ORDINANZA N.868
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (<Parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro>) e 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (<T.U. delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato>), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dal Consiglio di
Stato-Sezione VI giurisdizionale sul ricorso proposto
da Pieretto Silvio contro il Ministero della Pubblica
Istruzione, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9/1a s.s. dell'anno 1988;
Visti l'atto di costituzione di Pieretto Silvio
nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno
1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Consiglio di Stato, Sez. VI, con
ordinanza 13 novembre 1987 (R.O.
n. 55 del 1988) - emanata nel corso di un giudizio promosso da un dipendente
statale di sesso maschile, il quale chiedeva di essere collocato a riposo
fruendo dell'aumento di cinque anni previsto per le lavoratrici coniugate o con
prole-ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della l.
9 dicembre 1977, n. 903 e dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, sotto il profilo che essi limiterebbero
ingiustificatamente alle sole dipendenti statali, coniugate o con prole a
carico, il beneficio di un aumento del servizio effettivo fino al massimo di
cinque anni, ai fini del compimento dell'anzianità per il diritto alla pensione
ordinaria, in caso di dimissioni, escludendone i dipendenti di sesso maschile;
che secondo il giudice a quo le norme anzidette
contrasterebbero con gli artt. 3 e 51 Cost., non sussistendo valide ragioni per
tale esclusione;
Considerato che l'art. 4 della legge n. 903 del
1977 consente alla lavoratrice, per la quale la legge prevede limiti di età per
il collocamento a riposo inferiori rispetto agli uomini, la facoltà di restare
in servizio sino al raggiungimento degli stessi limiti di età previsti per gli
uomini (cfr. al riguardo Corte cost. 29
aprile 1988, n. 498 e 18 giugno 1986, n.
137);
che tale norma, pertanto, non attiene al
beneficio in discussione e non e applicabile nel giudizio a quo, essendo la
facoltà di pensionamento anticipato, riservata alla dipendente statale
coniugata o con prole, disciplinata unicamente dall'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della l.9 dicembre 1977, n. 903 va perciò dichiarata manifestamente
inammissibile (cfr. al riguardo Corte cost. 3 marzo
1988, n. 251);
che, quanto alla questione relativa all'art. 42
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, questa Corte ha
già affermato(sentenza
29 aprile 1988, n. 498) che l'attribuzione alla donna di un trattamento di
maggior favore rispetto all'uomo in tema di pensionamento per vecchiaia non
contrasta col principio di parità in materia di lavoro;
che, infatti, l'attribuzione di benefici ai fini
del collocamento anticipato in pensione delle lavoratrici, rispetto ai
lavoratori, trova razionale giustificazione nella particolare vocazione
familiare della donna, riconosciutale dall'art. 37
Cost. in relazione alla sua attività lavorativa;
che tale giustificazione appare ancor più valida
riguardo a benefici che, come quello in questione, tendono a consentire alla
donna una tempestiva scelta in favore di una maggiore realizzazione della
propria personalità nell'ambito familiare;
che, pertanto, la differenza di trattamento
lamentata dal giudice a quo non e irragionevole e spetta unicamente al
legislatore di valutare, in relazione all'evoluzione della società ed alle
implicazioni finanziarie inerenti al sistema previdenziale, l'opportunità di
abrogare o modificare la norma in esame (come del resto ha, in parte, già fatto
con l'art. 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, conv.
nella l. 25 marzo 1983, n. 79);
che appare manifesto, quindi, che la norma
impugnata non contrasta con l'art. 3 Cost., ne tanto meno con l'art. 51 Cost.
non frapponendo essa alcun ostacolo alla parità di accesso agli uffici pubblici
da esso garantita;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11
marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara:
a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della l. 9 dicembre 1977, n
903 (<Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro>),
sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza 13 novembre 1987 (R.O. n. 55 del 1988), in riferimento agli artt. 3 e 51
Cost.;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (<T.U. delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato>), sollevata con la stessa ordinanza in relazione agli artt. 3 e 51
Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 06/07/88.
Francesco SAJA - Gabriele PESCATORE
Depositata in cancelleria il 21/07/88.