Sentenza n.399 del 1988

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SENTENZA N.399

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (<Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente>), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1987 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Izzi Giulia ed altre contro il Provveditorato agli studi di Isernia ed altri, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di costituzione di Antonelli Silvano ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

udito l'avvocato Federico Sorrentino per Antonelli Silvano ed altri.

Considerato in diritto

l.-Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 9 gennaio 1987 (R.O. n. 376/87), sottopone all'esame della Corte la seguente questione: se contrasti o meno con gli artt. 3 e 97 della Costituzione l'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui riconosce la riserva di posto per i concorsi magistrali ai soli insegnanti supplenti nelle scuole elementari statali e non anche agli insegnanti di scuola popolare in possesso di equivalenti titoli di servizio.

2. - La questione é fondata.

La disparità di trattamento, determinata dalla norma impugnata, tra insegnanti delle scuole elementari statali e insegnanti dei corsi di scuola popolare, é priva di giustificazione, dal momento che questa Corte, con sentenza n. 62 del 1970, dopo avere esaminato il relativo sistema normativo, ha sancito che la scuola popolare <é scuola esclusivamente statale>.

La ratio decidendi é la medesima della sentenza di questa Corte n. 249 del l986, che rilevava identità di struttura didattica dei corsi CRACIS e dei corsi scolastici ordinari, con la conseguente equivalenza del servizio prestato dai docenti precari negli uni e negli altri.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (<Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente>), nella parte in cui non prevede la riserva di posti nei concorsi magistrali, anche per gli insegnanti supplenti nella scuola popolare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.