Ordinanza n.203 del 1988

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ORDINANZA N.203

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, 36 e 41, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 <disciplina dell'imposta di registro> promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Roma, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/1 a SS. dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza del 14 maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 36 e 41, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione-nella parte in cui si stabilisce: a) che il tributo del registro applicato sul provvedimento giudiziario, anche se ancora impugnabile, permane per tutti i gradi del giudizio, salvo conguaglio o rimborso in base a sentenza definitiva (art. 35); b) che la nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta, salvo la restituzione dell'imposta pagata, nella parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato per causa non imputabile alle parti, con sentenza emessa in contraddittorio anche con l'Amministrazione finanziaria e passata in giudicato (art. 36); c) che, anche fra gli atti dell'Autorità giudiziaria la base imponibile e correlata all'applicazione, in via generale, dei criteri di stima diretta dei beni oggetto di contrattazione (art. 41, ultimo comma);

che, secondo il giudice a quo, le disposizioni denunziate, assoggettando al pagamento di un tributo un reddito non ancora acquisito definitivamente al patrimonio del singolo contribuente si pongono in contrasto con l'art. 53 Cost. che considera la capacità contributiva come presupposto di ogni imposizione fiscale;

che, ad avviso del giudice remittente le medesime disposizioni censurate contrastano altresì con l'art. 3 Cost. ponendo sullo stesso piano contributivo sia coloro che hanno, per effetto di una contrattazione, conseguito immediatamente un reddito, sia coloro che, per conseguire tale reddito, devono attendere il passaggio in giudicato di una sentenza di per se non ancora produttiva di alcun reddito;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile per quanto concerne gli artt. 36 e 41 ed infondata per quanto riguarda l'art. 35.

Considerato che l'ordinanza, nella parte avente ad oggetto gli artt. 36 e 41 appare del tutto priva di motivazione e che, comunque, la questione non e oggettivamente influente ai fini del giudizio a quo, non essendo in discussione in quel giudizio nè l'irrilevanza della invalidità di un atto negoziale nè i criteri per la determinazione della base imponibile degli atti dell'Autorità giudiziaria;

che la questione concernente l'art. 35-che nella parte censurata é riprodotto testualmente dall'art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - é stata già risolta da questa Corte con sentenza n. 198 del 28 luglio 1976, che-richiamandosi ad una sua precedente pronunzia (sent. n. 200 del 1972)- ha escluso il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. dell'art. 11 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, il quale già imponeva la tassazione di un atto soggetto a registrazione anche se costituito da sentenze suscettibili di gravame;

che per le suesposte ragioni la prima questione va dichiarata manifestamente inammissibile e la seconda manifestamente infondata;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 41, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.