Ordinanza n. 852 del 1988

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ORDINANZA N.852

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 71, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le Pensioni agli Impiegati degli Enti Locali), e dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), promossi con ordinanze emesse il 5 febbraio 1985 ed il 7 novembre 1984 dalla Corte dei Conti -Sezione III giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Ruozi Maria Luisa e da Endrizzi Tito, iscritte ai nn. 629 e 696 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 10/I ss. dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei Conti, nel giudizio promosso da Endrizzi Tito per ottenere il riconoscimento, ai fini della pensione, del periodo degli studi universitari e del servizio militare, ha sollevato, con ordinanza in data 7 novembre 1984 (R.O. n. 696/85), in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, secondo comma, dell'ordinamento della Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui prescrive che i ricorsi in materia di riscatto dei periodi o servizi da parte degli iscritti alla Cassa stessa debbano essere proposti nel termine perentorio di gg. 90 dalla comunicazione ad essi della relativa delibera;

che la stessa Corte dei Conti, con ordinanza in data 5 febbraio 1985 (R.O. n. 629/85), nel giudizio promosso da Ruozi Maria Luisa per ottenere il riscatto, a fini di quiescenza, degli anni di studio per il conseguimento del diploma di infermiera professionale e di assistente sanitaria visitatrice, ha sollevato: a) in via principale, identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, sempre in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost.; b) in via subordinata e in caso di mancato accoglimento della precedente, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la disparità di trattamento che si verifica in danno delle diplomate assistenti sanitarie visitatrici;

che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato concludendo nel senso dell'infondatezza della questione;

considerato che questa Corte ha già affermato (sentt. nn. 203/85 e 197/87) come non sia in contrasto con il carattere di imprescrittibilità della pensione il fatto che le vicende volte a determinare i presupposti di consistenza quantitativa o perfino di esistenza del relativo diritto si svolgano entro limiti temporali determinati e, in particolare, come l'azionamento di tali vicende possa essere rimesso dalla legge all'iniziativa dell'interessato, atteggiandosi quale esercizio di un diritto strumentale, suscettibile di decadenza in caso di mancata iniziativa dell'interessato stesso entro un certo termine;

che, peraltro, l'imposizione del termine é ispirata all'apprezzabile finalità di accelerare le procedure di liquidazione del trattamento di quiescenza;

che sussiste diversità di natura e struttura tra diritto di riscatto e diritto a pensione e che, comunque, ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limite purché questo sia compatibile con la funzione del diritto stesso e non si traduca nell'esclusione di una effettiva possibilità del suo esercizio anche in sede giurisdizionale;

che, pertanto, le questioni di cui sopra appaiono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 71, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le Pensioni agli Impiegati degli Enti Locali) e dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.