SENTENZA N. 16
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFICIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile, promosso con ordinanza emessa
il 24 maggio 1967 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra
Trudi Alfonsina e D'Alessandro Ada, iscritta al n. 147 del Registro ordinanze
1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2
settembre 1967.
Udita nella camera di consiglio del
9 dicembre 1968 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto in fatto
Nel procedimento civile promosso da
Alfonsina Trudi nei confronti di Ada D'Alessandro, al fine di ottenerne la
condanna al pagamento della somma di lire 27.351, quale saldo delle competenze
che la stessa Trudi affermava esserle dovute in dipendenza del rapporto di
lavoro domestico svoltosi tra le parti, il pretore di Napoli, dovendo esaminare
un capo di domanda concernente la richiesta di indennità per ferie, nel
presupposto che il rapporto di lavoro in questione aveva avuto durata inferiore
ad un anno, sollevava di ufficio questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 2243 del codice civile, limitatamente all'inciso
"dopo un anno di ininterrotto servizio" per violazione dell'art. 36,
comma terzo, della Costituzione.
Assumeva il pretore che i dati di
fatto relativi alla controversia dovevano considerarsi pacifici: e precisamente
la durata del rapporto di lavoro dal 3 maggio 1963 al 29 giugno 1963, e la
prestazione dell'opera per non più di tre ore giornaliere; con la conseguenza
che al rapporto stesso non potevano ritenersi applicabili le norme di cui alla
legge 2 aprile 1958, n. 339, concernente il lavoro domestico con prestazioni giornaliere
di almeno quattro ore, bensì le norme ordinarie di cui agli artt. 2240 e
seguenti del Codice civile.
Dopo avere svolto alcune
considerazioni in ordine alla validità della tesi riferita, il pretore di
Napoli si proponeva il problema della legittimità costituzionale dell'art. 2243
del Codice civile che nel riconoscere il diritto alle ferie stabilisce che
questo spetti dopo un anno di ininterrotto servizio.
Secondo l'ordinanza di rimessione
codesta norma, nella parte in cui limita il diritto alle ferie, contrasterebbe
con l’art. 36, comma terzo, della
Costituzione, a tenore del quale invece il diritto in questione spetta
comunque, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, ovviamente in
misura proporzionale all'effettivo svolgersi di esso.
A sostegno della fondatezza della
sollevata questione il pretore di Napoli richiamava, nella citata ordinanza, la
sentenza n. 66 del 1963 di questa Corte con la quale veniva
dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2109, comma secondo, del
Codice civile per la parte in cui poneva il decorso di un anno di ininterrotto
servizio a presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo annuale di
ferie retribuite. A parere del pretore le stesse ragioni poste dalla Corte a
fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2109
del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto
servizio", militerebbero a favore della tesi della illegittimità
costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile relativamente allo stesso
inciso.
Con la stessa ordinanza, il pretore
di Napoli prospettava come conseguenziale e a norma dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 10
della citata legge n. 339 del 1958 per la parte in cui subordina il diritto
alle ferie al decorso di un anno di ininterrotto servizio.
L'ordinanza, ritualmente notificata
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti, veniva comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
221 del 2 settembre 1967.
Nessuna delle parti private si
costituiva in questa sede né interveniva il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Considerato in diritto
1. - A seguito dell'entrata in
vigore della legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del rapporto di lavoro
domestico, con prestazione di opera, continuativa e prevalente, di almeno
quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, le disposizioni di
cui agli artt. 2240-2246 del Codice civile sono applicabili ai lavoratori
domestici la cui prestazione di opera, sempre presso lo stesso datore di
lavoro, ha una durata inferiore alle quattro ore giornaliere e nelle materie
non espressamente disciplinate dalla detta legge, a tutti i lavoratori
domestici (art. 21 cit. legge n. 339 del 1958).
Circa il diritto ad un periodo di
ferie annuali retribuite, sono operanti rispettivamente l'art. 10 della citata
legge n. 339 del 1958 e l'art. 2243 del Codice civile.
Di quest'ultima disposizione,
relativamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio", e
in riferimento all'art. 36, comma terzo, della Costituzione, é denunciata, da
parte del pretore di Napoli, l'illegittimità costituzionale.
2. - La questione sollevata con
l'ordinanza in epigrafe si presenta negli stessi termini di altra questione già
esaminata da questa Corte a proposito dell'art. 2109, comma secondo, del Codice
civile e decisa con sentenza n. 66 del 1963, con la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della relativa disposizione limitatamente
all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio" e in riferimento
all'art. 36, comma terzo, della Costituzione.
Nonostante ciò, quella decisione non
ha potuto né può riguardare direttamente anche l'art. 2243 del Codice civile.
A tal fine non ha importanza il
fatto che le due questioni siano state prospettate e si pongano negli stessi
termini. Come questa Corte ha, con varie pronunce, affermato (n. 89 del 1962; n. 79 del 1961), infatti, anche quando venga
dichiarata l'illegittimità, costituzionale di una disposizione di legge che
enuncia un dato principio in linea generale, non si può non provvedere
separatamente in ordine alle altre disposizioni di legge, che, pur se
applicative di quel principio, abbiano nel sistema una propria individualità e
una propria giuridica esistenza. E nella specie
L'art. 2243 del Codice civile
presenta, sul punto che qui rileva, una disposizione certamente applicativa del
principio generale, contenuto nell'art. 2109 dello stesso Codice, secondo cui -
giusta il testo vigente prima della pronuncia di questa Corte - il lavoratore
subordinato ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo
annuale di ferie retribuite. Ma tale disposizione ha una propria autonomia e
specifica rilevanza perché attiene ad un complesso di norme (intese a tutelare
il lavoro domestico) che si rivolge ad un particolare tipo di lavoro
subordinato.
Stante ciò, risultando fondata la
censura mossa dal pretore di Napoli, alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile si deve pervenire
autonomamente.
L'art. 36, comma terzo, della
Costituzione attribuisce al lavoratore il diritto ad un periodo di ferie
annuali e quindi di riposo da usufruire in ogni anno di servizio, si vuole,
cioè dire, che le ferie siano godute entro l'anno, non dopo un anno di lavoro,
come, invece, prescrive il Codice civile (art. 2243). Esattamente perciò
l'ordinanza di rimessione, ripetendo quanto affermato da questa Corte con la
citata sentenza n. 66 del 1963, osserva che "il diritto del
lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggere le energie
psico-fisiche e che la ragione della sua affermazione sussiste pur quando non
si sia completato un anno di lavoro, potendosi in tal caso ammettere un bisogno
minore, ma non escludere del tutto che la necessità esista".
Nei confronti del lavoro domestico
con prestazione di opera per meno di quattro ore giornaliere, d'altra parte,
non ricorrono ragioni particolari che giustifichino la norma così come in atto
é formulata. Anche chi presta lavoro domestico con quelle modalità ha
certamente diritto alle ferie annuali.
Si deve quindi ritenere
conclusivamente che é fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2243 del Codice civile, in riferimento all'art. 36, comma terzo,
della Costituzione, nei termini in cui é stata proposta.
3. - Nell'ordinanza di rimessione é
prospettata la conseguenza che per i motivi sopra richiamati e a sensi
dell'art. 27, ultima parte, della legge n. 87 del 1953, venga dichiarata anche
la illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 339 del 1958.
Ma
Le norme di codesta legge tutelano
compiutamente l'esigenza che al lavoratore domestico sia assicurato il diritto
ad un periodo di ferie retribuite dopo un anno di ininterrotto servizio (art.
10, comma primo) e qualora il rapporto di lavoro non abbia durata annuale, gli
siano riconosciuti "tanti giorni di ferie quanti ne risultano in
proporzione al numero di mesi di anzianità considerando le frazioni di quindici
giorni come mese intero" (art. 10, comma quarto). E per tanto, l'inciso
"dopo un anno di ininterrotto servizio" che si contiene nel primo
comma difetta di quello specifico ed univoco significato che avrebbe potuto
evidenziarne un contrasto con l'art. 36, comma terzo, della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile, limitatamente all'inciso
"dopo un anno di ininterrotto servizio".
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 17
febbraio 1969.