Ordinanza n. 753 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.753

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (<Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato>), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1980 dal T.A.R. per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Manzoni Mario ed altro contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione di Manzoni Mario ed altro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 gennaio 1980 il T.A.R. del Veneto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 per violazione: a) dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 14 della l. 30 luglio 1973, n. 477 (contenente delega al Governo per la emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), che ha stabilito anche per il personale direttivo della scuola il principio del riconoscimento o riscatto <di tutti i servizi scolastici, di ruolo o non di ruolo>, mentre la norma denunciata avrebbe limitato il riconoscimento al <servizio effettivamente prestato nella carriera di provenienza> e nella misura di un terzo ai fini giuridici ed economici, escludendo così il riconoscimento dei servizi non di ruolo prestati nella carriera di provenienza e in quella di appartenenza; b) degli artt. 3 e 36 Cost., in quanto la disposizione impugnata introdurrebbe una ingiustificata discriminazione tra servizi di ruolo e servizi non di ruolo, con conseguente diversa valutazione del lavoro svolto a parità di condizioni (quantità e qualità, orario, doveri verso l'ufficio, impegno), uguale essendo il valore sostanziale della prestazione lavorativa in entrambi i servizi; c) dell'art. 3 Cost., sotto l'ulteriore profilo che la norma denunciata, dettando per i presidi, ai fini del riconoscimento dei servizi pregressi, una disciplina diversa da quella prevista nell'art. 81 dello stesso d.P.R. n. 417 del 1974, per il personale insegnante, creerebbe una inammissibile discriminazione tra le due categorie, richiedendosi altresì per l'una (presidi) che il servizio da riconoscere sia <effettivamente> reso, con la conseguenza di vanificare il già operato riconoscimento di servizi non di ruolo <comunque> prestati dai presidi nella carriera di insegnanti, anche in aspettativa per motivi di salute o altre situazioni escludenti la prestazione effettiva di servizio;

che si sono costituiti gli originari ricorrenti nel giudizio a quo sostenendo la illegittimità costituzionale della norma denunciata;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della proposta questione.

Considerato che, nella norma assunta a riferimento (art. 14 della legge delega n. 477 del 1973) per sostenere il contrasto con l'art. 76 Cost., non risulta che fosse prevista, ancorché implicitamente, la piena equiparazione dei servizi di ruolo e non di ruolo, la cui valutazione per le diverse categorie di personale era stata quindi rimessa all'apprezzamento del legislatore delegato;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, (sent. n. 52 del 1981, ord. n. 318 del 1988), i servizi di ruolo e non di ruolo postulano discipline distinte, specie in ordine alla loro valutazione ai fini giuridici oltreché economici, e non é irragionevole che il legislatore valuti nella carriera superiore servizi prestati in quella inferiore solo se caratterizzati da una qualificazione derivante dalla immissione in ruolo;

che non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., in quanto diverse sono le situazioni regolate dagli artt. 81 (riconoscimento per i docenti dei servizi non di ruolo) e 82 (riconoscimento per i presidi dei servizi di ruolo resi come docenti) mentre nessuna norma prescrive di rivalutare riconoscimenti già operati, peraltro in servizi diversi;

che non appare irragionevole aver limitato per i presidi il riconoscimento ai soli servizi di ruolo <effettivamente> prestati, poiché, a parte la previsione dell'art. 85, ultimo comma, dello stesso decreto delegato-a tenore del quale si tiene conto per tutti di alcuni servizi non effettivamente prestati (periodi di congedo e di aspettativa retribuiti)-non appare irragionevole escludere dalla valutazione nella carriera superiore periodi di servizio che, per non essere effettivi, non costituiscono, in base all'apprezzamento del legislatore, titolo di qualificazione professionale;

che, pertanto, la questione é manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (<Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato>), in riferimento agli artt. 3, 36, 76 Cost., sollevate dal T.A.R. del Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.