SENTENZA N. 52
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l C.p.S. 4 aprile 1947, n.
207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in
servizio nelle Amministrazioni dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 1
dicembre 1976 dal Tribunale Amministrativo regionale del Lazio nel procedimento
civile vertente tra Evangelisti Sergio e il Provveditorato agli studi di
Latina, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 73 del 1977.
Visti
gli atti di costituzione di Evangelisti Sergio e del Provveditorato agli studi
di Latina e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice relatore Michele Rossano;
uditi
l'avv. Giulio Pizzuti per Evangelisti Sergio e l'avvocato dello Stato Mario
Imponente per il Provveditorato agli studi di Latina e per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con
decreto 21 dicembre 1974 il Provveditorato agli Studi di Latina disponeva il
licenziamento di Sergio Evangelisti, nominato applicato di segreteria non di
ruolo con provvedimento 26 febbraio
Avverso
il decreto di licenziamento l'Evangelisti, con atto 19 febbraio 1975, proponeva
ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio.
Con
ordinanza 1 dicembre 1976 il suddetto Tribunale sollevava, di ufficio, due
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. C.p.S. 4 aprile 1947,
n.
L'ordinanza
era pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 16 marzo 1977.
Nel
giudizio davanti a questa Corte interveniva il Presidente del Consiglio dei
ministri e si costituiva il Provveditorato agli Studi di Latina, entrambi
rappresentati e difesi dall'Avvocato generale dello Stato, con unico atto
depositato in data 26 marzo 1977, chiedendo che le questioni di legittimità
costituzionale venissero dichiarate non fondate.
Si
costituiva anche la parte privata, Sergio Evangelisti, con atto depositato il 5
aprile 1977, chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare illegittimo, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 3 d.l. C.p.S. 4 aprile 1947,
n. 207, nella parte in cui limita la conservazione del rapporto di lavoro per
sei mesi agli impiegati, assunti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni
di servizio.
Considerato in diritto
1.
- Secondo il Tribunale Amministrativo del Lazio l'articolo 3 d.l. C.p.S. 4
aprile 1947, n. 207 - limitatamente al personale non di ruolo delle
Amministrazioni dello Stato assunto a tempo indeterminato - sarebbe, in via
principale, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto - stabilendo
che, nelle ipotesi di assenza dal servizio per infermità, il rapporto di
impiego è mantenuto per tre mesi o per sei mesi, se l'anzianità di servizio sia
inferiore o superiore a cinque anni - determinerebbe una non giustificata
disparità di trattamento tra impiegati non di ruolo e impiegati di ruolo, che
si troverebbero nella medesima situazione. Sarebbero, infatti, identiche le
condizioni di salute e, sotto il profilo delle esigenze funzionali della
Pubblica Amministrazione, il rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato
si atteggerebbe sostanzialmente come quello di ruolo, per il quale gli artt.
37, 66 e 68 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello
Stato) prevedono congedi straordinari e collocamenti in aspettativa per
infermità fino a 18 mesi, prescindendo da qualsiasi anzianità di servizio.
In
via subordinata, sussisterebbe contrasto tra l'art. 3 della Costituzione e il
citato art. 3 d.l. C.p.S. n. 207 del 1947 perchè tale nomina, - nel prevedere,
nei casi di assenza dal servizio per malattia, il mantenimento del rapporto di
impiego per tre mesi o per sei mesi se l'anzianità di servizio sia inferiore o
superiore a cinque anni - riserverebbe agli impiegati civili non di ruolo dello
Stato trattamento differenziato secondo l'anzianità di servizio, trattamento da
ritenere non giustificato perchè, venendo in considerazione un'attività da
esplicare in tempo non determinato, la prolungata assenza per malattia
produrrebbe i medesimi inconvenienti sia nel primo anno, sia nel sesto anno di
servizio.
2.
- Le questioni non sono fondate.
In
ordine a quella proposta in via principale si osserva che l'art. 3, comma
primo, d.l. C.p.S. n. 207 del 1947 prevedeva, nel testo originario, che nei
casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, al
personale non di ruolo era mantenuto il rapporto di impiego per un periodo di
tre mesi se avesse avuto almeno un anno di servizio e per un periodo di sei
mesi se avesse avuto un'anzianità di servizio superiore a cinque anni.
Questa
norma venne dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza 1 marzo 1972, n. 39 - richiamata
dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - limitatamente alla parte in
cui, nei casi di assenza per malattia, condizionava il mantenimento del
rapporto di impiego per tre mesi al compimento di un anno di servizio.
L'esclusione
assoluta del diritto dell'impiegato non di ruolo a un qualsiasi periodo di
assenza per malattia prima del compimento di un anno di servizio fu ritenuta
priva di valida e razionale giustificazione da questa Corte, che ravvisò la
violazione del principio di eguaglianza per diversità di trattamento tra
impiegati non di ruolo e impiegati di ruolo, non soggetti nel caso di malattia
alla stessa condizione del compimento dell'anno di servizio.
Nella
particolare fattispecie, allora sottoposta al suo esame e limitatamente ad
essa, questa Corte rilevò che non vi era ragione di differenziare il personale
di ruolo da quello non di ruolo. Non può, quindi, contrariamente a quanto
afferma il Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio, ritenersi che con la
menzionata sentenza n. 39 del 1972 sia stata
effettuata una totale equiparazione del personale di ruolo e non di ruolo in
ordine alla tutela da accordare in caso di infermità, con la conseguenza che
non sia consentito al legislatore realizzare tale tutela in modi diversi a
seconda della peculiare natura del rapporto di impiego non di ruolo.
Il
rapporto di impiego non di ruolo si differenzia da quello di ruolo perchè ha la
funzione di soddisfare esigenze eccezionali ed indilazionabili, ma transitorie
della Pubblica Amministrazione; quindi, carattere fondamentale di esso è la
precarietà e la sua disciplina giuridica, in linea generale, è ben diversa da
quella dell'impiego di ruolo.
In
aderenza al principio - affermato dall'art. 97, comma terzo, della Costituzione
- che agli impieghi pubblici si accede solo mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge, le assunzioni di personale statale non di ruolo sono
consentite solo nei casi espressamente contemplati da disposizioni particolari,
che dichiarano nulle di diritto le assunzioni stesse e sanciscono la
responsabilità patrimoniale del funzionario, che le ha disposte, verso lo Stato
(art. 12 d.l. C.p.S. n. 207 del 1947; artt. 1 e 4 d.P.R. 31 marzo 1972, n. 276
- assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato).
Le
suddette esigenze eccezionali ed indilazionabili - che, in ipotesi
tassativamente determinate dalla legge, consentono la nomina dell'impiegato non
di ruolo - non possono essere più soddisfatte quando tale impiegato non sia in
condizione di riprendete servizio dopo il previsto periodo di assenza per
malattia. Un periodo di assenza maggiore di quello stabilito dal legislatore
può incidere sul buon andamento della Pubblica Amministrazione, che è interesse
costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 97, comma primo, della
Costituzione. Tale principio, come questa Corte ha già affermato con le sentenze n. 124 del 1968 e n. 68 del 1980, non riguarda
esclusivamente l'organizzazione interna dei pubblici uffici, ma si estende alla
disciplina del pubblico impiego in quanto possa influire sull'andamento
dell'amministrazione. E innegabile che la disciplina dell'impiego è pur sempre
strumentale, mediatamente o immediatamente, rispetto alle finalità
istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola la pubblica
amministrazione.
Peraltro,
va rilevato che l'impugnato art. 3, comma primo, decreto n. 207 del 1947 non
prevede la risoluzione "ipso iure"
del rapporto di impiego non di ruolo nei casi di assenza per malattia superiore
ai tre mesi o ai sei mesi, a seconda dell'anzianità di servizio, ma attribuisce
alla Pubblica Amministrazione la facoltà di disporre la risoluzione solo dopo
la scadenza dei suddetti periodi. Tale norma, quindi, funziona da garanzia a
favore dell'impiegato non di ruolo e non incide sulla normale potestà
discrezionale della Pubblica Amministrazione, che potrebbe ancora ritenere
compatibile con le esigenze superiori del pubblico interesse, da essa valutate,
la ulteriore permanenza in servizio del dipendente che sia stato assente per
periodi superiori a quelli stabiliti dalla legge. E ulteriore garanzia per
l'impiegato non di ruolo è costituita dalla possibilità di impugnare il
provvedimento di licenziamento con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale.
Queste
diversità di struttura e di disciplina giuridica tra le due forme di rapporto
di pubblico impiego, di ruolo e non di ruolo, escludono che, nella fattispecie
in esame, la situazione dei dipendenti non di ruolo possa considerarsi uguale o
assimilabile a quella dei dipendenti di ruolo.
Si
tratta di situazioni diverse, la cui differente disciplina trova razionale
giustificazione; non sussiste, pertanto, la denunciata violazione del principio
di eguaglianza.
3.
- Priva di fondamento è anche la seconda censura, proposta in via subordinata,
di violazione dello stesso art. 3 della Costituzione per la diversità di trattamento
riservata a impiegati non di ruolo dalla norma impugnata, la quale prevede -
nei casi di assenza dal servizio per malattia - il mantenimento del rapporto di
impiego per tre mesi o per sei mesi se l'anzianità di servizio sia inferiore o
superiore a cinque anni.
Invero,
la denunciata disparità di trattamento trova razionale giustificazione
nell'evidente interesse della Pubblica Amministrazione a mantenere per un
periodo più lungo il rapporto di impiego con il dipendente, che ha acquisito
una maggiore esperienza, avendo prestato la sua attività per oltre cinque anni.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. C.p.s.
4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile
non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio con ordinanza 1 dicembre 1976.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 25 marzo 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele
ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo
REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -
Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 7 aprile 1981.