Ordinanza n. 279 del 1986

 

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ORDINANZA N. 279

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 11 del d.l. 28 febbraio 1986 n. 47 recante "Provvedimenti urgenti per la finanza locale "promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte regionali della Toscana e della Liguria, notificati il 27 marzo 1986 e depositati in cancelleria il 4 e il 5 aprile 1986 ed iscritti ai nn. 10 e 11 del registro ricorsi 1986.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 marzo 1986, la Regione Liguria ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, primo e secondo comma, e 10 del decreto legge 28 febbraio 1986 n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) per asserito contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

che analoga impugnativa é stata proposta, con ricorso pure notificato il 27 marzo 1986, dalla Regione Toscana, relativamente all'art. 11, ad eccezione dei commi secondo e terzo, dell'indicato decreto legge n. 47 del 1986;

che in entrambi i giudizi si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle questioni sollevate.

Considerato che i predetti giudizi vanno riuniti per formare oggetto di unica ordinanza;

che, peraltro, il decreto legge n. 47 del 1986-cui si riferiscono le impugnative proposte dalle Regioni ricorrenti - non é stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, comma terzo, Cost.;

che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle relative questioni, per inesistenza delle fonti di diritto a livello legislativo avverso cui esse eransi rivolte.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 (primo e secondo comma), 10 e 11 (ad eccezione dei commi secondo e terzo) del decreto legge 28 febbraio 1986 n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), rispettivamente sollevate dalle Regioni Liguria e Toscana con i ricorsi in epigrafe, in relazione agli artt. 117, 118 e ll9 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO  - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1986.