SENTENZA N. 198
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI,
Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
11, 12 e 14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promossi
con le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 23 maggio 1973 dalla commissione tributaria di secondo
grado di Milano nel procedimento vertente tra Bigotto Alba
Rosa ed altra e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 207
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;
2)
ordinanza emessa il 15 aprile 1973 dal tribunale di Milano nel procedimento
civile vertente tra Tiberto Luigi e l'Amministrazione
delle finanze dello Stato, iscritta al n. 318 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
263 del 9 ottobre 1974.
Visto
l'atto di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
udito
nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito
il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni,
per l'Amministrazione delle finanze dello Stato.
Ritenuto in fatto
1.
- La commissione tributaria di secondo grado, sezione
speciale-diritto di Milano, nel procedimento promosso da Alba Rosa
Bigotto ed Emilia Velischek contro l'Amministrazione
finanziaria dello Stato, ha sollevato, con ordinanza del 23 maggio 1973,
questione di legittimità costituzionale degli artt.
11 e 14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, e nei limiti di cui appresso.
In
punto di fatto ha ricordato che nel procedimento civile vertente tra Anita
Bigotto e Venturino Pomati (che avevano acquistato
per scrittura privata registrata e non trascritta un piccolo appezzamento di
terreno da podere di Giuseppe Bigotto) ed i detti Alba Rosa Bigotto ed Emilia Velischek (eredi di Giuseppe Bigotto, che avevano venduto
per atto notarile lo stesso bene a Maria Valeria Velischek)
e il loro avente causa, il tribunale di Milano aveva dichiarato, con sentenza
del 19 dicembre 1960 la simulazione della seconda vendita ed accolto la domanda
attrice di rivendica, e che a seguito di ciò l'ufficio atti giudiziari di
Milano aveva provveduto alla valutazione del terreno che si assumeva
retrocesso; che le contribuenti avevano proposto ricorso; che nei frattempo
Ciò
premesso, il giudice a quo ha ritenuto che, essendo stata dichiarata nulla la
sentenza del tribunale (con decisione di secondo grado passata in giudicato),
"nulla - tanto meno la cennata retrocessione -
poteva, nel caso di specie, essere ravvisata in essa"
e che, però, a sensi dell'art. 11 della legge di registro (che impone il
pagamento dei relativi tributi anche "nei casi di registrazione di atti
comunque nulli, salva la restituzione nei casi tassativamente indicati
dall'art. 14" che, peraltro, non prevede casi di specie) sulla più volte
citata sentenza del tribunale sarebbe dovuto il tributo di registro per la
retrocessione ivi ravvisabile ed esso non sarebbe rimborsabile.
E
nel contempo ha reputato che vadano contro gli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'art. 11 nella parte in
cui sostanzialmente impone la tassazione anche di atti mai posti in essere
("atti comunque nulli") e l'art. 14 nella parte in cui non dispone la
restituzione di tributi pagati in relazione a negozi inesistenti o inefficaci.
Ha
ricordato, infine, che la questione presentava rilevanza ai fini del decidere.
2.
- Eseguite le necessarie comunicazioni, notificazioni e pubblicazione
dell'ordinanza, davanti a questa Corte non c'é stata costituzione di parti, e
non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3.
- L'ufficio del registro atti giudiziari di Milano, in
sede di registrazione della sentenza del 13 gennaio 1966 del tribunale di
quella città con cui il convenuto Luigi Tiberto era
stato condannato a corrispondere all'attore Giuseppe Ferretti la somma di lire
cinquemilioni, a titolo di provvisionale, quale parziale risarcimento per
l'accertata inadempienza contrattuale dello stesso convenuto, consistita nella
mancata stipulazione del contratto definitivo di permuta di certi beni, aveva
applicato il tributo di registro sulla enunciazione del contratto di permuta e
aveva liquidato in pari tempo l'imposta giudiziale di condanna sulla somma di
lire cinquemilioni, gli accessori e le sopratasse, ingiungendone il pagamento
al Tiberto con atto notificato il 2 ottobre
Il
Tiberto, con atto di citazione del 23 ottobre 1967,
aveva convenuto in giudizio davanti al tribunale di Milano l'Amministrazione
delle finanze, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità delle
ingiunzioni.
Il
tribunale, tutto ciò premesso, preso atto che nelle more del giudizio la anzidetta sentenza del 13 gennaio 1966 era stata
riformata dalla Corte d'appello di Milano che aveva assolto il Tiberto da ogni domanda contro di lui proposta dal Ferretti
e che la sentenza d'appello era stata confermata in cassazione, e provvedendo
sulla domanda diretta all'accertamento della non debenza
del titolo graduale di registro sulla sentenza di cui sopra, con ordinanza del
15 aprile 1973, richiamati gli artt. 12 e 14 (recte: 11 e 12)
della legge di registro e rilevato che tra i casi di restituzione del tributo
corrisposto non é compreso quello della riforma in sede di gravame della
sentenza di primo grado in base alla quale la detta corresponsione del tributo
ha avuto luogo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 53 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge di
registro, perché le norme denunciate violano i principi della capacità
contributiva che condizionano la misura massima del tributo nel senso che
questo non può mai essere fissato ad un livello superiore alla capacità
dimostrata dall'atto o dal fatto economico, ed il principio costituzionale di
eguaglianza in quanto la discrezionalità del legislatore trova sempre un limite
nella ragionevolezza della disparità di trattamento tra cittadini.
Il
tribunale, con l'ordinanza di rimessione, ha infine
ricordato la sentenza di questa Corte n. 200 del
1972, con cui é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dei detti artt. 12 e 14 nella parte in cui non prevedono la
restituzione dell'imposta a seguito di riforma di sentenza traslativa di
diritto.
4.
- Davanti a questa Corte si é costituita solamente
Secondo
la difesa dello Stato l'imposta di registro é una imposta
di atto applicabile in occasione difatti ed atti giuridici (tra cui le
sentenze) e l'obbligazione tributaria sorge con il verificarsi di tali
presupposti (e non in relazione al reddito del contribuente) ed
indipendentemente da eventi ulteriori. Le sentenze, in quanto comportino
condanna al pagamento di somme, danno titolo per la riscossione della
cosiddetta imposta giudiziale e come tali non possono sottrarsi alla disciplina
contenuta negli artt. 12 e 14 della legge di
registro.
Non
sarebbe perciò violato l'art. 53 della Costituzione, secondo cui la capacità
contributiva del soggetto passivo di imposta deve essere in relazione al
presupposto da cui deriva l'obbligazione tributaria.
L'art.
14 della legge di registro, per altro, non incide sul principio di eguaglianza,
perché, prevedendo talune eccezioni al criterio della non ripetibilità
delle tasse regolarmente versate, "contiene una esplicazione
della discrezionalità legislativa di adottare, nei limiti della ragionevolezza,
una disparità di trattamento, in relazione a situazioni obiettivamente
diverse".
5.
- All'udienza del 19 maggio 1976 il vice avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni ha confermato le conclusioni prese con
l'atto di costituzione in giudizio.
Considerato in diritto
1.
- Con le due ordinanze indicate in epigrafe, rispettivamente della commissione
tributaria di secondo grado, sezione speciale-diritto, di Milano e del
tribunale di Milano sono sollevate questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, degli artt. 11, 12 e 14 del r.d.
30 dicembre 1923, n. 3269 (che approva la legge di registro).
Poiché
le questioni sono identiche o strettamente connesse, i due procedimenti vanno
riuniti e le relative cause sono decise con unica sentenza.
2.
- Con la sentenza
n. 200 del 1972 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
degli artt. 12 e 14 della legge di registro
"nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione della
imposta proporzionale, l'ipotesi che sia stata riformata la sentenza con la
quale si attua il trasferimento di un diritto".
In
quell'occasione era stata denunciata l'illegittimità
della disciplina relativa all'imposta proporzionale di registro, dovuta per le
sentenze traslative di diritti, e la questione é stata esaminata limitatamente
alla registrazione di tali sentenze.
Ora,
con le due ordinanze si prospetta il contrasto della stessa disciplina con le
disposizioni di cui agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, con riferimento alle ipotesi che la imposta
sia dovuta per la registrazione di sentenza che contenga la enunciazione di un
atto non registrato e che a codesta sentenza ne segua un'altra, passata in cosa
giudicata, con cui la prima sia dichiarata nulla ovvero riformata in toto e
rispettivamente e specificamente perché emessa in un procedimento davanti al
tribunale validamente promosso da un imprenditore commerciale e irritualmente proseguito dopo la dichiarazione di fallimento
dello stesso o perché contenente la detta enunciazione dell'atto senza che ne
fosse ammissibile la prova o comunque ne fosse stata provata l'esistenza.
E
gli artt. 3 e 53 della Costituzione sarebbero
violati, secondo la commissione tributaria di Milano, dall'art. 11 "nella
parte in cui sostanzialmente impone la tassazione anche di atti mai posti in
essere ("atti comunque nulli") e dall'art 14 "nella parte in cui
non dispone la restituzione di tributi pagati in relazione a negozi inesistenti
od inefficaci", e secondo il tribunale di Milano, dagli artt. 12 e 14 (e dall'art. 11, sostanzialmente anch'esso
denunciato) sotto il profilo che con le relative norme il tributo sarebbe
fissato ad un livello superiore alla capacità contributiva dimostrata dall'atto
o dal fatto economico ed il legislatore, imponendo il pagamento di un tributo
indebito ed escludendo il rimborso di quanto indebitamente pagato, avrebbe
determinato una disparità di trattamento tra cittadini, facendo uso della
propria discrezionalità al di là del limite della ragionevolezza.
3.
- Anche se la distinta considerazione dei due momenti o profili della
registrazione della sentenza (e quindi dell'imposizione e riscossione del
tributo di registro) e dell'accertamento della nullità originaria di quell'atto o della riforma dello stesso (e quindi
dell'eventuale diritto alla restituzione o rimborso del tributo corrisposto)
potrebbe apparire non rilevante ai fini della decisione delle questioni
all'esame di questa Corte, perché nei casi di specie sostanzialmente si discute
se sia o meno dovuto il tributo non ancora corrisposto
ancorché preteso e richiesto, ovvero circa il diritto al rimborso di quello
corrisposto e non dovuto, di entrambi i profili o momenti non si può non
parlare atteso che, con le due ordinanze, viene denunciata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge di registro (oltre quella dei
successivi artt. 12 e 14).
Occorre,
quindi, in primo luogo giudicare sulla fondatezza o meno della questione di
legittimità costituzionale di detto art. 11.
Con
la sentenza n.
200 del 1972 questa Corte, occupandosi solo della disciplina relativa
all'imposta proporzionale di registro dovuta per le sentenze traslative di
diritto, ha, come si é detto, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge di registro nella parte in cui
non prevedono, ai fini della restituzione dell'imposta proporzionale l'ipotesi
che sia stata riformata la sentenza con la quale si attua il trasferimento di
un diritto, ma, nel contempo, ha affermato in motivazione, che "sotto il
profilo costituzionale non ha rilevanza il fatto che il tributo sia corrisposto
all'atto della registrazione di una o più sentenze non ancora passate in
giudicato". Con quest'ultima osservazione ha implicitamente ammesso, di
fronte ad una denuncia di illegittimità costituzionale che concerneva anche
l'art. 11, che non andasse contro gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione la norma (di cui
all'articolo ora citato) che imponeva l'obbligo di corrispondere l'imposta di
registro "anche nei casi di registrazione di atti comunque nulli" e
quindi, ed a maggior ragione, di sentenze suscettibili di essere riformate (o
dichiarate nulle, o annullate, o revocate).
Codesto
orientamento merita di essere confermato. Anche nella presente occasione il
problema va esaminato con riferimento all'ipotesi in cui l'atto soggetto a
registrazione sia costituito da una sentenza. E per
tale ipotesi deve ritenersi che la sollevata questione non sia fondata.
A
proposito della registrazione della sentenza, e cioé
di un'operazione che non é facoltativa, ma obbligata o
necessaria, e da eseguirsi in termine fisso, concorrono due interessi, quello
dello Stato a percepire un compenso per il servizio reso ai soggetti
interessati alla registrazione e ad avere un tributo in occasione di un
trasferimento di ricchezza, e quello del contribuente a concorrere alle entrate
fiscali dello Stato sulla base della propria capacità contributiva.
Nel
concorso di codesti due interessi, con il disposto dell'art. 11 della legge di
registro secondo cui "le tasse stabilite dalla legge sono
dovute anche nei casi di atti comunque nulli", si dà vita ad una
norma che, basandosi sull'id quod
plerumque accidit (e cioé sul fatto che di regola l'atto sottoposto alla
registrazione é valido ed efficace) e sui compiti logicamente attribuibili al
procuratore del registro (e cioé sulla impossibilità
per questo di indagare circa la regolarità dell'atto), considera prevalente il
primo interesse. Ma nel contempo anche il secondo interesse, sia pure in modo
subordinato ed accessorio, trova tutela, giacché é fatta salva la restituzione
delle tasse "nei casi tassativamente indicati dall'art. 14".
L'art.
11, pertanto, nella parte in cui consente che la imposta di registro
(ricorrendo le condizioni di legge) sia dovuta anche
nei casi di registrazione di sentenza nulla o riformabile, non appare in
contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione,
perché detta sentenza finché non sia dichiarata nulla o riformata con altra
sentenza passata in cosa giudicata, denuncia direttamente o indirettamente un
trasferimento di ricchezza assoggettabile all'imposta di registro.
4.
- Diversamente stanno le cose a proposito degli articoli 12 e 14 della legge di
registro.
Anche
a tal riguardo le questioni prospettate con le
ordinanze in epigrafe vanno considerate entro i limiti della loro sostanziale
portata e cioé in quanto sono relative alle norme di
cui ai detti articoli, nelle parti in cui, non prevedono, ai fini della restituzione
dell'imposta, le ipotesi che sia stata dichiarata nulla la sentenza che
dichiara la nullità di una compravendita simulata e dalla quale si desume la
retrocessione del bene dal simulato acquirente al simulato alienante, ovvero
che sia stata riformata la sentenza che contiene la enunciazione di atto
traslativo di proprietà (non registrato) e dalla quale si desume la relativa
retrocessione.
Le
questioni così individuate sono fondate.
In
entrambe le ipotesi, sono dovute imposte in sede di
registrazione della sentenza di primo grado. E non rileva se la sentenza sia traslativa di diritti (come nella ipotesi di cui alla
citata sentenza
n. 200 del 1972) ovvero (come nelle specie) in essa si contenga
enunciazione di atto (non registrato) o da essa si desuma una retrocessione di
diritti. Perché, tanto nel primo caso che negli altri é considerato come
giuridicamente non esistente sin dall'inizio o é sostituito integralmente agli
effetti giuridici l'atto giurisdizionale documentato nella sentenza di primo grado.
Nelle
ipotesi ora considerate si é fuori dalle previsioni di
cui agli artt. 12 e 14 della legge di registro.
Per
quanto si sia potuto ritenere il contrario, c'é da
escludere che tra gli "atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in
contraddittorio tra i contraenti e passata in giudicato" possano rientrare
le sentenze dichiarate nulle con sentenza pronunciata in contraddittorio tra le
stesse parti e passata in giudicato, perché la norma di cui all'art. 14 n. 2 é
eccezionale e quindi di stretta interpretazione e perché la deroga ivi
contenuta presuppone l'esistenza di una nullità originaria dell'atto alla quale
non abbia contribuito la volontà o il consenso delle parti ed invece sulla
sorte sia pure definitiva di una sentenza affetta da nullità hanno modo di
influire le parti non proponendo contro di essa alcuna impugnativa e facendola
passare in cosa giudicata. Né vi possono rientrare le sentenze che siano oggetto di riforma con sentenza che intervenga nei
successivi gradi dello stesso giudizio, perché in tale caso si é fuori del
campo degli "atti dichiarati nulli".
Ma
nelle ipotesi in considerazione ricorrono le ragioni che a suo tempo hanno
indotto questa Corte ad emettere la sentenza n. 200 del
1972.
Come
nelle ipotesi in cui il trasferimento del diritto, che trovi il titolo nella
sentenza, non esiste, a seguito di riforma della sentenza e viene quindi a
mancare l'oggetto della imposizione tributaria, l'imposta di registro che sia stata corrisposta, deve essere restituita; così non può
non discendere lo stesso effetto qualora con successiva sentenza passata in
giudicato venga dichiarata la nullità assoluta (e non la pura e semplice
inesistenza) o venga riformata in toto la sentenza che contenga la enunciazione dell'atto
traslativo di diritti non registrato e però soggetto a registrazione e/o da cui
si desuma una retrocessione di diritti: l'atto da registrare sostanzialmente
non esiste e viene anche qui a mancare l'oggetto dell'imposizione tributaria.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
l'illegittimtà costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge di registro (r.d. 30 dicembre
1923, n. 3269), nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione
della imposta, le ipotesi che sia stata dichiarata nulla o riformata la
sentenza, in cui si contenga l'enunciazione di un atto soggetto a registrazione
o da cui si desuma la retrocessione di un diritto;
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della
citata legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 15 luglio 1976.
Paolo
ROSSI - Luigi
OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio
GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO – Leopoldo ELIA.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 28 luglio 1976.