SENTENZA N. 62
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del
D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599 (istituzione della scuola popolare contro
l'analfabetismo), ratificato e modificato dalla legge 16 aprile 1953, n. 326,
promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1969 dal pretore di Nicosia nel
procedimento penale a carico di Fussone Cesare, iscritta al n. 43 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del
12 marzo 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1970 il Giudice
relatore Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
In seguito alla denunzia di alcuni insegnanti elementari Idi
Nicosia, i quali lamentavano la sussistenza di abusi é di irregolarità nella
ripartizione dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, denunzia
che aveva formato argomento ad un'accesa polemica sui giornali locali, il
pretore di Nicosia iniziava un procedimento penale a carico del prof. Cesare
Fussone. Più precisamente, il prof. Fussone veniva imputato del reato di cui
all'art. 323 del codice penale, perché, "abusando dei poteri inerenti alle
sue funzioni di ispettore scolastico delegato provinciale per le scuole
popolari e per l'educazione degli adulti, di presidente del consorzio
provinciale dei patronati scolastici, di presidente del patronato scolastico di
Enna, di dirigente del Centro U.N.L.A. di Pergusa, al fine di recare un danno
(consistente nella mancata percezione dello stipendio, nel mancato conseguimento
del punteggio utile per le varie graduatorie provinciali e per la
partecipazione ai concorsi magistrali) agli insegnanti di Nicosia, segnalati
dagli enti di questo ultimo comune ed al fine di procurare un contrapposto e
corrispondente vantaggio agli insegnanti degli altri comuni della provincia di
Enna, segnalati dagli enti di detti comuni, si adoperava affinché non venisse
assegnato alcun corso agli enti di Nicosia, che ne avevano fatto
richiesta".
Nel corso del procedimento, così iniziato, con ordinanza 22
gennaio 1969 il pretore di Nicosia sollevava questione di illegittimità, in
riferimento agli artt. 3, 4 e 33 della Costituzione, dell'art. 4 del D.L.C.P.S.
17 dicembre 1947, n. 1599 (istitutivo della scuola popolare), ratificato e
modificato dall'articolo unico della legge 16 aprile 1953, n. 326, nella parte
in cui prevede che, nel caso di scuole organizzate da enti o da associazioni,
con oneri a loro totale carico o a carico dello Stato, la nomina degli
insegnanti ha luogo su proposta e d'intesa con gli enti e le associazioni
stessi é che l'insegnamento in seguito a tali nomine é valutato ad ogni effetto
come servizio di incarico o supplenza.
La non manifesta infondatezza veniva così motivata:
a) contrasto con l'art. 3 per violazione del principio di
uguaglianza, derivante dalla parificazione del servizio prestato nelle scuole
gestite da enti o da privati a quello prestato nella scuola di Stato, agli
effetti di ulteriori incarichi o di concorsi;
b) contrasto con l'art. 4, in quanto ben lungi dal promuovere le
condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, si viola il diritto
acquisito con la inclusione nella graduatoria provinciale per gli incarichi,
consentendo che si prescinda dall'ordine della graduatoria stessa;
c) contrasto con l'art. 33 perché enti e privati hanno bensì
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, ma senza oneri per lo
Stato.
Quanto alla rilevanza, poi, veniva affermata sotto il profilo
che una pronunzia di accoglimento comporterebbe una diversa valutazione penale
del fatto per effetto della eliminazione dal capo di imputazione del danno
consistente nel mancato conseguimento di punteggio utile per le varie
graduatorie provinciali e per la partecipazione ai concorsi magistrali.
Dopo l'adempimento delle formalità di legge, la questione viene
ora sottoposta al giudizio della Corte.
É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con la
memoria depositata il 31 marzo 1969, chiede che la questione venga dichiarata
non fondata, in base alle seguenti considerazioni:
a) non sussiste violazione dell'art. 33 della Costituzione, in
quanto l'intervento finanziario dello Stato, data la particolare organizzazione
delle scuole popolari, non può in nessun caso assumere la natura di intervento
a favore della scuola privata;
b) non sussiste violazione dell'art. 3, in quanto, per la
particolare organizzazione sopra richiamata, anche le scuole gestite da enti ed
associazioni assolvono compiti d'interesse statale e, quindi, é giusto che il
servizio presso di esse prestato sia valutato come servizio statale;
c) non sussiste, infine, violazione dell'art. 4 perché
l'eventuale abuso della potestà di designazione e di nomina
"d'intesa" può rendere illegittimo e come tale annullabile in sede
amministrativa o di giurisdizione amministrativa l'atto che ne sia viziato, ma
non acquista rilevanza costituzionale.
Considerato in diritto
1. - Per una migliore identificazione delle questioni sottoposte
all'esame della Corte é bene premettere alcuni richiami al sistema normativo
nel quale trova collocamento l'articolo di legge (art. 4 del D.L.C.P.S. 17
dicembre 1947, n. 1599 e successive modificazioni), la cui legittimità
costituzionale é posta in dubbio con l'ordinanza di rinvio.
Come risulta dal suo titolo e dall'art. 1, con tale decreto
legislativo venne istituita una scuola popolare per combattere l'analfabetismo,
per completare l'istruzione elementare e per orientare all'istruzione media o
professionale: scuola gratuita, diurna o serale, per giovani e adulti, da
istituire presso le scuole elementari, le fabbriche, le aziende agricole, le
istituzioni per emigranti, le caserme, gli ospedali, le carceri ed in ogni
ambiente popolare, specie in zone rurali, in cui se ne avverta il bisogno.
Dal primo comma dell'art. 4 si desume, altresì, che fra gli
scopi della istituzione di questo nuovo tipo di scuola rientra anche quello di
combattere la disoccupazione intellettuale.
I corsi di tale scuola sono, poi, istituiti dal provveditore
agli studi o di sua iniziativa o su richiesta di enti, associazioni o privati
che dimostrino di possedere i mezzi per organizzare ed assicurare il regolare
funzionamento dei corsi stessi, con l'eventuale concorso dello Stato, mentre la
spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, su apposito capitolo del
bilancio del Ministero della pubblica istruzione (artt. 3, quale risulta
modificato dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, 11 e 12).
Infine, per il contestato art. 4, quale risulta modificato dalla
citata legge n. 326 del 1953:
a) l'insegnamento nei corsi della scuola popolare é affidato per
incarico provvisorio, con nomina del provveditore agli studi a persone che
siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi di insegnamento nelle
scuole elementari e non abbiano altra occupazione retribuita;
b) l'insegnamento é valutato ad ogni effetto come servizio di
incarico o supplenza;
c) nel caso di scuole organizzate da enti o da associazioni, la
nomina ha luogo su proposta e di intesa con questi;
d) l'insegnante deve essere prescelto fra quelli compresi nella
graduatoria provinciale di incarico e supplenza.
2. - Quanto sopra chiarito, in ordine logico deve essere
accertato in primo luogo se sussiste il denunziato contrasto con l'art. 33
della Costituzione, secondo cui le scuole e istituti di educazione possono
essere istituiti da enti e privati ma "senza oneri per lo Stato".
Dall'esame del sistema normativo sopra richiamato nelle sue
linee essenziali risulta peraltro in modo evidente che la scuola popolare
contro l'analfabetismo é scuola esclusivamente statale.
Evidenti esigenze funzionali, dato che istituzionalmente tale
scuola deve svolgere la sua attività in qualsiasi ambiente popolare, in cui se
ne manifesti il bisogno - ed é molto significativa, al riguardo, l'elencazione
esemplificativa contenuta nell'art. 1 della legge - rendono, più che opportuna,
necessaria l'utilizzazione di qualsiasi mezzo che appaia idoneo per la sua
sempre maggiore diffusione.
L'affidamento della semplice gestione di alcuni corsi ad enti ed
associazioni più vicini a quell'ambiente popolare che ne deve ritrarre i
benefici e che di quell'ambiente meglio conoscono le esigenze e, nella maggior
parte dei casi, per i loro fini istituzionali ne difendono e patrocinano gli
interessi, costituisce, evidentemente, uno dei mezzi più efficaci agli scopi
suddetti.
Ma enti, associazioni e perfino privati così utilizzati
costituiscono soltanto organi o strumenti dei quali lo Stato, che tale scuola
ha istituita e che la dirige, la controlla e la finanzia, si avvale per la
migliore realizzazione dei fini che con la scuola stessa si é prefisso di
raggiungere.
Perciò il precetto di cui al terzo comma dell'art. 33 della
Costituzione é stato male invocato.
3. - Se, come si é dimostrato, anche i corsi, la cui gestione
sia affidata, con finanziamento statale, ad enti ed associazioni, debbono
considerarsi statali, evidentemente l'insegnamento impartito in tali corsi non
può non essere valutato, ad ogni effetto, come servizio prestato nelle scuole
statali.
Pertanto, il secondo comma del denunziato art. 4 del D.L.C.P.S.
n. 1599 del 1947, quale risulta modificato dall'articolo unico della legge n.
326 del 1953, non contrasta con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3
della Costituzione;
4. - Non può contestarsi che, per effetto del terzo comma del
ripetuto art. 4, in forza del quale, nel caso di scuole organizzate da enti o
da associazioni, la nomina degli insegnanti (sempre da parte del provveditore
agli studi) ha luogo su proposta e di intesa con gli enti o associazioni
stessi, si può derogare, nell'effettuare tale nomina, dall'ordine della
graduatoria provinciale di incarico e supplenza.
Se, al riguardo, non fossero sufficientemente eloquenti le espressioni
"su proposta" e "di intesa" contenute nel citato terzo
comma, basterebbe ad eliminare ogni dubbio il successivo quarto comma, in forza
del quale l'insegnante da nominare deve essere "prescelto" fra quelli
compresi nella suddetta graduatoria.
Poiché per le nomine nelle scuole organizzate e gestite
direttamente dallo Stato, attraverso i provveditorati agli studi, l'ordine
della graduatoria provinciale deve, di regola, essere tassativamente osservato,
l'ordinanza di rinvio ravvisa nella possibilità di deroga sopra illustrata
violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione: infatti, da un lato porrebbe
in essere una disparità di trattamento tra insegnanti da nominare per le scuole
organizzate e gestite direttamente dai provveditorati agli studi e insegnanti
da nominare per le scuole organizzate e gestite da enti ed associazioni;
dall'altro eluderebbe, per quest'ultima categoria di insegnanti, il diritto o,
quanto meno, la legittima aspettativa al collocamento loro derivanti
dall'ordine di graduatoria.
Senza che occorra stabilire se l'ordine di graduatoria ponga in
essere un vero e proprio diritto o una semplice legittima aspettativa alla
nomina, non può certo contestarsi la potestà del legislatore di derogarvi,
sempre che la deroga sia determinata da motivi funzionali e comunque razionali.
Intanto, anche per i corsi organizzati direttamente dai
provveditori agli studi, pur restando fermo, in astratto, il principio della
osservanza dell'ordine della graduatoria provinciale degli incarichi e
supplenze, in concreto - ed ecco perché sopra si é usato l'inciso "di
regola" - quel principio subisce deroghe imposte da ragioni oggettive
(preferenza per gli insegnanti di sesso maschile o di sesso femminile a seconda
che si tratti di scuole maschili o femminili ed assegnazione alternativa in
caso di scuole miste) oppure da ragioni soggettive (limitazione posta
dall'interessato nella domanda di inclusione nella graduatoria circa le sedi
cui intende essere destinato o non accettazione di sede disponibile).
Può, così, legittimamente accadere che, o per mancanza di
vacanze nei tipi di scuole cui può essere destinato o per mancanza di vacanze
nelle sedi indicate nella domanda di incarico o supplenza, un insegnante meglio
classificato nella graduatoria provinciale non consegua alcun incarico o
supplenza e lo consegua, invece, altro insegnante che lo segua, anche di molti
posti in quella graduatoria (può perfino verificarsi il caso limite del primo
in graduatoria non occupato e dell'ultimo occupato).
Ma ben diversa si presenta la situazione per quanto attiene ai
corsi affidati ad enti o associazioni.
Come sopra si é rilevato, gli enti o associazioni che si
assumono il compito della organizzazione e gestione di scuole popolari
costituiscono organi e strumenti dei quali lo Stato si avvale per meglio
realizzare i suoi fini d'interesse pubblico in questo particolare e delicato
settore della pubblica istruzione. Ma organi e strumenti che hanno, peraltro,
proprie e peculiari caratteristiche ed esigenze, che si assumono il compito di
organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei corsi loro affidati e
che, per giunta, tranne la spesa per il personale insegnante, hanno a loro
carico tutte le altre spese di organizzazione, di gestione e di funzionamento
di detti corsi.
Di qui la necessità di un personale insegnante, che, a parte i
requisiti generici di capacità, del possesso dei quali si ha la prova per il
fatto stesso della inclusione nella graduatoria provinciale, possegga anche
requisiti specifici di conoscenza dell'ambiente nel quale é chiamato a svolgere
la sua attività e di idoneità all'insegnamento per la particolare scolaresca e
del modo come si svolgono i corsi.
Necessità avvertita dal legislatore in modo tale da porre la
designazione dell'insegnante non come una mera facoltà, ma come un vero e
proprio obbligo per l'ente, associazione o privato che intenda ottenere
l'assegnazione di un corso di scuola popolare, salvo quell'intesa con il
provveditore agli studi, al quale in definitiva spetta sempre la nomina, intesa
evidentemente richiesta per il controllo della capacità particolare alla quale
é preordinata la designazione (art. 6, comma secondo, lett. F) della ordinanza
ministeriale 8 maggio 1967, n. 8040/22/SP, pubbl. nel B.U. del Ministero della
P.I. n. 19 dell'11 maggio 1967).
Non potestà arbitraria, dunque, ma semplice potestà
discrezionale di scelta, informata, peraltro, a quei criteri oggettivi delle
necessità funzionali di questo particolare tipo di scuola, che risultano dalle
considerazioni che precedono.
Dagli stessi criteri risultano i fini ed i limiti di quella
potestà, ogni deviamento dai quali implica eccesso di potere e rende la nomina,
che ne sia viziata, annullabile nei modi e forme di legge.
Ci si trova, pertanto, di fronte ad una di quelle discipline differenziate
per situazioni differenziate, che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, non violano il principio di uguaglianza.
Le stesse considerazioni valgono, dato che ammettono la
legittimità, nei limiti sopra enunciati, della deroga all'ordine di
graduatoria, anche a dimostrare che non sussiste nemmeno la denunziata
violazione dell'art. 4 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato e modificato
dall'articolo unico della legge 16 aprile 1953, n. 326: "Istituzione della
scuola popolare contro l'analfabetismo", sollevata con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4 e 33 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
aprile 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1970.