'idoneità ad offendere la persona.
Ad avviso dei giudici a quibus, tale disparità di trattamento sarebbe del tutto
irragionevole, posto che le armi ad aria compressa
sarebbero "innegabilmente più pericolose per la persona degli strumenti
lanciarazzi" (ordinanze del Tribunale di Torino, della Corte di appello di
Torino, del Pretore di Sora e del Tribunale di Sciacca) o, comunque, potrebbero avere "una capacità
offensiva, se non superiore quanto meno pari, a quella degli strumenti
lanciarazzi" (ordinanza del Tribunale di Mondovì).
Peraltro, le ordinanze della Corte d'appello di Torino e del Tribunale di Sciacca, prive come sono di ogni
precisazione in ordine alla fattispecie concreta, costringono la Corte ad una
declaratoria di inammissibilità per difetto di rilevanza.
3. - Premesso che l'interpretazione dell'art. 2, terzo comma, della legge
n. 110 del 1975 concordemente accolta, per il profilo qui dedotto, dalle
ordinanze in esame (solo quella del Tribunale di Torino fa cenno anche
all'eventualità che l'aggettivo "escluse", con cui ha inizio la
seconda parte del comma - quella concernente appunto il particolare potere
della commissione consultiva - possa intendersi riferibile a tutte le armi
elencate nella parte iniziale del comma, anziché unicamente alle armi ad aria
compressa, le ultime di tale elenco) corrisponde alla
interpretazione ormai dominante e che, quindi, nella materia in esame sussiste
effettivamente una disciplina differenziata, la questione sta tutta nel
verificare se la diversità di trattamento sia, come perentoriamente ritenuto
dai giudici a quibus,
davvero ingiustificata, così da far apparire arbitrarie le scelte che il
legislatore del 1975, nell'integrare la precedente disciplina delle armi alla
stregua delle nuove esigenze (necessità di un maggior controllo), ha operato al
riguardo.
4. - É in questa prospettiva che tiene conto dell'aggiornamento delle
valutazioni di politica legislativa in tema di armi
che va inquadrato il nuovo trattamento riservato agli strumenti lanciarazzi.
Non contemplati espressamente da nessuna delle disposizioni in materia
vigenti prima della legge n. 110 del 1975, gli strumenti in parola erano
oggetto di valutazioni disparate, a seconda che la nozione di
arma venisse o no riferita alla destinazione naturale ad offendere la
persona, con esclusione dei soli strumenti destinati a meri fini di
segnalazione. La giurisprudenza, in sostanza, pur riconoscendo che le pistole
lanciarazzi erano in grado di offendere la persona se usate a distanza
ravvicinata, appariva orientata nel senso di non riscontrare in esse la natura di arma, proprio in considerazione della loro
destinazione principale a mezzo segnaletico. In una prospettiva opposta,
prescindendo cioè dalla destinazione naturale, gli
strumenti lanciarazzi venivano ricondotti tra le armi da sparo o, addirittura,
tra le armi da fuoco, in quanto in esse la spinta del proiettile avviene a
mezzo di gas prodotto dall'esplosione di una capsula.
A fronte di tante incertezze, il legislatore del 1975, muovendo dalla
constatazione che sempre più spesso strumenti
lanciarazzi venivano in concreto utilizzati, anziché a fini segnaletici (o
sportivi), a fini veri e propri di offesa, optava per l'esplicita inclusione di
tali strumenti nell'ambito di quelli "considerati da sparo", in ciò
seguendo, fra l'altro, il modello offerto da non pochi ordinamenti stranieri.
Peraltro, la legge n. 110 del 1975, non dimentica delle utilizzazioni
"genuine", ed in taluni casi addirittura necessarie, degli strumenti
lanciarazzi, ha inserito nell'art. 2 un quinto ed ultimo comma, che
espressamente esclude l'applicabilità delle disposizioni sanzionatorie
relative alla detenzione ed al porto delle armi "nei riguardi degli
strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego é
previsto da disposizioni legislative o regolamentari", quali erano in quel momento contenute nella legge 5 giugno 1962, n. 616,
nella legge 26 maggio 1966, n. 538, e nel d.P.R. 14
novembre 1972, n. 1154, cui successivamente si é aggiunto il d.P.R.15 settembre 1977, n. 533. In particolare, l'art. 5 di
quest'ultimo decreto precisa, nel suo primo comma, che le disposizioni relative alla detenzione e al porto delle armi non si
applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi "il cui impiego é
previsto, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita
umana in mare, da disposizioni legislative e regolamentari, previo
riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi
competenti".
Tutto ciò conduce a ritenere che, ai fini della comparazione con il
trattamento riservato agli strumenti lanciarazzi rispetto alle armi ad aria
compressa, non ci si possa limitare alla differenza risultante dalla formulazione
dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 110, del
1975, occorrendo valutare, invece, la disciplina complessiva vigente nella
materia.
5. - Tra le cinque ordinanze di rimessione
unicamente quella del Tribunale di Mondovì presta
attenzione all'art. 2,quinto comma, ma in termini e
con finalità che non si possono condividere. Ad avviso di tale Tribunale, le
deroghe ivi contemplate implicitamente escluderebbero,
in quelle particolari circostanze, la potenzialità offensiva degli strumenti
lanciarazzi, con il che lo stesso legislatore verrebbe a riconoscere che questi
strumenti sarebbero in definitiva meno pericolosi delle armi ad aria compressa.
In realtà, le deroghe di cui all'art. 2, quinto comma, non trovano ragione nel
riscontro di una intrinseca carenza di potenzialità
offensiva (se così fosse, non si comprenderebbe allora perché tale potenzialità
verrebbe meno soltanto nell'ambito di determinate attività), sibbene in un'operazione legislativa preordinata al
contemperamento di contrapposti interessi che, in situazioni ben precisate,
porta a privilegiare le esigenze insite nella segnalazione rispetto a quelle di
tutela della pubblica incolumità. In tutte le altre ipotesi, sono queste
seconde a prevalere tassativamente, in base ad una presunzione assoluta di
pericolosità, come si legge in un'altra ordinanza, quella del Tribunale di
Torino. Ne rappresenta ulteriore conferma il fatto
della legge n. 533 del 1977, emanata a completamento del sistema, si preoccupa
di subordinare la non applicabilità delle disposizioni sanzionatorie
nelle ipotesi ivi consentite di uso di lanciarazzi al "previo
riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi
competenti".
6. - Le precisazioni che precedono inducono la Corte a ritenere non
fondata la proposta questione di legittimità costituzionale, e ciò perché le
differenze fra i due trattamenti posti a confronto, una volta che non ci si
limiti al solo aspetto collegato all'art. 2, terzo comma, della legge n. 110
del 1975,fanno escludere che si sia in presenza di una
differenziazione priva di ragionevolezza. E le relative scelte
discrezionalmente demandate al legislatore, anche se
passibili di eventuali critiche, non si traducono certo in arbitrio.
Per quanto riguarda, più in particolare, l'asserzione su cui insistono i
giudici a quibus,
e cioè la pretesa non maggiore pericolosità degli
strumenti lanciarazzi rispetto alle armi ad aria compressa, l'Avvocatura dello
Stato non ha mancato di rilevare nei suoi atti di intervento che gli strumenti
lanciarazzi, proprio perché destinati ad imprimere ai razzi di segnalazione la
forza necessaria per il raggiungimento di notevoli distanze, avrebbero
inevitabilmente, se rivolte direttamente contro una o più persone, la capacità
di recare offesa, mentre altrettanto non si può dire per tutte le armi ad aria
compressa.
Ma, a rendere non accettabile l'asserzione comune alle
ordinanze di rimessione, é soprattutto la sua
indiscriminata generalizzazione. Deve, infatti, ritenersi inesatto
l'affermare che gli strumenti lanciarazzi sarebbero
meno pericolosi, o almeno non più pericolosi, delle armi ad aria compressa,
così come sarebbe inesatto sostenere il contrario: vi sono armi ad aria
compressa più pericolose di certi tipi di lanciarazzi, mentre vi sono tipi di
lanciarazzi più pericolosi di certe armi ad aria compressa. Il sistema vigente
sarebbe viziato da irrazionalità soltanto se in ogni caso alle armi ad aria
compressa fosse riservato un trattamento più favorevole: per regola, invece,
anch'esse, allo stesso modo degli strumenti lanciarazzi, sono considerate armi
comuni da sparo. Eccezioni sul piano della non punibilità sono previste per le
une come per gli altri, in base ai criteri non irrazionali di cui si é detto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità Costituzionale
dell'art. 2, terzo Comma, della legge 18 aprile1975,
n. 110, sollevate, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle
ordinanze della Corte d'appello di Torino e del Tribunale di Sciacca;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale
dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalle altre
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1982.