SENTENZA
N. 66
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile,
promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1962 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Molé Domenico e la Società "Caprice
Recording Company ", iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Molé Domenico; udita nell'udienza pubblica del 6 marzo
1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;
udito l'avv. Giuseppe
Di Stefano, per Molé Domenico.
Ritenuto
in fatto
1. - Il Pretore di
Milano, con sua ordinanza 10 febbraio 1962, ha rimesso a questa Corte il
giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo comma, del
Codice civile, nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad un
periodo annuale di ferie retribuite, e limitatamente all'inciso "dopo un
anno di ininterrotto servizio".
Secondo il Pretore,
la restrizione portata da tale inciso contrasterebbe con la norma contenuta
nell'art. 36, terzo comma, della Costituzione, che garantisce al lavoratore il
diritto a ferie annuali retribuite, senza escludere che delle ferie possa
godere pure colui che non ha compiuto un anno di ininterrotto servizio alle
dipendenze di uno stesso datore di lavoro: secondo il Pretore, quando, prima
del compimento dell'anno, il rapporto di lavoro si estingue, il lavoratore
ricupera la disponibilità del proprio tempo, ma non fruisce della retribuzione
per il periodo corrispondente alle ferie cui avrebbe diritto.
2. - L'ordinanza del
Pretore "stata notificata alle parti private il 16 e il 20 febbraio 1962,
al Pubblico Ministero il 12 marzo successivo e al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 4 aprile 1962; il 28 marzo 1962 é stata comunicata al Presidente
della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica; é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1962, n. 152.
3. - Si é costituito
l'attore nel giudizio che ha dato luogo all'ordinanza predetta, il quale ha
osservato che, secondo la Costituzione, il lavoratore, in ogni anno, deve
usufruire delle ferie; e invece il secondo comma dell'art. 2109 del Codice
civile, rimettendo all'imprenditore la scelta del periodo delle ferie, gli
consente di farle usufruire senza periodicità annuale.
Secondo il deducente,
quando non si é compiuto l'anno di servizio, il precetto costituzionale sarebbe
rispettato solo se al lavoratore venisse concesso un periodo di ferie proporzionato
alla durata del servizio nell'anno, tenuto conto che chi ha lavorato per un più
breve periodo ha minore necessità di riposo annuale.
4. - All'udienza del
6 marzo 1963, la parte privata ha ribadito il proprio punto di vista.
Considerato
in diritto
Contrasta con l'art.
36, terzo comma, della Costituzione la disposizione, contenuta nell'art. 2109
del Codice civile, che pone il decorso di un anno di ininterrotto servizio a
presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite.
La suddetta norma
costituzionale attribuisce al lavoratore il diritto a ferie annuali e quindi ad
un periodo di riposo da usufruire in ogni anno di servizio; si vuole, ciò a
dire, che le ferie siano godute entro l'anno, non dopo un anno di lavoro, come,
invece, prescrive il Codice civile. Esattamente la parte privata osserva che il
diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggerne le
energie psico-fisiche, e che la ragione della sua affermazione sussiste pur
quando non si sia completato un anno di lavoro: potrebbe, in tal caso,
ammettersi un bisogno minore, ma non escludersi del tutto che la necessità
esista. E può altresì ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del
tempo in cui le ferie debbono essere date, nel contemperamento delle esigenze
dell'impresa e degli interessi del lavoratore, non mai che a quest'ultimo si
neghi del tutto il riposo garantitogli dalla Costituzione.
La miglior prova del
notato contrasto tra la norma denunciata e quella costituzionale sta
nell'interpretazione che alla prima ha dato la giurisprudenza. É stato escluso
che il licenziamento del lavoratore entro l'anno di servizio gli dia il diritto
ad un periodo di ferie o ad un'indennità sostitutiva; e così dall'art. 2109 del
Codice civile si é tratto un risultato che potrebbe togliere al lavoratore il
diritto allo speciale riposo per una serie continua di anni ove, per un ugual
tempo, il lavoratore non riuscisse mai a completare dodici mesi di servizio
presso uno stesso datore di lavoro, a causa del ripetersi di licenziamenti a
breve scadenza dalle singole assunzioni.
Più coerenti alla
norma costituzionale sono quei contratti collettivi di lavoro che prescrivono
il frazionamento delle ferie annuali, in modo che il lavoratore possa effettivamente
conseguire un riposo che si proporzioni alla quantità di lavoro effettivamente
prestato presso l'imprenditore che lo ha assunto.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile,
limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio", in
riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 10 maggio 1963.