SENTENZA N.498
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori Giudici:
Prof.
Francesco SAJA Presidente
Prof.
Giovanni CONSO
Prof.
Ettore GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof.
Giuseppe BORZELLINO
Dott.
Francesco GRECO
Prof.
Renato DELL'ANDRO
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
Prof. Enzo
CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre
1977, n. 903 (Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
lavoro), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 7 ottobre 1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente
tra Cogo Livia e la s.r.l. C.M.P.,
iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 206 dell'anno 1982;
2)
ordinanza emessa il 26 ottobre 1983 dal Tribunale di Pisa nel procedimento
civile vertente tra la s.p.a. Conceria Nuti Ivo e Cenci Maria, iscritta al n.
163 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 190 dell'anno 1984;
3)
ordinanza emessa il 2 aprile 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso
proposto da Barreca Giovanna contro l'Unione del
Commercio e del Turismo della provincia di Firenze, iscritta al n. 153 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 30/1a s.s. dell'anno 1986;
4)
ordinanza emessa il 24 ottobre 1986 dal Tribunale di Monza nel procedimento
civile vertente tra Scafuri Giovanna e la s.p.a.
PRODEL, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13/1 a S.S. dell'anno 1987;
5)
ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 dal Tribunale di Milano nel procedimento
civile vertente tra la s.p.a. R.A.S. e Malatesta Adriana, iscritta al n. 194
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22/la s.s. dell'anno 1987.
Visti gli
atti di costituzione di Cenci Maria, dell'Unione del Commercio e del Turismo
della provincia di Firenze, della s.p.a. R.A.S. e di Malatesta Adriana nonchè gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi gli
avvocati Giorgio Bellotti per Cenci Maria, Michele Giorgianni per la s.p.a. R.A.S. e Luciano Crugnola per Malatesta Adriana e l'Avvocato dello Stato
Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Considerato in diritto
1.-I
cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza in quanto
prospettano questioni in parte identiche ed in parte connesse.
Il Pretore
di Milano (R.O. n. 138/82) e i Tribunali di Monza (R.O. n. 52/87), di Pisa (R.O. n.
163/84) e di Milano (R.O. n. 194/87), dubitano della
legittimità costituzionale del l'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n.
903 nella parte in cui, per le lavoratrici, subordina la prosecuzione del
rapporto di lavoro tra il cinquantesimo ed il sessantesimo anno di età,
con le garanzie di stabilita previste dalla legge, all'esercizio, da parte
loro, di un'opzione in tal senso, da farsi tre mesi prima della data del
perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. Nè
risulterebbero violati gli artt. 3 e 37 Cost. in quanto le suddette avrebbero
un trattamento deteriore rispetto ai lavoratori, per i quali non sussiste alcun
onere, nonchè rispetto alle stesse lavoratrici
in servizio alla data di entrata in vigore della legge, sebbene in possesso dei
requisiti per il pensionamento di vecchiaia, esonerate dal suddetto onere.
l.1 - La
Corte di cassazione (R.O. n. 153/86) dubita della
legittimità costituzionale del secondo comma dello stesso articolo nella
parte in cui non prevede l'esenzione dall'onere dell'opzione anche per le
lavoratrici le quali, licenziate per raggiunti limiti di età prima della
entrata in vigore della legge, abbiano impugnato il licenziamento prima di
detto momento, rivendicando il loro diritto di proseguire l'attività
lavorativa fino agli stessi limiti di eta previsti
per l'uomo. A parere della remittente risulterebbero violati gli artt. 3, 4 e
37 Cost. in quanto vi sarebbe disparità di trattamento tra il caso
disciplinato dalla norma e il caso sottoesposto al suo esame, ad esso
sostanzialmente assimilabile, per la eventualità di una successiva
declaratoria di nullità del licenziamento ne deriverebbe anche una
discriminazione del lavoro femminile rispetto a quello maschile di per se non
soggetto ad alcun onere nonchè una
compressione dello stesso diritto al lavoro.
2.-E'
preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità sollevata dalla
difesa dell'Unione del Commercio e del Turismo della provincia di Firenze, nel
giudizio di cui all'ordinanza della Corte di Cassazione (R.O.
n. 153/86).
Si
sostiene la irrilevanza della questione in quanto la lavoratrice licenziata per
il raggiunto limite di età di cinquantacinque anni, senza avere
formulato l'opzione di cui alla norma censurata, ha ottenuto dal giudice di
merito solo il riconosci mento del diritto al risarcimento dei danni mentre era
stata esclusa la tutela reale del posto di lavoro e sul punto si sarebbe
formato giudicato.
L'eccezione
non può essere accolta.
Anche a
seguire l'assunto della deducente, in punto di fatto
si osserva che indubbiamente la durata del rapporto di lavoro influisce anche
nella determinazione dell'ammontare dei danni, il quale é ad essa
ragguagliato.
L'eccezione
va, pertanto, disattesa.
3. - La
questione é fondata.
L'art. 4
della legge n. 903 del 1977, ora censurato, attribuisce alla donna lavoratrice,
nonostante che sia in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di
vecchiaia, la possibilità di continuare a prestare la sua opera negli
stessi limiti di durata del rapporto di lavoro prevista per l'uomo lavoratore
da disposizioni legislative regolamentari, contrattuali.
Ma per la
sola donna richiede un'opzione in tal senso é la sua comunicazione al
datore di lavoro, da farsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento
del diritto alla pensione oppure entro la data in cui maturano i suddetti
requisiti nel caso in cui ciò avvenga entro i tre mesi successivi alla
entrata in vigore della legge in esame.
E'
esonerata dalla comunicazione solo la lavoratrice che, alla data di entrata in
vigore della legge, abbia continuato a lavorare pur avendo maturato i requisiti
per avere la pensione di vecchiaia.
E'
evidente che la lavoratrice, rispetto al lavoratore, ha avuto un trattamento
diverso che non ha alcuna ragionevole giustificazione proprio per i principi
affermati più volte da questa Corte sulla parità uomo-donna in
materia di lavoro e, in particolare, per quelli posti a fondamento della sentenza n. 137 del
1986. Si é ritenuto che l'evoluzione delle situazioni verificatesi
nel campo del lavoro, specie a seguito dell'introduzione di nuovi mezzi e di
nuove tecniche, della previdenza, dell'assistenza, nonchè
nel campo del diritto di famiglia per effetto della riforma di cui alla legge
19 maggio 1975, n. 151, con l'attuazione della parità dei coniugi in
seno alla famiglia, nell'assistenza, nella cura e nell'educazione dei figli, ha
fatto venir meno le ragioni giustificatrici della differenza di trattamento
della donna lavoratrice rispetto all'uomo lavoratore ai fini della stabilita
del rapporto di lavoro.
3.1-Con la
suddetta sentenza, dichiarandosi la illegittimità costituzionale
dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966, che prevedeva la possibilità
di licenziamento ad nutum della donna al
cinquantacinquesimo anno di età e non al sessantesimo, come per l'uomo,
si e sancito il diritto della prima alla prosecuzione del rapporto di lavoro
fino alla stessa età prevista per l'uomo e le si é,
correlativamente, assicurata la stabilita nel posto di lavoro fino a tale
età.
Il
riferimento alle norme sul pensionamento anticipato per vecchiaia della donna
(55 anni) rispetto all'uomo (60 anni) ivi contenuto é meramente incidentale;
la statuizione precettiva e la rilevanza innovativa nell'ordinamento giuridico
hanno riguardato, in base alle ordinanze dei giudici a quibus,
solo l'<età lavorativa> della donna al compimento del sessantesimo
anno e non la postergazione dell'età pensionistica,
la quale per la donna e rimasta ferma al cinquantacinquesimo anno.
3.2-Ora,
nella fattispecie, siccome la richiesta opzione discrimina la donna rispetto
all'uomo per quanto riguarda l'età massima di durata del rapporto di
lavoro stabilita da leggi, regolamenti e contratti, e, quindi, la protrazione
del rapporto, sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., non avendo la detta
opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell'art. 37 Cost., risultando
leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro, e va,
quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma nella
parte in cui prevede l'opzione.
Si
ribadisce così che l'età lavorativa deve essere eguale per la
donna e per l'uomo, mentre rimane fermo il diritto della donna a conseguire la
pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, onde poter
soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il
fondamentale principio di parità, il quale non esclude speciali profili,
dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare
regolamentazione.
La
protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioé
dell'età lavorativa, consente anche alla donna lavoratrice di conseguire
i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti
aumenti di pensione.
Resta
assorbita la dedotta violazione dell'art. 4 Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, nella parte in cui subordina il diritto delle lavoratrici, in possesso
dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare la loro
opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, all'esercizio di
un'opzione in tal senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di
maturazione dei predetti requisiti.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21/04/88.
Francesco
SAJA, PRESIDENTE
Francesco
GRECO, REDATTORE
Depositata
in cancelleria il 27 Aprile 1988.