Ordinanza n.434 del 1988

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ORDINANZA N.434

 

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, capoverso, lett. d, del d.l. 20 novembre 1981, n. 663 (

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

 

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe e stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, capoverso, lett. d) del d.l. 20 novembre 1981, n. 663, a norma del quale le modificazioni della destinazione d'uso degl'immobili sarebbero soggette ad autorizzazione gratuita solo se comportino l'esecuzione di opere di trasformazione ed, in ogni caso, non sarebbero più assoggettate-ove compiute abusivamente-a sanzione penale.

 

Considerato che detto decreto legge non é stato convertito nel termine prescritto dall'art. 77 Cost.;

 

che in tali ipotesi, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, la questione sollevata diventa manifestamente inammissibile (Ordinanze n. 279 del 19 dicembre 1986;  nn. 379, 380, 381 e 382 del 30 dicembre 1985,), dovendosi ormai il decreto legge considerare, per automatica conseguenza della mancata conversione, come mai esistito quale fonte di diritto (Sentenza n. 307 del 7 ottobre 1983).

 

Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, capoverso, lett. d) del d.l. 20 novembre 1981, n. 663 (), sollevata dal Pretore di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1981 (r.o. n. 262 del 1982) in riferimento agli artt. 3, 42 e 117 Cost.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.