Sentenza n.329 del 1988

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SENTENZA N.329

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 23 aprile 1980, riapprovata il 30 ottobre 1980, avente per oggetto: <Norme per la sicurezza delle installazioni di impianti tecnici>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 19 novembre 1980, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1980.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'Avv. Feliciano Benvenuti per la Regione.

Considerato in diritto

l.-Oggetto del presente giudizio é la legge della Regione Veneto, riapprovata il 30 ottobre 1980, avente ad oggetto <Norme per la sicurezza delle installazioni di impianti tecnici>, la quale é stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in riferimento agli artt. 6, lett. m) ed n), e 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Come riferito più ampiamente in narrativa, il ricorso si basa su tre distinti motivi:

a) invasione delle competenze riservate allo Stato in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 6, lett. m, della legge n. 833 del 1978), mediante l'imposizione alle imprese che eseguono i lavori dell'obbligo di redigere un documento in cui si dichiari che l'impianto e stato eseguito in conformità alle norme vigenti e alle regole dell'arte;

b) interferenza nelle competenze statali in materia di omologazione di macchine e impianti (art. 6, lett. n, della legge n. 833 del 1978), attraverso la previsione del deposito del <certificato di conformità tecnica> presso l'autorità preposta al controllo, competente per territorio;

c) violazione dei limiti delle competenze regionali mediante l'imposizione di nuovi obblighi a carico tanto delle imprese quanto delle autorità preposte al controllo degli impianti tecnici.

2.-Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità concernente il motivo riportato ora sub c, che, come riferito in narrativa, la Regione Veneto ha sollevato sul presupposto che quel motivo non sia presente nell'atto di rinvio.

L'eccezione non é fondata.

Come questa Corte ha più volte affermato (v. da ultimo, sentt. nn. 72 del 1985, 217 del 1987 e ord. n. 162 del 1988), deve sussistere una sostanziale corrispondenza tra motivi del rinvio e motivi del ricorso, nel senso che questi ultimi devono essere prefigurati, quanto meno nelle loro linee essenziali o in forma sintetica, nell'atto di rinvio per il riesame.

Ebbene, nell'atto di rinvio che ha preceduto il ricorso introduttivo del presente giudizio vi é uno specifico riferimento, ancorchè non compiutamente sviluppato, al fatto che la legge impugnata impone obblighi non previsti dalla legislazione statale vigente in materia di disciplina generale del lavoro e di sicurezza degli ambienti di lavoro. Tanto basta a ritenere che vi sia una sostanziale corrispondenza tra motivi del rinvio e motivi del ricorso.

3. - Nel prevedere l'obbligo di redigere un certificato di conformità tecnica alle norme vigenti e alle regole dell'arte e nel presupporre un controllo sull'effettiva conformità del l'impianto installato alle predette regole, la legge impugnata impone, tanto a privati quanto ad organi pubblici (anche statali), un'attività in tutto simile all'omologazione, la quale é espressamente riservata allo Stato dall'art. 6, lett. n), della legge n. 833 del 1978.

Infatti, come questa Corte ha già affermato (sent. n. 74 del 1987), l'attività di omologazione non e limitata soltanto alla verifica della rispondenza del tipo o del prototipo di un prodotto industriale a predeterminati requisiti tecnici, finalizzati alla prevenzione di infortuni (da effettuarsi prima della riproduzione o dell'immissione sul mercato), ma comprende anche la verifica degli impianti, vale a dire di quel complesso di strutture, di apparecchi, di attrezzature, di congegni e di altro, collegati in un unico assemblaggio e concorrenti ad uno stesso scopo.

In senso contrario, non vale obiettare che l'art. 2 della legge impugnata prevede l'obbligo di redigere il certificato di conformità tecnica anche nei casi in cui le vigenti norme prevedono le attività di collaudo, di verifica, di omologazione o di altri analoghi adempimenti che determinati enti pubblici devono compiere anteriormente all'effettiva utilizzazione o messa in funzione degli impianti. Vero é, piuttosto, che l'indifferenziato riferimento all'attività di collaudo o di omologazione (l'uno di competenza regionale e l'altra di competenza statale), contenuto nella disposizione appena citata, mentre avvalora l'interpretazione secondo la quale la legge impugnata dispone una disciplina che si sovrappone a quella statale nel prevedere i mezzi di controllo degli ambienti di lavoro, nello stesso tempo non esclude che l'attività di controllo affidata all'autorità competente, anche statale, sia sostanzialmente coincidente con l'attività di omologazione, di cui all'art. 6, lett. n), della legge n. 833 del 1978, come individuata e specificata dalla sentenza di questa Corte, n. 74 del 1987.

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto, riapprovata il 30 ottobre 1980, intitolata <Norme per la sicurezza della installazione degli impianti>.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.