Ordinanza n.162 del 1988

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ORDINANZA N.162

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 7 giugno 1977, riapprovata il 28 luglio 1977, recante <Rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52, recante interventi per la viabilità rurale>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 31 agosto 1977, depositato in cancelleria il 9 settembre successivo ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il 28 luglio del 1977 la Regione Lazio riapprovava, a seguito del rinvio governativo, una legge concernente il rifinanziamento di una precedente legge regionale (17 settembre 1974, n. 52) in tema di viabilità rurale;

che la legge impugnata, per la copertura delle nuove spese previste, utilizzava le <disponibilità dei fondi globali del bilancio 1976>, cioé del bilancio relativo all'esercizio precedente;

che a tale meccanismo di copertura si opponeva il Governo in sede di rinvio, rilevando che la copertura delle spese mediante riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali dell'esercizio precedente, prevista e consentita dal quinto comma dell'art. 13 della legge cornice in tema di contabilità regionale (L. 19 maggio 1976, n. 335) e dal quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 1S (Norme in materia di bilancio e contabilità nella Regione Lazio), non era applicabile nella specie, non sussistendo i requisiti temporali richiesti, costituiti dall'inizio dell'iter legislativo nell'esercizio precedente (nella specie, 1976);

che a seguito della riapprovazione della legge rinviata il Governo ha impugnato la legge in esame per violazione dell'art. 13 della legge n. 335 del 1976 (e 20 della legge regionale n. 15 del 1977), ma con riferimento non più alle norme risultanti dal comma quinto, bensì alla diversa norma risultante dal primo comma dello stesso articolo;

che, poichè tale primo comma prevede che nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, il ricorso chiede la dichiarazione di incostituzionalità della legge impugnata per contrasto con tale disposizione (oltrechè, di conseguenza, con l'art. 81, quarto comma, Cost.);

che da tale disposizione si ricaverebbe, secondo il ricorrente, il principio fondamentale che i fondi globali possono essere utilizzati solo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi il cui iter di formazione sia già iniziato al momento di approvazione del bilancio, sicchè a quella data sia possibile prevederne l'ammontare.

Considerato che, come risulta dalla narrativa in fatto, non v'é corrispondenza fra i motivi del rinvio e quelli del ricorso in quanto diverse sono le disposizioni che si assumono violate (e cioé, rispettivamente, il quinto comma dell'art. 13 della legge n. 335 del 1976 ed il primo comma dello stesso articolo), e diversi i principi fondamentali da tali disposizioni ricavabili (possibilità di far ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente per tutte le leggi che abbiano iniziato il loro iter nell'esercizio precedente, ovvero solo per quelle che hanno iniziato il loro iter prima dell'approvazione del bilancio del medesimo esercizio);

che va pertanto dichiarata la manifesta inammissibilità del ricorso, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale i motivi prospettati nel ricorso devono essere prefigurati, quantomeno nelle loro linee essenziali o in forma sintetica, nell'atto di rinvio (in questo senso, da ultimo, sentenze nn. 217 del 1987; n. 72 del 1985 e n. 107 del 1983).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio riapprovata il 28 luglio 1977 recante rifinanziamento della L.R. 17 settembre 1974, n. 52, concernente la viabilità rurale, in riferimento agli artt. 117 e 81, quarto comma, della Costituzione, proposta dal Governo con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.