Ordinanza n.381 del 1985

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ORDINANZA N. 381

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 1984 n. 790 ("Ripiano dei disavanzi di Amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie"), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1984 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra l'amministrazione del Tesoro-Ufficio Liquidazione I.N.A.M. e Arrigo Arrighi e altri, iscritta al n. 83 del registro ordinanze del 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Rilevato che, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1984, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, del d.l. 28 novembre 1984 n. 790 (per errore materiale indicato nel dispositivo dell'ordinanza col n. 791) ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie");

che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità o l'infondatezza della questione;

considerato che il d.l. 28 novembre 1984 n. 790 non é stato convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo., Cost.

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 1984 n. 790 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie"), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Renato DELLANDRO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985.