SENTENZA N. 39
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, in
relazione all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n.
207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in
servizio nelle Amministrazioni dello Stato), ratificato con legge 17 aprile
1956, n. 561, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1969 dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - sul
ricorso di D'Amico Cosima contro il provveditore agli
studi di Lecce ed altro, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970.
Udito
nella camera di consiglio del 27 gennaio 1972 il Giudice relatore Giovanni
Battista Benedetti.
Ritenuto in fatto
Con
provvedimento del 5 aprile 1968 il preside della scuola statale di Leverano disponeva il licenziamento di D'Amico Cosima la quale, assunta in servizio come applicata di
segreteria non di ruolo il 14 marzo 1968, si era assentata dall'ufficio, per
ragioni di malattia, undici giorni dopo l'assunzione e precisamente il 26 marzo
successivo. Il licenziamento veniva disposto con riferimento all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 che disciplina il congedo
ordinario del personale civile non di ruolo dello Stato, con la motivazione
peraltro che non ricorrevano le condizioni volute per la concessione del
congedo per malattia.
Il
provvedimento veniva successivamente confermato dal provveditore agli studi di
Lecce sul rilievo che non ricorrevano le condizioni per la prosecuzione del
rapporto d’impiego giacché l'art. 3 del citato decreto dispone che
"nei casi d’assenza dal servizio per malattia accertata
dall'Amministrazione, al personale non di ruolo é mantenuto il rapporto
d’impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un anno di
servizio".
Avverso
la decisione del provveditore agli studi la D'Amico proponeva ricorso dinanzi
alla VI sezione giurisdizionale del Consiglio di
Stato che, con propria ordinanza del 27 maggio 1969 - pervenuta alla Corte
soltanto in data 10 aprile 1970 -, sollevava d’ufficio la questione di
legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 3,
comma primo, in relazione all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4
aprile 1947, n. 207, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Nell'ordinanza
si rileva che dal combinato disposto delle norme indicate risulta che ogni
diritto del personale fuori ruolo a fruire anche di un solo giorno di congedo
ordinario (art. 2) (in funzione di riposo), od anche di un solo giorno di
congedo straordinario (art. 3) (per causa di malattia) viene escluso durante
tutto il primo anno di servizio. Ora, la disposizione dell'art. 2 é
sostanzialmente identica a quella contenuta negli artt. 2109 capoverso e 2243
del codice civile - secondo le quali il lavoratore subordinato aveva diritto ad
un periodo di ferie retribuito solo dopo un anno di prestazione lavorativa -
articoli che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente
illegittimi per violazione dell'art. 36, comma terzo, della Costituzione
(sentenze n. 66
del 1963 e n.
16 del 1969). Non si ravvisano perciò ragioni particolari che
giustifichino la sopravvivenza di una norma così formulata per una
categoria sia pur diversa di lavoratori subordinati quale é appunto
quella costituita dal personale civile non di ruolo dipendente dallo Stato. Nei
riguardi di tale norma é dato quindi configurare anche un profilo di
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Le
stesse considerazioni valgono anche nei confronti della disposizione di cui
all'art. 3, primo comma, del ripetuto decreto ai sensi della quale il personale
fuori ruolo é ammesso a fruire del congedo straordinario per ragioni di
malattia soltanto dopo almeno un anno di servizio. Tale disposizione appare
inoltre in contrasto col principio d’uguaglianza sancito dall'art. 3
Cost. dal momento che, nei riguardi del personale civile di ruolo dello Stato,
l'art. 37 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, non subordina al compimento
d’alcun periodo minimo di servizio la concessione del congedo
straordinario per motivi di malattia.
Nel
giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito e pertanto la
causa é stata decisa in camera di consiglio a norma dell'art. 26, comma
secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
1. -
Con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un giudizio avente per oggetto
il licenziamento di un impiegato non di ruolo assentatosi per malattia prima di
aver compiuto un anno di servizio, il Consiglio di Stato ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell 'art. 3 ,
primo comma, in relazione all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4
aprile 1947, n. 207, limitatamente alla parte in cui esclude del tutto il
diritto all'assenza per causa di malattia del personale civile non di ruolo in
servizio nelle Amministrazioni dello Stato da meno di un anno.
Dalla
stessa ordinanza chiaramente si evince che la norma rilevante ai fini della
definizione del giudizio é quella dell'articolo 3, riguardante le
assenze per malattia e, pertanto, alle censure rivolte a tale norma la Corte
ritiene di dover limitare il proprio esame.
2. -
L'art. 3 del decreto legislativo n. 207 del 1947 dispone che "nei casi di
assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, al personale
non di ruolo é mantenuto il rapporto d'impiego per un periodo di tre
mesi se abbia almeno un anno di servizio".
La
portata della disposizione é di tutta evidenza. Essa pone il decorso di
almeno un anno di servizio a presupposto del diritto del dipendente non di
ruolo ad assentarsi dall'ufficio per comprovati motivi di malattia, fermo
restando il rapporto d'impiego, ed esclude, per contro, che dello stesso
diritto possa usufruire il dipendente che non abbia compiuto il prescritto
periodo minimo di servizio.
Trattamento
del tutto diverso riserba invece la legge al personale civile di ruolo delle
Amministrazioni dello Stato.
L'art.
37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto di tali impiegati,
approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non subordina infatti al compimento
di un periodo minimo di servizio la concessione del congedo straordinario. E
l'impiegato di ruolo può fruire di tale congedo anche per motivi di
salute come si desume dal disposto degli artt. 66 del t.u. e 30, ultimo comma,
delle relative norme di esecuzione approvate con d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.
Del pari non condizionata al decorso di alcun periodo minimo di servizio
é l'aspettativa per infermità del dipendente di ruolo (artt. 66 e
68 del citato t.u.).
3. -
Nessuna valida e razionale giustificazione riesce a scorgere la Corte
nell'adozione da parte del legislatore del diverso trattamento normativo
dell'assenza per malattia a seconda che trattasi di personale di ruolo o non di
ruolo. La possibilità di un differente trattamento sussiste solo quando
la disparità trovi fondamento su presupposti logici obbiettivi e nel
caso di specie ci si trova invece di fronte a situazioni ed esigenze del tutto
identiche: infermità che colpisce un pubblico dipendente impedendogli
temporaneamente di prestare servizio e conseguente diritto ad assentarsi
dall'ufficio per le necessarie cure. La differenza di status - di ruolo o non
di ruolo - dell'impiegato é del tutto irrilevante agli effetti del
riconoscimento del diritto all'assenza per cura posto dalla legge a tutela del
medesimo bene: la salute individuale.
La
parte della norma impugnata che, nei casi di assenza dal servizio per malattia,
subordina il diritto al mantenimento del rapporto d'impiego al decorso di
almeno un anno di servizio é palesemente in contrasto col principio di
uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione e va conseguentemente
dichiarata costituzionalmente illegittima.
Siffatta
pronuncia dispensa la Corte dall'esame degli ulteriori motivi
d'incostituzionalità dedotti nell'ordinanza di rimessione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico
ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello
Stato, limitatamente alla parte in cui, nei casi di assenza dal servizio per
malattia, condiziona il mantenimento del rapporto d'impiego per tre mesi al
compimento di un anno di servizio.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI – Giovanni Battista BENEDETTI
Depositata
in cancelleria il 1° marzo 1972.