Ordinanza n.318 del 1988

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ORDINANZA N.318

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 86, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (<Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato>), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1980 dal Consiglio di Stato- Sezione VI giurisdizionale-sul ricorso proposto da Lamartina Carmelo contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 899 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'anno 198l.

Visto l'atto di costituzione di Lamartina Carmelo nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che, con ordinanza del 24 maggio 1974, il Consiglio di Stato, Sez. VI , aveva sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella l. 26 luglio 1970, n. 576 (<Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica>), in quanto la disposizione denunciata, accordando al personale direttivo delle scuole sopraindicate il riconoscimento, ai fini economici, del solo servizio di insegnamento non di ruolo, avrebbe comportato una ingiustificata disparità di trattamento per l'esclusione dal beneficio di coloro che avevano prestato servizio di insegnamento di ruolo;

che, con ordinanza n. 230 del 24 novembre 1976, emessa nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976, questa Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo per consentirgli di riesaminare il proprio giudizio sulla rilevanza della proposta questione di costituzionalità, alla luce della normativa sopravvenuta, introdotta con gli articoli 82 e seguenti del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, emanato in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dalla l. 30 luglio 1973, n. 477;

che, a seguito della restituzione degli atti, il Consiglio di Stato Sez. VI, con ordinanza dell'11 aprile 1980, ha sollevato, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 86, ultimo comma, del richiamato d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, perchè, mentre l'art. 8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella l. 26 luglio 1970, n. 576, riconosceva al personale direttivo delle scuole secondarie il servizio di insegnamento non di ruolo per intero, sia pure con decorrenza comprese tra il 1970 e il 1972, l'art. 82 del d.P.R. n. 417 del 1974, riconosce invece al medesimo personale il servizio di insegnamento di ruolo solo nella misura di un terzo con decorrenza da data non anteriore al 1° luglio 1975, e quindi meno favorevole, secondo quanto previsto dall'art. 86, ultimo comma, dello stesso d.P.R.;

che, pertanto, ad avviso del giudice a quo permarrebbe l'evidenziato contrasto con il parametro costituzionale invocato, perchè le norme sopravvenute avrebbero determinato una disparità di trattamento tra il servizio non di ruolo, riconosciuto per intero, seppure con decorrenze diverse, ed il servizio di ruolo riconosciuto solo in parte e con decorrenza posteriore a quella del servizio non di ruolo.

Considerato che il riferimento operato dal giudice a quo all'art. 8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella l. 26 luglio 1970, n. 576, come tertium comparationis, appare nella specie inconferente;

che, infatti, la norma, assunta a raffronto per la asserita disparità del trattamento riservato al servizio di ruolo rispetto a quello non di ruolo, ha natura di disposizione transitoria intesa a consentire a coloro (presidi) che già appartenevano ad una carriera superiore, di riscattare, ai soli effetti economici, i servizi pre-ruolo prestati in carriera diversa ed inferiore (insegnanti), perseguendo cosi una finalità riequilibratrice del la posizione del personale direttivo della scuola rispetto agli insegnanti ai quali erano riconosciuti tali servizi pre-ruolo, mentre le norme ora denunciate (artt. 82 e 86 del d.P.R. 417 del 1974) - di natura permanente - sono dirette al diverso effetto di valutare i servizi di ruolo prestati dai presidi nella carriera non direttiva, non solo agli effetti economici ma anche a quelli giuridici, e quindi con un riconoscimento qualitativamente diverso;

che pertanto le discipline di cui, rispettivamente, all'art. 8 del d.l. n. 370 del 1970 e all'art. 82 del d.P.R. n. 417 del 1974, hanno genesi e portata distinte, che rispondono a diverse finalità e non sono perciò comparabili tra loro per inferirne l'illegittimità costituzionale, sotto il profilo della disparità di trattamento, della seconda;

che costituisce, peraltro, criterio frequente nella materia del pubblico impiego ed ictu oculi non irragionevole quello del riconoscimento parziale degli effetti giuridici dei servizi prestati in carriera inferiore, come avvenuto nella specie;

che gli artt. 82 e 86 richiamati non appaiono quindi ingiustificatamente discriminatori perchè riservano al servizio di ruolo in una carriera inferiore un riconoscimento conforme a criteri al riguardo seguiti in linea di massima;

che, inoltre, la previsione delle diverse decorrenze del riconoscimento dei servizi pregressi, quale determinata dal legislatore nel suo discrezionale apprezzamento, non e sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, mancando un univoco elemento di comparazione che possa consentire di valutarne l'asserita arbitrarietà;

che la questione prospettata é perciò manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 86, ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (<Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato>), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza dell'11 aprile 1980 (r.o. n. 899 del 1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.